Circolare 4 gennaio 2023 - Richieste di liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di “conferma” di cui all’art. 29 comma 3 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento). Competenza e modalità di liquidazione e pagamento

4 gennaio 2023

m_dg.DAG.04/01/2023.0001618.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Alla Direzione Generale dei Magistrati


Oggetto: richieste di liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di “conferma” di cui all’art. 29 comma 3 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento). Competenza e modalità di liquidazione e pagamento.

1. Sono pervenute a questo Ufficio diverse istanze di magistrati onorari, finalizzate all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017: tale indennità è, come noto, prevista in favore degli onorari che, facendo parte del c.d. contingente ad esaurimento, siano cessati per omessa presentazione della domanda di conferma nel termine assegnato, o per omesso superamento della procedura di stabilizzazione.

Tali istanze, benché implicanti questioni correlate alle modalità di liquidazione e di pagamento dell’indennità, non risultano trasmesse in via gerarchica (secondo le disposizioni più volte impartite da questo Ufficio, v. note prot. DAG n. 52380.U del 7.4.2014 e n. 67455.U del 14.4.2016), sì da non esserne stato investito l’Ufficio gerarchicamente sovraordinato, ai fini della preventiva interlocuzione tra tutti gli uffici del distretto e dell’emissione di un motivato parere, utile alla soluzione della problematica.

Nondimeno, attesa la rilevanza e delicatezza delle questioni in esame, questa Direzione generale - nei limiti delle proprie attribuzioni (involgenti la gestione del capitolo di spesa 1362 da cui si attinge per il pagamento della magistratura onoraria) - ritiene utile fornire alcune indicazioni, per l’individuazione di prassi applicative condivise.

2. In primis è pacifico che la questione si possa porre per i soli magistrati onorari in servizio all'epoca di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (ossia al 15 agosto 2017), trattandosi della platea dei magistrati interessati alle procedure valutative disciplinate dall’art. 29 nov., d. lgs. n. 116/2017, così come novellato dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021).

Giova pertanto ricordare che all’indennità de qua abbiano diritto, salva la facoltà di rifiuto, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non abbiano accesso alla “conferma”, sia nel caso di mancata presentazione della domanda, sia in quello di mancato superamento della medesima procedura (così dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 9 dell’art. 29 cit.; si veda più diffusamente la circolare prot. DAG 102105.U del 10.5.2022 sul punto, già diramata agli Uffici).

Come esplicitato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (prot. 13913/2022 del 22/07/2022, all. 1) la mancata presentazione della domanda di partecipazione “comporta l’immediata cessazione dalle funzioni onorarie, la cui decorrenza coincide con il giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della suddetta domanda di partecipazione”.

Quanto invece ai soggetti che, pur avendo presentato domanda, non abbiano ottenuto la conferma per esito infruttuoso della procedura di valutazione, si ritiene - alla luce della delibera consiliare prot. 8709 del 22 aprile 2022 e del chiaro dettato del decreto ministeriale 19 maggio 2022, che la data di cessazione coincida con quella di comunicazione, all’interessato, della delibera di non conferma adottata dal CSM sulla scorta del giudizio espresso dalla commissione di valutazione di cui all’art. 6, stesso d.m. (così l’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2022: “In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura”).

Negli eventi sopra indicati deve dunque individuarsi la data di cessazione dalle funzioni onorarie, da considerare ai fini del calcolo dell’indennità prevista dall’art. 29 comma 2, cit.

3. Ciò premesso, va opportunamente chiarito che al pagamento dell’indennità in esame si provvede – secondo le linee guida impartite nella relazione tecnica A.S. 2448, Maxi-emendamento del Governo, art.1, comma 629, legge di bilancio 2022 - “mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all’U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria - Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 “Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e viceprocuratori onorari …” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Ne consegue che l’iter di liquidazione e corresponsione dell’indennità in questione dovrà svolgersi secondo le ordinarie procedure di spesa delegata di cui al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (rispetto alle quali questa Direzione opera unicamente in veste di ordinatore primario di spesa), dovendosi dunque invitare gli Uffici di servizio dei magistrati onorari interessati e, a fortiori, gli stessi magistrati, a non rivolgere direttamente a questa Amministrazione centrale le rispettive istanze di liquidazione e pagamento.

In particolare, alla stregua della regola generale di cui all’art. 165 del d.P.R. 115/2002 (c.d. testo unico delle spese di giustizia) ed in assenza di specifica norma derogatoria nella materia di riferimento, l’istruttoria e liquidazione della voce in questione deve intendersi rimessa all’ufficio giudiziario competente, e segnatamente alla struttura preposta all’istruttoria delle spese di giustizia dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario sia cessato dalle funzioni, quale evento in virtù del quale si perfeziona il diritto all’indennità: configurandosi infatti un diritto di credito unitario, lo stesso deve supporsi maturato unitariamente (salva rinuncia) al momento della cessazione dalle funzioni, restando parametrato dalla legge, a soli fini di liquidazione e calcolo, al numero degli impegni di udienza osservati per ogni anno di esercizio delle funzioni (sia presso l’ultimo ufficio ove il magistrato sia cessato, sia presso gli uffici di precedente assegnazione).

Correlativamente, al pagamento provvederà, ad avviso di questa Direzione, secondo le ordinarie procedure di spesa delegata, il Funzionario delegato alle spese di giustizia territorialmente competente per l’Ufficio presso cui il magistrato onorario sia cessato, attingendo all’accreditamento disposto, in suo favore, sul capitolo 1362, di previsione della spesa.

4. Quanto ai documenti producibili a supporto della richiesta di liquidazione e pagamento dell’indennità, si intende fornire le seguenti indicazioni, salva la possibilità di emenda ed aggiornamento alla luce delle questioni o criticità che dovessero riscontrarsi in sede di prima applicazione della normativa, e che gli Uffici sul territorio sono pregati di segnalare a questa articolazione ministeriale.

In linea di principio, considerate le ricadute economico-finanziarie del procedimento, questo Ufficio ritiene che il magistrato onorario debba produrre, in uno alla propria istanza di liquidazione, documenti idonei ad attestare la durata e natura del servizio prestato, ed in particolare l’effettività e le tempistiche delle funzioni espletate, nonché il numero degli impegni di udienza osservati per anno.

Più specificamente, l’interessato dovrà produrre:

(a) una sintetica autorelazione sulla carriera svolta quale onorario, da cui risultino le date di assunzione delle funzioni (dall’immissione in possesso), di cessazione dalle funzioni (individuata come sopra), l’ufficio e/o gli uffici (se plurimi) presso cui ha svolto le funzioni, la natura delle funzioni svolte (giudice di pace; vice procuratore onorario; giudice onorario di tribunale); nell’autorelazione dovranno essere indicati i riferimenti bancari (coordinate IBAN) del conto presso cui ricevere il pagamento;

(b) gli estremi del decreto ministeriale di nomina alle funzioni onorarie, nonché gli estremi dei provvedimenti dei Capi degli uffici di assegnazione ad un settore;

(c) la certificazione, rilasciata dal Capo dell’Ufficio (o dai Capi dei diversi Uffici) presso cui prestato servizio, attestante la complessiva durata del servizio svolto dal magistrato onorario presso l’Ufficio giudiziario di riferimento;

(d) la certificazione, preventivamente rilasciata dai dirigenti amministrativi competenti, attestante il numero degli impegni di udienza per anno, desunto dal registro delle udienze (per giudice), o in difetto dai verbali di udienza o dalle certificazioni rilasciate ai fini della liquidazione delle indennità di udienza, fatto salvo quanto si dirà, al par. 5;

(e) il decreto ministeriale ricognitivo della cessazione dalle funzioni onorarie per omessa presentazione della domanda di conferma entro il termine di cui all’art. 2, dm del 3.3.2022 (pubblicato in BU del Ministero della giustizia del 15.4.2022) ovvero il decreto ministeriale ricognitivo del mancato superamento della prova di valutazione ai sensi dell’art. 8, dm 19 maggio 2022;

(f) un documento identificativo in corso di validità, corredato dal codice fiscale.

5. Considerati i criteri di liquidazione dell’indennità forfettaria di che trattasi[1], posti dall’art. 29, co. 2, è ipotizzabile un ventaglio di ipotesi in cui le peculiarità della singola carriera professionale dell’onorario possano rendere superflua in tutto o in parte, all’atto pratico, l’acquisizione della documentazione di cui all’elenco che precede (v. in particolare alla lett. d).

Non potranno ad esempio escludersi a priori casi in cui, a fronte del comprovato servizio di oltre 20 anni, di cui 20 anni con impegni di udienza almeno pari ad 80/anno, sia superfluo documentare il quantum degli impegni di udienza osservati negli ulteriori anni di servizio, atteso che le evidenze disponibili già consentirebbero di quantificare un’indennità nell’importo massimo consentito ex lege (euro cinquantamila al lordo delle ritenute fiscali, in ragione di una quota annua di 2.500,00 euro commisurata ad un impegno almeno pari ad 80 udienze annuali).

Del pari, potrà darsi il caso di onorari che abbiano esercitato le funzioni presso diversi uffici giudiziari, con esordio in data particolarmente risalente, sì da risultare laborioso il rintraccio della documentazione di udienza o l’acquisizione della certificazione completa degli impegni tenuti per anno[2].

Anche per tali ragioni, ossia per contenere la necessità di operare annose ricerche per le annualità più risalenti, è opportuno che il magistrato onorario ottenga la liquidazione e il pagamento dal funzionario delegato competente per l’Ufficio giudiziario ove abbia prestato da ultimo le funzioni, e presso il quale sia cessato (anno 2022).

Ad ogni modo, in un discreto numero di casi è possibile che si riveli superfluo operare ricerche volte ad appurare il numero delle udienze per anno presso gli altri Uffici ove precedentemente prestato servizio, essendosi comunque raggiunta la soglia massima di liquidazione, indicata dalla legge[3].

A tal fine potrebbero risultare sufficienti le certificazioni rilasciate dai Capi degli Uffici, attestanti la durata complessiva del servizio onorario: è plausibile che, essendosi dimostrato di avere esercitato le funzioni onorarie per un numero di anni sufficienti a maturare un’indennità di importo pari o maggiore al limite di legge[4], diverrà superfluo differenziare il numero degli impegni di udienza per anno.

Nella consapevolezza che il sistema di liquidazione - così come descritto ed imposto dai vincoli di spesa pubblica - sia articolato e complesso, questo Ufficio si permette di raccomandare, agli uffici che saranno investiti delle istanze, massima celerità negli adempimenti, in modo che non si dilatino oltremodo le tempistiche di pagamento.

Si ritiene comunque di escludere in linea di principio (in analogia con quanto già chiarito in relazione a fattispecie involgenti, per talune categorie di magistrati onorari, il calcolo di indennità determinabili sulla base della durata delle udienze o la debenza dei buoni pasto) che le mere auto-certificazioni del magistrato interessato possano sostituire la documentazione dimostrativa degli elementi posti, dalla normativa di riferimento, quali fatti costitutivi del diritto all’indennità, per le evidenti ricadute del procedimento in disamina, per la finanza pubblica.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare e a vagliare l’opportunità di adottare “formulari” o modelli uniformi da utilizzare per le istanze di liquidazione, ai fini dell’efficientamento delle procedure di lavorazione della voce di spesa in disamina.

Inoltre, alla luce della prova applicativa delle norme di riferimento e delle presenti indicazioni operative, le SS.LL. sono invitate a segnalare a questa articolazione ministeriale ogni eventuale criticità o, al contrario, fornire suggerimenti utili alla semplificazione ed efficientamento del flusso di lavorazione delle voci di spesa in esame.

Cordialmente.

Roma, 30 dicembre 2022
diramata il 4 gennaio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
 

[1] In particolare, della previsione del tetto di euro 50mila quale limite pro-capite alla percezione della indennità e della diversificazione del diverso forfait correlato agli impegni di udienza per anno (rispettivamente euro 2.500/anno in caso di impegni pari a superiori ad 80/anno, ed euro 1.500/anno in caso di impegni inferiori ad 80/anno).

[2] Laddove, ad esempio, il magistrato avesse sempre tenuto uno standard di almeno 80 udienze per anno, la verifica potrebbe essere circoscritta al ventennio antecedente alla data di cessazione dalle funzioni (perché 50.000,00: 2.500,00 = 20); laddove fosse stato impegnato in udienza per meno di 80 udienze all’anno, potrebbe presentarsi la necessità di risalire, nella verifica annuale, sino a oltre 33 anni prima della data di cessazione dalle funzioni (perché 50.000,00 : 1.500,00 = 33,33333).

[3] Ad esempio: se il magistrato avesse prestato servizio, per gli ultimi venti anni, presso l’ufficio ove cessato, e dimostrasse di essere stato impegnato per almeno 80 giornate all’anno, otterrebbe una liquidazione già pari ad € 50.000,00, sì da non sussistere la necessità di rivolgersi all’ufficio dove in precedenza prestato servizio, per avere le certificazioni richieste ai fini della liquidazione.

[4] Ad esempio, laddove il magistrato onorario dimostrasse di avere prestato servizio per 35 anni od oltre, e di avere così virtualmente maturato una indennità al minimo pari ad € 24.000,00, (perché 35 x 1.500,00 = € 52.500,00) non occorrerebbe produrre la prova del raggiungimento di ottanta udienze annuali, per una o più annualità.