Circolari 26 luglio 2023 - 6 ottobre 2023 - Conservazione del posto ai sensi dell’art.19, commi 10 e 11 CCNL personale comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, nuove indicazioni - Ulteriori precisazioni

6 ottobre 2023


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 


Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti D’Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali
Alla Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig., Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Dirigente Amministrativo
All’Ufficio I^ della Direzione Generale del personale e della Formazione

E, per opportuna conoscenza, al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

OGGETTO: Conservazione del posto ai sensi dell’art.19, commi 10 e 11 CCNL personale comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 - nuove indicazioni

Rispondendo ad alcuni quesiti l’ARAN ha emanato i pareri CFC115c e CFC116a, con i quali ha disciplinato l’istituto della conservazione del posto previsto dall’art.19, commi 10 e 11 del CCNL personale Comparti Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, modificando l’indirizzo seguito fino ad ora da questa Direzione Generale.

In particolare l’art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali riconosce da un punto di vista soggettivo il diritto alla conservazione del posto solamente al personale assunto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova; il diritto può essere esercitato qualora il dipendente sia vincitore di un concorso pubblico presso le amministrazioni rientranti nell’ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato dall’art.1 comma 2 del D, Lgs 165/2001.

La durata del periodo di conservazione del posto è da considerarsi in “modo rigido” corrispondente all’arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione, senza tener conto degli eventi personali che possano modificare la durata, in quanto, solo individuando un termine oggettivo ben definito è possibile contemperare l’interesse del dipendente alla conservazione e quello dell’amministrazione a poter usufruire della disponibilità del posto in tempi certi.

Ciò posto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’ARAN (allegati alla presente) l’istituto della conservazione del posto non è da considerarsi un’aspettativa che comporta la sospensione del rapporto di lavoro, bensì un diritto riconosciuto e conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; infatti, il dipendente ha l’onere di rassegnare le dimissioni presso l’amministrazione di appartenenza estinguendo il rapporto di lavoro pima dell’assunzione nella nuova amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art.68 del CCNL personale comparto funzioni centrali del 12.02.2018 tutt’ora vigente.

A sua volta, al fine di garantire l’effettiva conservazione del posto, l’amministrazione ha l’onere di conservare il posto di lavoro per tutta la durata del periodo di prova come sopra individuato.

Alla scadenza del periodo di prova il posto ritornerà nella disponibilità dell’amministrazione a meno che il dipendente non abbia esercitato il diritto di rientrare presso l’amministrazione di appartenenza; nel qual caso l’amministrazione dovrà predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro avendo cura di inquadrare il dipendente “nell’area o categoria e profilo professionale di provenienza” garantendo, nel contempo, gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.

Pertanto, dal punto di vista operativo, sarà necessario che:

  • Il dipendente rassegni le dimissioni presso l’ufficio di appartenenza depositando contestualmente istanza per la conservazione del posto ai sensi dall’art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali vigente;
  •  Gli uffici di appartenenza predispongano la presa d’atto delle dimissioni tenendo conto dei termini di preavviso e dell’indennità di mancato preavviso, così come indicato nella circolare m_dg.DOG.6/06/2022 0141632 che ad ogni buon fine viene allegata alla presente e inseriscano nella medesima l’indicazione della richiesta di conservazione del posto.

I provvedimenti di presa d’atto e l’istanza di conservazione del posto andranno trasmessi entro 5 giorni dalla data delle dimissioni all’Ufficio IV – reparto cessazioni e reparto aspettative di questa direzione, nonché alle Ragionerie territoriali dello Stato, provvedendo immediatamente alla comunicazione obbligatoria ex art.9 bis comma 2 del D.L. n.510/1996, come sostituito dal comma 1180 dell’articolo unico della legge n.296 del 2006.

Gli uffici, pertanto, non dovranno più trasmettere la comunicazione relativa al mancato rientro in servizio, ma eventualmente dovranno trasmettere tempestivamente nota con cui si comunica la volontà del dipendente di rientrare in servizio.

Si rappresenta che è possibile trovare i relativi moduli sul sito web del Ministero, seguendo il seguente iter: Home/Come fare per/Schede per il personale/Dimissioni dal servizio al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_21_1.page

  • L’ufficio IV - reparto cessazioni – provveda, una volta ricevuto il provvedimento di presa d’atti delle dimissioni, ad annotare la cessazione e, ove ricorra il caso, a procedere al recupero dell’indennità per mancato preavviso.
  • L’ufficio IV - reparto aspettative - provveda agli adempimenti relativi al congelamento del posto dandone comunicazione al dipendente interessato;
  • L’Ufficio III - concorsi e assunzioni provveda alla predisposizione di un nuovo contratto individuale di lavoro finalizzato alla soddisfazione del diritto alla conservazione del posto, avendo cura di inquadrare il dipendente “nell’area o categoria e profilo professionale di provenienza

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a garantire la diffusione della presente nota presso gli Uffici giudiziari del territorio di competenza.

Roma, 26  luglio 2023

Si allegano:

pareri ARAN

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini

 

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti D’Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali
Alla Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Dirigente Amministrativo
All’Ufficio I^ della Direzione Generale del personale e della Formazione
E, per opportuna conoscenza, al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

OGGETTO: Conservazione del posto ai sensi dell’art.19, commi 10 e 11 CCNL personale comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 –SEGUITO- ulteriori precisazioni.

Facendo seguito alla Circolare in data 26 luglio 2023 di questa Direzione Generale concernente l’oggetto, in considerazione delle prassi discordanti adottate da alcuni uffici, si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti operativi sull’istituto in questione:

  • La conservazione del posto di cui all’art. 19, commi 10 e 11, del CCNL personale Comparto Funzioni Centrali è applicabile anche ai dipendenti a tempo indeterminato vincitori di concorso pubblico indetto nell’ambito della stessa Amministrazione di appartenenza; l’ARAN con parere in data 3 ottobre 2023, rispondendo al quesito di questa Amministrazione, ha chiarito che anche in questo caso si ha novazione del rapporto di lavoro con la conseguenza che il dipendente deve presentare istanza di dimissioni nel profilo di provenienza e l’amministrazione, risolto il rapporto di lavoro, deve conservare e rendere indisponibile il posto per il periodo di prova teoricamente previsto per il nuovo profilo. Di conseguenza, qualora il dipendente eserciti il diritto di rientrare nel profilo di provenienza, l’amministrazione dovrà predisporre un nuovo contratto individuale caratterizzato dal diverso oggetto e titolo relativo alla nuova posizione lavorativa da ricoprire, inquadrando il dipendente nell’area e profilo professionale di provenienza e garantendo nel contempo gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.
  • si precisa che l’obbligo di rispetto del termine di preavviso (e il conseguente obbligo di pagare l’indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto di tale termine) sussiste in capo al dipendente solamente nel caso di colpevole ritardo (da valutare caso per caso) nel comunicare l’opzione per il nuovo rapporto di lavoro; infatti, è prassi oramai consolidata che le amministrazioni pubbliche comunicano la data della presa di possesso ai vincitori di concorso con poco anticipo rendendo oggettivamente impossibile il rispetto del termine di preavviso;
  • I provvedimenti di presa d’atto delle dimissioni devono essere predisposti dagli uffici di appartenenza nella stessa data di decorrenza delle dimissioni medesime o in data successiva a detta decorrenza ma mai prima che si verifichi l’evento anche se il dipendente ha comunicato con congruo anticipo la data di cessazione;
  • Infine, le nuove indicazioni di cui alla citata Circolare del 26 luglio 2023 (con gli ulteriori chiarimenti operativi di cui all’odierna Circolare) devono essere applicate in relazione alle istanze di conservazione del posto presentate a partire dal 27 luglio 2023. Con riferimento alle istanze presentate precedentemente alla predetta data le stesse saranno gestite con la procedura antecedente alla Circolare del 26 luglio 2023 (aspettativa con conservazione del posto di lavoro senza l’onere di rassegnare le dimissioni). A quest’ultimo riguardo, gli uffici che abbiano emesso le prese d’atto di dimissioni con riferimento ad istanze presentate prima del 27 luglio 2023 (in relazione alle quali peraltro è stato, in molti casi, anche emesso il relativo provvedimento di conservazione del posto) dovranno revocare le prese d’atto medesime senza aspettare ulteriori sollecitazioni dell’ufficio ministeriale competente.

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a garantire la diffusione della presente nota presso gli Uffici giudiziari del territorio di competenza.

Roma, 6 ottobre 2023

Si allega: parere ARAN 3 ottobre 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini


Come fare per