Circolare 20 agosto 2021 - avvio dell’operatività dal 1 giugno 2021 della Procura europea ai sensi del regolamento UE 2017/1939 e del decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9. Spese di giustizia e spese per intercettazioni (capitoli 1360 e 1363)

20 agosto 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di
ROMA
MILANO
NAPOLI
BOLOGNA
PALERMO
VENEZIA
TORINO
BARI
CATANZARO

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento
Al Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello

Oggetto: avvio dell’operatività dal 1 giugno 2021 della Procura europea ai sensi del regolamento UE 2017/1939 e del decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9.
Spese di giustizia e spese per intercettazioni (capitoli 1360 e 1363)

Con circolare prot. DOG 108882.U del 21 maggio 2021 del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono state fornite le indicazioni finalizzate all’avvio dell’operatività della Procura europea, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici dei Procuratori europei delegati (PED). Nel paragrafo 6, relativo alle spese di missione e di funzionamento, si precisa che “L’aspetto relativo alle spese di giustizia travalica, invece, le competenze di questo Dipartimento, e saranno meglio dettagliate dal Dipartimento per gli affari di giustizia”.

Al fine di individuare l’imputabilità delle spese di indagine ai capitoli di bilancio gestiti da questo ufficio (1360 e 1363) occorre distinguere la posizione del procuratore europeo, che è collocato fuori ruolo organico della magistratura (art. 3 decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9) e dunque estraneo al sistema delle spese di giustizia, dai procuratori europei delegati i quali rimangono in ruolo e la cui assegnazione all’incarico di PED integra unicamente un mero trasferimento a una nuova sede (art. 6 del decreto legislativo citato): in tal senso l’art. 9 del citato decreto legislativo dispone che “In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un’indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell’interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. Ferme in ogni caso e regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano e funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione”.

Da un lato i PED non sono soggetti ai poteri di direzione dei procuratori della Repubblica ove hanno sede (art. 9, comma 3), dall’altro spetta a questi ultimi adottare “i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo”.

Il decreto legislativo non prevede una disciplina specifica delle spese di giustizia connesse alle attività dei PED, limitandosi a prevedere, all’art. 20, che “Dall’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l’articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Il regolamento UE 2017/1939 distingue tra spese operative dell’EPPO “a carico del bilancio di quest’ultima”, spese che comprendono “il costo della comunicazione operativa tra il procuratore europeo delegato e il livello centrale dell’EPPO, ad esempio le spese di recapito della corrispondenza, le spese di viaggio, le spese per traduzioni necessarie al funzionamento interno dell’EPPO, nonché altri costi non sostenuti in precedenza dagli Stati membri nel quadro delle indagini e causati unicamente dall’assunzione delle responsabilità per le indagini e l’azione penale da parte dell’EPPO. Tuttavia, i costi per l’ufficio e il supporto di segreteria dei procuratori europei delegati dovrebbero essere a carico degli Stati membri” (considerando 113) dalle spese derivanti da misure investigative “a carico delle autorità nazionali che le eseguono” (considerando 112).

Per queste ultime, come detto tendenzialmente a carico dello Stato membro, si prevede che “costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall’EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell’EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili” (considerando 112).

Tali principi sono tradotti nell’art. 91 in materia di bilancio ove si prevede che “Le spese dell’EPPO comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale dell’EPPO, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell’ambito dell’EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell’EPPO. Le spese operative dell’EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell’EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6. Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell’EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente”. Il paragrafo 6 prevede un’eccezione alla regola dell’attribuzione delle spese investigative all’autorità nazionale, prevedendo che “Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell’EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall’EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell’indagine. La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l’importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all’importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso”.

Alla luce della disciplina comunitaria sopra riportata si deve ritenere che le spese sostenute dal procuratore europeo delegato connesse alle attività di indagine, in quanto iscrivibili tra le spese di giustizia nei procedimenti penali o tra le spese di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, debbano essere poste a carico rispettivamente dei capitoli di bilancio 1360 e 1363.

Sotto questo profilo, pertanto, la posizione del PED deve essere assimilata a quella dei pubblici ministeri nazionali, con l’unica differenza, che non incide però sul meccanismo di pagamento, che in caso di spese eccezionali i costi potrebbero essere parzialmente sostenuti da EPPO.

Una volta assimilate, ai fini delle spese di giustizia, le attività del PED a quelle del pubblico ministero nazionale, occorre individuare quale sia il soggetto che, in presenza di un provvedimento di liquidazione emesso dal PED, debba provvedere al pagamento.

Ai sensi dell’art. 186 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 i funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Sotto questo profilo l’assenza presso i PED di una struttura organizzativa verticistica simile alla procura esclude che si possa costituire un funzionario delegato presso l’ufficio del PED.

I PED sono distribuiti su nove sedi (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro), ma hanno ciascuno un ambito di operatività riferibile a più distretti; inoltre, l’assegnazione di un PED ad una delle nove sedi indicate costituisce una mera ripartizione organizzativa, che non si riverbera sulla competenza che rimane per ciascun PED su base nazionale.

Ne consegue che, sulla base dell’assetto organizzativo descritto nella circolare DOG sopra citata, il funzionario delegato competente ai pagamenti relativi alle liquidazioni effettuate dal PED deve essere individuato nel funzionario delegato della procura della Repubblica ove lo stesso PED ha sede, essendo questo, sotto il profilo esclusivamente organizzativo, l’ufficio più prossimo alla struttura a servizio del PED.

In concreto, pertanto, spetterà ai funzionari delegati delle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro provvedere ai pagamenti relativi ai decreti di liquidazione posti in essere dai PED che hanno sede presso le rispettive procure.

Considerato che il PED nello svolgimento delle sue attività non va incontro a limitazioni territoriali, per cui può svolgere le proprie attività investigative sull’intero territorio nazionale, il collegamento tra il PED che ha dato impulso all’attività investigativa e disposto l’atto che ha generato un costo a carico dei capitoli 1360 e 1363 e il funzionario delegato della procura della Repubblica ove lo stesso PED ha sede permane a prescindere dal luogo ove materialmente venga posta in essere l’attività investigativa.

Si è detto che il citato regolamento UE prevede che in caso di “una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell’EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall’EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell’indagine. La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l’importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all’importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso” (art. 91, paragrafo 6).

Il considerando 112 opera una esemplificazione delle ipotesi in cui la spesa potrebbe essere parzialmente coperta da EPPO prevedendo che “costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall’EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell’EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili”.

Appare evidente che il concetto di “costo eccezionale” deve essere necessariamente collegato a spese che esorbitano da quelle ordinarie corrispondenti ad analoghe indagini poste in essere dai pubblici ministeri nazionali; in particolare, poiché l’attività di investigazione del PED ben può esorbitare dall’ambito territoriale del circondario della procura della Repubblica ove è addetto il funzionario delegato, si può verificare la circostanza che su quest’ultimo ufficio gravino spese particolarmente elevate che riguardino ambiti territoriali del tutto diversi che, pertanto, sotto il profilo quantitativo risultino appunto “eccezionali”, anche perché particolarmente complesse da preventivare.

Spetta al PED o al procuratore Capo (dovendosi interpretare in tal senso il riferimento “all’autorità nazionale competente”) formulare ad EPPO la richiesta di rimborso parziale delle spese.

Pertanto, in conclusione, le spese di giustizia e di intercettazione di comunicazioni liquidate con provvedimento del PED devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio 1360 e 1363; rimangono, per i funzionari delegati interessati, immutate le consuete modalità operative, così che sarà cura di questo ufficio provvedere ad accreditare alla rete dei funzionari delegati individuati nelle nove procure della Repubblica sedi dei PED le somme necessarie sulla base delle richieste che verranno formulate in ossequio alle circolari di questa Direzione generale.

Nella fase di avvio dell’attività dei PED, si potrà far fronte alle spese attraverso i fondi a valere sui capitoli 1360 e 1363, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l’esercizio finanziario corrente, eventualmente richiedendo, qualora necessario, integrazioni a questo ufficio entro le scadenze indicate nella circolare DAG n. 209581.U del 23 dicembre 2020.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Roma, 20 agosto 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo