Dimissioni dal servizio - Personale dell'Organizzazione giudiziaria

aggiornamento: 28 gennaio 2022

Cosa deve fare il dipendente

Il dipendente presenta istanza di dimissioni al proprio ufficio, rispettando i termini di preavviso art. 67 c1 e c2 del CCNL del 12 febbraio 2018, il quale la inoltrerà agli uffici IV e V della Direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Le dimissioni vengono presentate dal dipendente in tutti i casi di cessazione dal servizio diversi dal collocamento a riposo per limiti di età, dalla dispensa, dal pensionamento per inabilità e dal decesso.

Quindi anche in caso di richiesta di pensionamento per:

- quota 102
- opzione donna
- APE social
- APE volontaria
- legge Fornero in relazione al pensionamento per anzianità contributiva

Tali voci pensionistiche potranno subire variazioni con eventuali riforme

In caso di vincita di concorso presso altra amministrazione e transito presso la medesima:

- se il dipendente non chiede la conservazione del posto ex art 14 del CCNL del 12 febbraio 2018 rassegna le dimissioni
- se il dipendente chiede la conservazione del posto ex art 14 del CCNL del 12 febbraio 2018 vedere la relativa scheda.

 

Cosa deve fare l’Ufficio di appartenenza

L’ufficio con proprio provvedimento prende atto della cessazione e specifica se il termine di preavviso è stato rispettato. Ove il medesimo non venga rispettato, l’ufficio provvede a richiedere il recupero dell’importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. In alternativa l’ufficio può chiedere l’applicazione del co. 5 dell’art. 67 del CCNL del 12 febbraio 2018.

L’ufficio trasmette il provvedimento di presa d’atto all’ufficio IV e la richiesta di pensionamento all’ufficio V della Direzione generale del personale del Ministero. Solo con la trasmissione del provvedimento di presa d’atto delle dimissioni il Ministero potrà provvedere a cancellare dai ruoli il dipendente e rendere disponibile il suo posto nella pianta organica locale.

 

Cosa deve fare l’Ufficio IV della Direzione generale del personale e della formazione del Ministero

Ratifica l’applicazione da parte dell’ufficio giudiziario, ove necessario, della normativa relativa alla corresponsione di un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

 

Dirigente dell’Ufficio IV - Mariaisabella Gandini
Responsabile del Reparto - Giuseppina Apa
mail: ufficio4.dgpersonale.dog@giustizia.it

 

Normativa e circolari di riferimento

- art.67 del CCNL del 12 febbraio 2018
- art.55 del CCNL del 12 febbraio 2018
- art.17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
- circolare n.4/1 -S- 1581 del 27 novembre 1997
- circolare n.4/1 S – 905 dell’11 giugno 1998




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