Circolare 10 agosto 2012 - Visite in istituto ex art. 67 comma primo, lettera b), legge 354/75

10 agosto 2012

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo Dipartimento

Circolare 3640/6090
PU.GDAP- 1a00 - 10/08/2012-0296813-2012

Ai Vice Capi del Dipartimento
Alle Direzioni Generali del Dipartimento
All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Dirigente Generale, Dr. Emilio di Somma
Agli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento
Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"
Alle Direzioni degli Istítutí e degli U.E.P.E.
Alle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale
LORO SEDI

OGGETTO: Visite in istituto ex art 67 comma primo, lettera b), legge n 354/75

1. - Recenti episodi hanno censurato l'improprio utilizzo della facoltà di visita degli istituti, concessa ai membri del Parlamento dall'art 67, comma primo, lettera b), dell'Ordinamento penitenziario (legge n.354/1975), dando luogo a reazioni che suggeriscono l'opportunità di tornare sull'argomento delle suddette visite, peraltro già affrontato dalla Circolare n 3624-6074 del 30/12/2009, avente ad oggetto specifico l'analitica regolamentazione delle visite di cui all'art. 67 sopra citato e dell'art. 117 del regolamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

2. La presente circolare, nel confermare integralmente quella del 2009, vuole evitare talune possibili incertezze in ordine alle modalità di intervento dell'Autorità che sovrintende all'istituto in cui la visita avviene qualora il comportamento tenuto dal visitatore non rispetti le previsioni normative. Per vero, taluno degli episodi cui si è fatto sopra richiamo ha mostrato alcune esitazioni nell'azione dell'Autorità preposta a fronte del comportamento di Parlamentari visitatori. Pertanto, la presente intende integrare unicamente il paragrafo 4 della circolare del 2009.

3. Occorre prendere le mosse da quella che è la disposizione cardine inerente ai rapporti tra comunità reclusa e società esterna, disposizione che va individuata nell'art 17 della legge penitenziaria. Le visite di cui all'art. 67 costituiscono una delle molteplici espressioni della correlazione tra comunità intramuraria e società esterna, correlazione che la legge del 1975 non soltanto non vuole impedire, ma anzi intende variamente promuovere. E, dunque, le visite che una serie di persone qualificate vuoi per cariche istituzionali, vuoi per incarichi di natura giurisdizionale, religiosa o politica, sono abilitate ad effettuare senza aver necessità di fornirsi di autorizzazione, rientrano nella prospettiva generale della "partecipazione" della società esterna all'azione rieducativa, prospettiva che, come si è detto,la legge penitenziaria fortemente favorisce.

4. Proprio perché anche le visite dei soggetti di cui all'art. 67 si iscrivono nella suddetta prospettiva generale appare evidente quale sia la finalità delle medesime: esse sono funzionali a quella coassunzione di responsabilità della società rispetto al carcere, ed in particolare sia con riguardo alla tutela del principio dell'umanità dello stato di detenzione (art. 27, comma terzo, Costituzione) a cui si correla il trattamento di sostegno degli imputati (art. 1, comma 5, legge n. 354/75), sia rispetto alla finalità essenziale della pena detentiva consistente nella "tendenza" alla rieducazione, voluta dalla norma costituzionale (stesso art.27, comma terzo, Costituzione ed art. 1, comma 6, legge n. 354/75). Ne segue che il contenuto dell'eventuale interlocuzione che il visitatore qualificato intenda effettuare con il detenuto non potra mai fare riferimento alle vicende processuali del medesimo, vicende che trovano istituzionalmente altre sedi, altre autorità, altre garanzie dove e attraverso le quali essere affrontate. In definitiva, vale anche e si direbbe "a fortiori " per i visitatori qualificati di cui all'art. 67 della legge la indicazione relativa ai contenuti dell'eventuale interlocuzione desunta dall'art. 117 del regolamento.
In altri termini, la conversazione deve vertere sulle condizioni di vita del detenuto, sulla conformità del trattamento ad umanità, sul rispetto della dignità della persona, senza alcun riferimento aI processo o ai processi in corso.

5. Né questa è certamente la sola limitazione. Altre ovvie limitazioni vanno desunte dal sistema normativo, il quale riserva in via esclusiva all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria, salvo quanto previsto dal codice di rito per le investigazioni difensive consentite a determinate condizioni al difensore dell'indagato (Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale, artt. 391-bis e seguenti), i poteri di indagine e la assunzione di dichiarazioni o i colloqui finalizzati ad attività investigative.

6.Qualora la interlocuzione del visitatore qualificato violi le previsioni normative, per il fatto di riferirsi od estendersi ad argomenti diversi da quelli consentiti, come sopra indicato, l'Autorità penitenziaria che lo accompagna (Direttore dell'Istituto o suo delegato) dovrà dopo un primo richiamo finalizzato a rammentare detti limiti normativi, prontamente intervenire, con cortesia pari alla fermezza, per interrompere immediatamente il colloquio stesso: e ciò, ove la irragionevole persistenza dell'interlocutore nel suo comportamento illegittimo non consenta altra modalità di intervento, mediante il pronto allontanamento del detenuto che partecipi alle interlocuzioni non consentite, in modo da impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori. Resta salvo il dovere di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ove si ravvisino estremi di reato, oltre alle consuete segnalazioni al Dipartimento.

7.Si ribadisce che il dialogo con il detenuto nel corso della visita deve avvenire in italiano, salvo quanto previsto dalla Circolare del 2009, paragrafo 4, in ordine alla possibilità di avvalersi di un interprete. Pertanto, anche nel caso in cui il visitatore perseveri nell'uso di una lingua o un dialetto non immediatamente intelligibili, l'Autorità penitenziaria preposta darà corso alla interruzione della interlocuzione.

8.Tutte le indicazioni che precedono valgono nei confronti di qualunque detenuto.

E' peraltro doveroso sottolineare che un'attenzione affatto peculiare va riservata ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis della legge. E' noto che detto regime restrittivo ha come finalità essenziale quella di ostacolare i rapporti impropri del detenuto con le organizzazioni criminali esterne ed è altrettanto noto che i detenuti sottoposti al regime speciale sovente si avvalgono di sofisticati sistemi, anche indiretti e talora criptici, per far pervenire propri messaggi all'esterno. Occorre dunque che il rispetto delle disposizioni sopra richiamate sia particolarmente rigoroso quando la interlocuzione dei visitatori di cui all'art. 67 si rivolga a detenuti sottoposti all'art. 41-bis.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino