Nota 8 settembre 2000 - Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore, ai sensi dell'art. 5, comma due bis, legge 16 dicembre 1999 n. 479

8 settembre 2000

E' stato posto il quesito se al giudice di pace che sostituisca temporaneamente il coordinatore, per malattia, ferie ovvero altro impedimento, spetti l'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore dell'ufficio e, in caso positivo, in quale misura la predetta indennità debba essere corrisposta.

In merito si osserva, preliminarmente, che l'art. 5, comma due bis , della legge n. 479/99 condiziona il diritto all'indennità allo svolgimento effettivo delle funzioni di coordinatore; conseguentemente deve ritenersi che nell'ipotesi di assenza del coordinatore dall'ufficio, per malattia od altro, l'indennità spettante a quest'ultimo debba essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento.

Per ciò che concerne più propriamente il calcolo dell'indennità nell'ipotesi di assenza del coordinatore dall'ufficio, in mancanza di una disciplina legislativa ad hoc , si ritiene applicabile l'art. 62 della legge di contabilità generale dello Stato, nella quale si specifica che i mesi vanno considerati di durata pari a trenta giorni, ditalchè l'indennità di presenza mensile spettante in tali ipotesi, deve essere decurtata dei giorni in cui il coordinatore sia stato assente dall'ufficio.

Si segnala, altresì, che l'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore, in assenza di quest'ultimo, spetta al giudice di pace che sostituisce il coordinatore nei casi di assenza ovvero impedimento di quest'ultimo, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 1252/2000/U del 10 aprile 2000.

Infine, quanto all'ulteriore quesito in merito alla necessità di un provvedimento del coordinatore che formalizzi la sostituzione, si osserva che la circolare in data 20 luglio 2000 del Consiglio Superiore della Magistratura prevede che la sostituzione del coordinatore può essere effettuata " dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all'interno dell'ufficio facendo ricorso all'istituto della supplenza interna sulla base dei criteri precostituiti fissati in sede tabellare "; conseguentemente, deve ritenersi che, seppure non sia formalmente necessario, parrebbe tuttavia opportuna l'adozione di un provvedimento di sostituzione alla luce dell'attribuzione dell'indennità in parola al giudice di pace che sostituisce il coordinatore.

Le indicate conclusioni sono state condivise dall'Ufficio Legislativo con la nota prot. n. 1755/(4894/E) U.L. del 4 settembre 2000 e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria con la nota prot. n. 2088/5/BLS/5236 del 4 settembre 2000.


Roma, 8 settembre 2000