Nota 10 aprile 2000 - Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore, ai sensi dell'art. 5, comma due bis, legge 16 dicembre 1999 n. 479

10 aprile 2000

Come noto, l'art. 5, comma 2 bis , della legge 16 dicembre 1999, n. 479 prevede sia ammontari differenziati a titolo di indennità per l'attività di coordinatore dei giudici di pace sia le condizioni in presenza delle quali matura tale diritto.

Con riferimento a tale disposizione, numerosi uffici giudiziari hanno posto taluni quesiti concernenti le problematiche di seguito esposte. 

  1. Viene chiesto, in primo luogo, se, ai fini della determinazione dell'indennità mensile spettante ai coordinatori dei giudici di pace, ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis , della legge n. 479/99, occorre fare riferimento all'organico di diritto previsto per l'ufficio ovvero all'organico di fatto e cioè al numero di giudici effettivamente in servizio presso la medesima sede.

Il quesito investe due distinte problematiche.

Per quanto concerne la prima questione, deve sottolinearsi che il legislatore, nello stabilire gli importi variabili spettanti ai singoli coordinatori, fa riferimento, a parere di questa Direzione Generale, esclusivamente al concetto di " organico " dell'ufficio senza alcuna aggiuntiva specificazione, di talché, ai fini della determinazione della indennità, appare corretto avere riguardo esclusivamente al numero dei giudici di pace previsti dalla pianta organica per ciascun ufficio di giudice di pace, indipendentemente, cioè, dal numero dei magistrati che concretamente risultano ivi assegnati.

La seconda questione posta dall'art. 5 cit . deriva dal fatto che tale disposizione subordina l'attribuzione dell'indennità in oggetto all' " effettivo esercizio delle funzioni" .

Il diritto a tale indennità è, pertanto, condizionato allo svolgimento effettivo delle funzioni proprie del coordinatore.

Queste possono configurarsi soltanto nel concorso della contemporanea presenza di più giudici di pace presso uno stesso ufficio.

Ed invero, l'art. 15 della legge n. 374/91 configura, al primo comma, la figura di coordinatore " nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici " attribuendo il ruolo di coordinatore " al più anziano " di essi " per le funzioni giudiziarie esercitate " o, in mancanza al " più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico ", ovvero, a parità di date, al " più anziano di età".

Risulta, pertanto, evidente che il ruolo di coordinatore e la sua attribuzione presuppongono una comparazione effettiva fra un numero di magistrati, mai, comunque, inferiore a due.

Ed invero, soltanto la contemporanea presenza di più magistrati può implicare un'attività gestionale suscettibile di dar luogo ad un compenso.

Del resto anche il riferimento di cui all'art. 5 cit . all' " effettivo esercizio delle funzioni" costituisce una riprova aggiuntiva di quanto sopra esposto.

Infatti, le attribuzioni del coordinatore, così come delineate dall'art. 15, comma 2, L. n. 374/91, consistono in due profili necessariamente concorrenti - assegnazione degli affari e determinazione, d'intesa con il presidente del tribunale, dei giorni e delle ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio - come risulta dall'uso della congiunzione " e " nel testo della norma.

Da quanto detto discende che la predetta indennità non può essere attribuita nei casi in cui, a prescindere dalla pianta organica, nell'ufficio vi sia un unico giudice di pace, che, oltre al compimento del lavoro giudiziario, svolga anche le funzioni amministrative proprie dell'ufficio, ove egli è assegnato. 

  1. Viene chiesto, inoltre, se la medesima indennità possa essere concessa al giudice di pace che svolga " di fatto " la funzione di coordinatore, pur non avendo ricevuto la detta qualifica con un provvedimento formale, ovvero nell'ipotesi in cui un giudice di pace sia incaricato della reggenza di un ufficio diverso da quello presso cui il medesimo è stato assegnato.

A tale quesito, fermo restando le considerazioni sopra accennate (esclusione del diritto all'indennità nell'ipotesi di unico giudice presente nell'ufficio) deve rispondersi positivamente nella considerazione della sostanziale automaticità della designazione (" il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, e più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età "), ciò che esclude a priori qualsiasi valutazione della idoneità concreta a svolgere tale attività. Pertanto, deve ritenersi che il decreto ministeriale di nomina a coordinatore abbia sostanzialmente una funzione dichiarativa e non già costitutiva della detta qualifica, onde non potrà dipendere dalla emanazione formale del predetto decreto l'attribuzione o meno della predetta indennità.

Tali considerazioni sono state condivise anche dall'Ufficio Legislativo con la nota prot. n. 553/U-mc-13/22-6 del 15 marzo 2000 e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali con la nota prot. n. 450/GDP/RF-603-2000 del 29 marzo 2000.

Le S.S.V.V. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Roma, 10 aprile 2000