Spese di giustizia - Avvio operativo della Procura europea ai sensi del Reg.to UE 2017/1939 e del d.lgs. 9/2021 – Spese liquidate dal procuratore europeo delegato: imputazione nei capitoli di spese di giustizia e per intercettazioni (1360 - 1363) – Funzionari delegati al pagamento e criteri operativi

provvedimento 20 agosto 2021

Alla luce della disciplina comunitaria sul procuratore europeo delegato (PED)- che permane nel ruolo organico della magistratura, nei termini di un mero trasferimento presso una nuova sede (cfr. art. 6, d.lgs. 9/2021)- le spese connesse ad attività di indagine, liquidate con provvedimento del medesimo procuratore, in quanto iscrivibili tra le spese di giustizia nei procedimenti penali o tra quelle d’intercettazione di conversazioni e comunicazioni, devono essere poste a carico rispettivamente dei capitoli di bilancio 1360 e 1363: la posizione del PED è, sotto questo profilo, assimilabile a quella dei pubblici ministeri nazionali, con l’unica differenza (non incidente tuttavia sul meccanismo di pagamento) che in caso di spese eccezionali i costi potrebbero essere parzialmente sostenuti da EPPO (v. considerando 112 del regolamento UE 2017/1939)).

Sul piano operativo, l’assegnazione del PED ad una delle nove sedi individuate (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro) costituisce una mera ripartizione organizzativa, che non si riverbera sulla competenza, coincidente per ciascun magistrato con l’intero territorio nazionale. Pertanto, il funzionario delegato competente ai pagamenti relativi alle liquidazioni effettuate dal PED deve individuarsi nel funzionario delegato della procura della Repubblica ove lo stesso PED ha sede, essendo questo, sotto il profilo esclusivamente organizzativo, l’ufficio più prossimo alla struttura a servizio del PED.

Con riferimento ai costi eccezionali – il cui carattere si collega necessariamente a spese esorbitanti da quelle ordinarie, corrispondenti ad analoghe indagini poste in essere dai pubblici ministeri nazionali -, poiché l’attività di investigazione del PED può esorbitare dall’ambito territoriale del circondario della procura della Repubblica dove è addetto il funzionario delegato, può verificarsi che su quest’ultimo ufficio gravino spese particolarmente elevate - riguardanti ambiti territoriali del tutto diversi - che, pertanto, sotto il profilo quantitativo risultino eccezionali, anche perché complesse da preventivare. Spetta quindi al PED o al procuratore Capo (in tal senso il richiamo “all’autorità nazionale competente”) formulare ad EPPO la richiesta di rimborso parziale delle spese.

Restano immutate, per i funzionari delegati interessati, le consuete modalità operative per l’accreditamento delle somme necessarie, sulla base delle richieste che perverranno in ossequio alle circolari di questa Direzione generale.

Infine, nella fase di avvio dell’attività dei PED, si potrà far fronte alle spese attraverso i fondi a valere sui capitoli 1360 e 1363, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l’esercizio finanziario corrente eventualmente richiedendo, ove necessario integrazioni a questo ufficio entro le scadenze indicate nella circolare prot. DAG n. 209581.U del 23 dicembre 2020.