Decreto 15 maggio 2013 - Criteri e procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non generali

15 maggio 2013

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art. 19 dello stesso, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’articolo 9, comma 32, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

Visto il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia;

Visto l’articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629 recante il riordinamento degli archivi notarili;

Visto l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area I - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

Visto il CCNL del personale dirigente dell’Area I - quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Vista la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del CCNL del personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 2
Principi generali

  1. L’incarico dirigenziale è attribuito in relazione all’esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture amministrative degli Uffici, valorizzando le professionalità in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
  2. Il conferimento dell’incarico è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, tenendo conto delle disponibilità manifestate.
  3. Nel conferimento dell’incarico è garantita l’effettiva condizione delle pari opportunità.
  4. L’incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque, fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; anche in quest’ultimo caso l’incarico non può comunque superare la durata di cinque anni.
  5. Il conferimento di incarico al personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è effettuato nel limite complessivo previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolato sulla dotazione organica del ruolo dirigenziale di seconda fascia dell’amministrazione.


Art. 3
Criteri generali per l’affidamento dell’incarico

  1. Il Capo di Gabinetto, il Capo Dipartimento, il Direttore Generale o equiparati responsabili della struttura complessa provvedono a conferire l’incarico dirigenziale degli uffici dirigenziali di seconda fascia alle loro dirette dipendenze e a porre in essere i connessi adempimenti. Alla procedura di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ove previsto, provvede la Direzione Generale del Personale, previa comunicazione del relativo provvedimento da parte del dirigente generale responsabile della struttura complessa che ha conferito l’incarico e il Capo del personale degli Archivi notarili, per gli incarichi di sua competenza.
  2. All’attribuzione dell’incarico dirigenziale presso l’ufficio giudiziario provvede il Direttore Generale del Personale e della Formazione, acquisito il parere del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.
  3. Nel conferire l’incarico dirigenziale al personale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il limite complessivo ivi previsto, si tiene conto della specifica professionalità acquisita e di quella richiesta dall’ufficio, nonché delle prioritarie esigenze di stretta collaborazione con gli organi di vertice delle strutture complesse.
  4. Il conferimento dell’incarico tiene altresì conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata dei criteri di seguito indicati:
    1. attitudini e capacità professionali;
    2. competenze organizzative;
    3. risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione;
    4. esperienze di direzione e di organizzazione maturate eventualmente anche all’estero, nel settore privato e in altre amministrazioni pubbliche, attinenti al conferimento dell’incarico;
    5. specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle attività relative ai sistemi informativi automatizzati;
    6. specifiche conoscenze ingegneristiche per la gestione di impianti complessi;
    7. specifiche competenze in materia contabile, economica e statistica per lo svolgimento delle inerenti attività;
    8. requisiti di cui alla lett. c) sono accertati, in via prioritaria, attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, ove esistenti.


Art. 4
Conferimento dell’incarico a nuovo assunto e a professionalità esterna

  1. Il conferimento dell’incarico a dirigente di nuova nomina tiene conto della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito, nonché dei criteri di cui all’art. 3, comma 4.
  2. La posizione dirigenziale da attribuire al dirigente di nuova nomina è individuata una volta completata la procedura di cui all’art. 6.
  3. Il primo conferimento di incarico ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuato nei casi e modi ivi previsti e sulla base dei criteri di cui all’art. 3, comma 4.


Art. 5
Individuazione e pubblicità delle posizioni dirigenziali

  1. Per assicurare la compatibilità della mobilità del personale con il preminente interesse all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, il Capo di Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione ovvero il Capo Dipartimento competente, il Direttore Generale o equiparati responsabili della struttura complessa, determinano i posti disponibili oggetto di pubblicazione.
  2. Il Capo di Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione ovvero il Capo Dipartimento competente, il Direttore Generale o equiparati responsabili della struttura complessa, curano la pubblicità e l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali disponibili, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito internet istituzionale del Ministero.


Art. 6
Procedura di conferimento degli incarichi

  1. Gli interessati in possesso dei requisiti possono presentare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell’incarico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet, inviandola alla articolazione indicata nel bando mediante la procedura di volta in volta ivi indicata.
  2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l’articolazione competente provvede a conferire l’incarico. Qualora non siano pervenute disponibilità o i candidati non soddisfino i requisiti richiesti, l’amministrazione procede alla nuova pubblicazione del posto a norma dell’art. 5.


Art. 7
Rinnovo dell’incarico, rotazione e risoluzione del rapporto

  1. L’incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile.
  2. L’amministrazione, ove non intenda procedere alla conferma dell’incarico dirigenziale, alla scadenza dello stesso, conferisce all’interessato un altro incarico, anche di valore economico inferiore, senza che sia necessario darne motivazione all’interessato.
  3. L’amministrazione garantisce, nel conferimento degli incarichi, la necessaria rotazione del personale anche per l’accrescimento delle professionalità e competenze.
  4. In caso di rinnovo non si applica la procedura di cui all’articolo 6.
  5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso i vigenti sistemi di valutazione ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.


Art. 8
Conferimento di incarichi aggiuntivi

  1. Gli incarichi aggiuntivi devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti dei ruoli del Ministero.
  2. Il conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:
    1. competenze e capacità professionali;
    2. natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
    3. correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, nei casi previsti;
    4. rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.


Art. 9
Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, che sostituisce i precedenti provvedimenti in materia, si applicano le disposizioni normative, regolamentari e i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell’Area 1.

Roma, 15 maggio 2013

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri