Magistratura onoraria - indennità di cui all’art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 dovuta ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento cessati ai sensi dello stesso comma – possibilità di applicazione del sistema Giudici-net – trattamento fiscale dell’indennità – competenza alla istruttoria e alla liquidazione della indennità – calcolo del periodo annuale di servizio prestato

provvedimento 23 ottobre 2023

Risposta a quesito della Corte appello Bologna – provvedimento DAG 212017.U del 23.10.2023

 

  1. Con riguardo al pagamento dell’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento cessati ai sensi dello stesso comma, si ritiene possibile, in alternativa alle ordinarie procedure di spesa delegata, continuare ad utilizzare l’applicativo Giudici-Net, qualora nel corso del servizio gli onorari abbiano già ricevuto la liquidazione dei compensi tramite lo stesso sistema; resta salvo il potere-dovere dei Capi degli Uffici di vigilare affinché non si verifichino doppi pagamenti.
     
  2. Con riguardo al trattamento fiscale da applicare alla predetta indennità, in attesa delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene, alla luce dei lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio 2022, che l’indennità in questione debba essere sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, TUIR, allo stesso trattamento fiscale del reddito “sostituito”, quindi al trattamento dei compensi percepiti dal magistrato onorario, in corso di rapporto.
     
  3. l’istruttoria e la liquidazione dell’indennità è rimessa alla struttura preposta all’istruttoria delle spese di giustizia dell’ufficio giudiziario cui era addetto il magistrato onorario al momento della cessazione dalle funzioni.
     
  4. Ai fini del calcolo dell’indennità deve farsi riferimento all’anno solare, inteso come periodo di 365 giorni decorrente dalla data del verbale di immissione in possesso delle funzioni onorarie, e non all’anno civile, ossia al periodo di 365 giorni compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Struttura di riferimento

Provvedimento 23 ottobre 2023 - Quesito - Liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui all’art. 29, comma 3, d. lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento, cessato) - Chiarimenti - Rif. prot. DAG n. 202822.E del 10.10.2023

m_dg.DAG.23/10/2023.0212017.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna

all’Agenzia delle Entrate – Divisione centrale normativa


Oggetto: Quesito – Liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui all’art. 29, comma 3, d. lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento, cessato) - Chiarimenti - Rif.: prot. DAG n. 202822.E del 10.10.2023

1. Con nota n 7509 del 10.10.2023 (acquisita DAG 202822.E stessa data – all.1), codesto Ufficio ha chiesto di fornire indicazioni sulle “diverse problematiche contabili inerenti alla liquidazione dell'indennità” di cui all’art 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 da erogare in favore dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento, cessati per non avere presentato istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui al comma 3, stesso articolo.

In particolare, codesto Ufficio ha chiesto:

  1. “se per i magistrati onorari cessati che nel corso del proprio servizio abbiano ricevuto la liquidazione dei compensi tramite l’utilizzo della procedura Giudici Net, per il pagamento della indennità in oggetto, debba continuare ad utilizzarsi il predetto portale informatico”;
  2. “per quanto attiene il trattamento fiscale, considerato che la determinazione della indennità in questione deve essere parametrata alla durata e quantità del servizio, … se la stessa rivesta la natura di indennità equipollente al TFR, in relazione alla quale debbano trovare applicazione le regole della tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), del TUIR. In caso affermativo, si chiede, inoltre, di confermare se, ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’Irpef, risulti applicabile la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR secondo cui le indennità equipollenti devono essere assoggettate a tassazione ‘… per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a Lire 600.000 (pari ad euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale …”;
  3. “se la liquidazione dell’indennità in oggetto spetti, come di regola, al funzionario addetto all’Ufficio dove il magistrato onorario sia cessato, tramite emissione di ordinativo di pagamento, ovvero, data la peculiare natura dell’indennità, debba provvedere direttamente il Presidente del Tribunale competente, con proprio provvedimento motivato”;
  4. “infine, se ai fini del corretto conteggio degli anni di servizio (incluse le eventuali frazioni di anno superiori a 6 mesi) e del conseguente conteggio all’interno di ciascun anno del numero delle udienze utili alla determinazione dell’importo complessivo dell’indennità, vada considerato l’anno solare, cioè il periodo di 365 giorni che decorre dalla data di inizio del servizio e termina con il corrispondente giorno dell’anno successivo per il primo anno di servizio e così via per gli anni successivi fino ad arrivare al giorno di cessazione delle funzioni onorarie, ovvero un diverso tipo di conteggio fondato sull’anno civile (periodo di 365 giorni compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre)”.


2. Al riguardo, questa Direzione generale, facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare DAG 1618.U del 4.1.2023 (all. 2), rappresenta quanto segue.


2.1 In relazione al primo quesito giova precisare che, con la circolare testé nominata, si è chiarito che “l’iter di liquidazione e corresponsione dell’indennità … dovrà svolgersi secondo le ordinarie procedure di spesa delegata, di cui al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (rispetto alle quali questa Direzione opera unicamente in veste di ordinatore primario di spesa) … . Correlativamente al pagamento provvederà, ad avviso di questa Direzione, secondo le ordinarie procedure di spesa delegata, il Funzionario delegato alle spese di giustizia territorialmente competente per l’ufficio presso cui il magistrato onorario sia cessato, attingendo all’accreditamento disposto, in suo favore, sul capitolo 1362, di previsione della spesa”.

Ragione per cui, poiché i funzionari destinatari degli accreditamenti a valere sul capitolo 1362 sono quelli presenti presso le Corti d’appello e le Procure generali, saranno costoro gli uffici competenti a provvedere al pagamento.

Tuttavia, in ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, per gli onorari cessati che nel corso del servizio abbiano già ricevuto la liquidazione dei compensi tramite applicativo Giudici-Net, nulla osta, per quanto di competenza di questo Ufficio, che alternativamente si utilizzi tale applicativo, sempre ed esclusivamente per il pagamento delle indennità qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal caso, resta salvo il potere-dovere di codesta Corte d’appello di vigilare affinché non si verifichino doppi pagamenti dell’indennità.


2.2. Con riferimento al secondo quesito, relativo al trattamento fiscale da applicare alla indennità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, si rappresenta che, trattandosi di questione la cui soluzione è rimessa all’Agenzia delle Entrate, questa Direzione generale ha già formulato apposita richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia – Divisione normativa. Sarà cura di questo Ufficio comunicare alla S.V. l’esito della istruttoria, non appena disponibile.

E’ utile inoltre segnalare che anche gli Uffici giudiziari – al pari degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, delle associazioni sindacali e di categoria e degli ordini professionali, nonché delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, quali soggetti che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale – sono legittimati a rivolgere formali istanze di consulenza giuridica agli Uffici dell’Agenzia (si vedano, al riguardo, le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 99/E del 18.5.2000 e n. 50 del 31.5.2001, nonché la circolare della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 5.8.2011). Di conseguenza, ben potrà codesto Presidente formulare apposita istanza di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate - Direzione centrale di coordinamento normativo, dandone notizia dell’esito a questa articolazione ministeriale.

Nondimeno, considerata la novità della norma e l’urgenza di provvedere, questa Direzione ritiene indifferibile offrire talune indicazioni agli Uffici, cogliendo l’occasione per condividerle con la Divisione Normativa dell’Agenzia, auspicando un suo sollecito riscontro in tema.

In particolare, in assenza di esplicite indicazioni normative in merito al trattamento fiscale della indennità, questa Direzione generale è comunque dell’avviso di dover valorizzare i lavori parlamentari di approvazione della norma introduttiva, secondo cui l’indennità ex art. 29, comma 2, d. lgs 116/2017 ha carattere risarcitorio/compensativo (“ristoro”) delle perdite subite dagli onorari cessati, a motivo dell’indebita reiterazione del “rapporto onorario”, ossia del rapporto di servizio sottostante l’esercizio delle funzioni onorarie.

D’altronde, come già osservato, è previsto testualmente dalla norma che l’indennità in questione, da erogare una tantum in favore di tutti coloro che, pur essendo legittimati, non accedano alla conferma, debba essere calcolata considerando l’anzianità del pregresso rapporto onorario (ossia gli anni in cui siano state effettivamente esercitate le funzioni onorarie) e gli impegni sostenuti per anno dal magistrato.

Sulla scorta degli elementi evidenziati, questa Direzione generale è dell’avviso che l’indennità di che trattasi vada sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, TUIR, allo stesso trattamento fiscale del reddito “sostituito”, quindi al trattamento dei compensi percepiti dal magistrato onorario, in corso di rapporto.


Pertanto, trattandosi di giudici di pace, nonché di vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale del contingente ad esaurimento, il cui reddito, in costanza di rapporto, era (nel primo caso) sempre assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. f) TUIR, nella formulazione vigente fino al 15 agosto 2017) e (negli altri due casi) era di regola assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo che non svolgessero al contempo, in via prevalente, un’arte o professione (v. l’art. 53, comma 1, TUIR nella formulazione antevigente al d. lgs. 116/2017), il trattamento fiscale dell’indennità dovrebbe essere quello proprio dei redditi assimilati, salve le ipotesi già previste dal prefato art. 53.

Alle stesse conclusioni parrebbe condurre l’art. 51, comma 1, TUIR, per il quale “1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in sede d’interpretazione di entrambi tali disposizioni (artt. 6 e 51 TUIR), ha avuto modo di chiarire (così a seguire la risposta Agenzia delle Entrate del 23/06/2022, n. 344):


“Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve "in relazione al rapporto di lavoro".

Rientrano nella categoria reddituale di lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta ed i rimborsi spese (salvo i casi previsti dal comma 5 e seguenti dell'articolo 51 del Tuir e delle spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc.). La ragione dell'imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un'apposita detrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir.

Nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 viene evidenziato che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.


Conseguentemente, ad avviso di questo Ufficio, detta indennità dovrebbe essere soggetta a ritenuta d’acconto del 20% in caso di soggetto titolare di partita Iva sottoposto al regime ordinario, e a ritenuta fiscale ordinaria in caso di soggetto non titolare di partita Iva; nessuna ritenuta dovrebbe essere effettuata per il magistrato onorario titolare di partita Iva che abbia optato per il regime forfettario.


Inoltre, proprio perché l’indennità dovrebbe seguire integralmente il trattamento fiscale del compenso ordinario, si è dell’avviso che in caso di soggetto titolare di partita Iva e sottoposto al regime ordinario, sulla medesima dovrebbe essere corrisposta altresì l’Iva, mentre quest’ultima non andrebbe versata né al soggetto non titolare di partita Iva, né al titolare di partita Iva che abbia optato per il regime forfettario.


Come anticipato, la presente viene partecipata anche all’Agenzia delle Entrate – Divisione centrale normativa, auspicando il Suo autorevole avallo o altra indicazione, sulla tematica in esame.


2.3 In merito al terzo quesito si conferma quanto già precisato con la predetta circolare del 4.1.2023, nel senso che “l’istruttoria e liquidazione della voce in questione deve intendersi rimessa all’ufficio giudiziario competente, e segnatamente alla struttura preposta all’istruttoria delle spese di giustizia presso il quale il magistrato onorario sia cessato dalle funzioni”. Trattasi, in particolare, della struttura destinata all’istruttoria delle spese di giustizia, presso l’ufficio di servizio cui era addetto il magistrato onorario al momento della cessazione dalle funzioni.


2.4. Infine, con riguardo al quarto quesito, si ritiene che ai fini del calcolo dell’importo della detta indennità debba farsi riferimento all’anno solare, inteso come periodo di 365 giorni decorrente dalla data del verbale di immissione in possesso delle funzioni onorarie, e non all’anno civile, ossia al periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.


Difatti, poiché il già citato art. 29, comma 2, prevede che l’indennità sia calcolata facendo riferimento a “ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza”, e sia differenziato a seconda del numero degli impegni effettivamente sostenuti in ciascun anno di servizio, l’anno in questione non può che decorrere dall’inizio effettivo del servizio, dunque dalla data di presa di possesso (risultante dall’apposito verbale) e non dal d.m. di nomina del magistrato onorario.

Considerata la novità ed importanza delle questioni trattate, si invita codesto Ill.mo Presidente a dare adeguata divulgazione della presente, presso gli Uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 23 ottobre 2023

il Direttore Generale
Giovanni Mimmo