Nota 27 febbraio 2001 - Indennità forfetaria per i giudici di pace - art. 24 bis della Legge n. 341/2000

27 febbraio 2001

L'art. 24 bis della legge n. 341/2000 ha previsto, tra l'altro, per i giudici di pace un'indennità forfetaria di lire 500.000 " per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto ".

Tanto posto, si rileva che il tenore letterale della norma ricollega la prevista indennità forfetaria all'espletamento dei servizi generali di istituto dei giudici di pace ed alla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti per i giudici di pace.

Deve ritenersi che, in base al principio di corrispettività, l'indennità, ove la prestazione del giudice di pace abbia una durata inferiore al mese, deve essere commisurata al numero dei giorni durante i quali il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni.

Applicando lo stesso principio già recepito da questa Direzione Generale a proposito della indennità dovuta al Giudice di Pace Coordinatore in base all'art. 5, comma 2 bis della legge n. 479/99 (vedi nota prot. n. 2764/2000/U di data 8 settembre 2000), ugualmente, nell'ipotesi di assenza dall'ufficio per malattia ovvero altro impedimento, l'indennità di cui all'art. 24 bis in esame dovrà essere decurtata in proporzione ai giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento.

Per ciò che concerne il calcolo dell'indennità, nell'ipotesi di assenza del giudice di pace dall'ufficio, in mancanza di una disciplina legislativa ad hoc , si reputa applicabile l'art. 62 della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440), disposizione nella quale si specifica che i mesi vanno considerati di durata pari a trenta giorni, ditalchè l'indennità di che trattasi deve essere decurtata con riferimento ai giorni di assenza del giudice di pace dall'ufficio.

Si rappresenta, inoltre, che tale indennità dovrà essere sottoposta a ritenuta di acconto a titolo di Irpef.

Invero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f) del TUIR, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente oltre ai compensi ed alle indennità a chiunque corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, anche i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza ad eccezione di quelli che, per legge, debbono essere riservati allo Stato.

Tali redditi sono assoggettati a tassazione secondo le modalità dell'art. 48 bis del TUIR, il quale, ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rinvia all'art. 48 del TUIR, concernente i redditi di lavoro dipendente.

Il comma I° di tale ultimo articolo, come ricordato dal Ministero delle finanze nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, afferma la onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve. Nella citata circolare si legge tra l'altro: " Tenuto conto di quanto già precisato a commento dell'art. 46 e del tenore del comma 1 dell'articolo 48, a titolo meramente esemplificativo, è possibile la seguente elencazione di somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro:&&i rimborsi di spese con esclusione di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti".

Appare opportuno ricordare, a tale proposito, che nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati l'indennità forfetaria corrisposta per trasferte effettuate fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro non concorre a formare il reddito fino all'importo predeterminato di 90.000 lire in Italia e di 150.000 all'estero (art. 48, comma 5 legge cit.).

Ne deriva la sottoposizione della indennità forfetaria di lire 500.000 alla ritenuta di acconto a titolo di Irpef.

Infine, si rammenta che la predetta indennità deve essere corrisposta a partire dal 21 gennaio 2001 (cfr. art. 1, comma 3, L. n. 4/2001).


Roma, 27 febbraio 2001