Circolare 30 dicembre 2009 - Testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art 67 D.P.

30 dicembre 2009

GOAP 0481177-2009
PU.GDAP-1aOO-30/12/200Q 04B1177-2009

Ai signori Provveditori Regionali 
LORO SEDI
E, p.c.:
Ai signori Vice Capi del Dipartimento
Ai signori Direttori Generali
Al signor Direttore dell'I.S.S.Pe
Ai signori Direttori degli Uffici di Staff Dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

 

Oggetto: testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art 67 D.P.

La presente circolare persegue un duplice obiettivo: da un lato, raccogliere, al fine di rendere più semplice e sicura la consultazione, le disposizioni finora impartite circa le modalità di svolgimento delle visite degli istituti penitenziari previste dall'art 67 D.P.; dall'altro, apportare a tali disposizioni gli aggiornamenti suggeriti dall'esperienza applicativa maturata negli ultimi anni o resi necessari dal sopravvenire di modifiche normative. 

  1. Autorità legittimate alla visita. I soggetti istituzionali che godono della prerogativa di vistare senza autorizzazione gli istituti penitenziari sono elencati, in maniera tassativa, dall'art 67 D.P. comma 1, D.P.E' fatto, pertanto, divieto ai direttori degli istituti penitenziari di applicare in maniera impropriamente estensiva tale disposizione consentendo la visita di Autorità o soggetti, pubblici o privati, ivi non espressamente indicati.La visita da parte di soggetti non contemplati nel catalogo di cui all'art 67 O.P. può essere autorizzata da questo Dipartimento ai sensi dell'art 117 , comma 2, del DPR n. 230 del 2000.Si ricorda, inoltre, che l'elenco delle Autorità di cui all'art 67 O.P. è stato modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che vi ha aggiunto i " Garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".
     
  2. Parlamenti Europei. Nell'attesa di una completa definizione normativa della questione che tenga conto anche degli aspetti di parità fra gli Stati Membri dell'Unione europea, sono autorizzate -ai sensi dell'art 117, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 230 del 2000 - le visite agli istituti penitenziari da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, secondo le modalità previste per i componenti del Parlamento italiano. 
     
  3. Accompagnatori per ragioni di ufficio. Il comma 2 dell'art 67 O.P. prevede che non occorra alcuna autorizzazione per accedere all'istituto nemmeno per " coloro che accompagnano..... per ragioni del loro ufficio" le persone di cui al comma 1 dell'articolo.Si precisa che la ragione d'ufficio deve sussistere non solo per i soggetti cui la facoltà in questione è attribuita in via primaria, ma che analogamente essa deve ricorrere per la persona dell'accompagnatore. In sostanza la disposizione di cui all'art 67 ,comma 2,O.P. deve essere interpretata nel senso che è richiesta un'effettiva relazione tra le specifiche attribuzioni funzionali proprie dell'accompagnatore e le ragioni che consentono il libero accesso agli istituti penitenziari del soggetto cui tale facoltà è accordata in via primaria ( ad es. collaboratore di cancelleria in funzione di accompagnatore del magistrato che accede all'istituto). Con particolare riferimento ai parlamentari ed ai Consiglieri regionali " le ragioni di ufficio " di cui parla la disposizione in discorso debbono ritenersi integrate non in presenza di qualunque tipo di collaborazione del tutto episodica, ma solo allorché si adduce l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo, ancorché non avente fonte in veri e propri provvedimenti fonnali di nomina producibili dall'interessato. Al fine di permettere concretamente ai competenti organi della nostra Amministrazione di svolgere le proprie funzioni di controllo, prima che la vista abbia inizio, devono essere raccolte attestazioni scritte con le quali gli interessati precisino, sotto la propria responsabilità , quale sia il rapporto intercorrente con l'accompagnatore. A quest'ultimo, inoltre, deve. essere richiesto di dichiarare per iscritto di non svolgere nell'occasione dell'accesso all'istituto attività giornalistica.Ove non venga fornita una delle dichiarazioni sopra indicate, oppure da queste emerga rinsussistenza di un rapporto del genere descritto nel presente §, dovrà essere negato l'accesso all'istituto dell'accompagnatore, fornendone, con la massima cortesia, le oggettive motivazioni.
     
  4. Contenuto della visita e contatti con la popolazione detenuta. Le visite sono dirette a verificare le condizioni di vita dei detenuti e degli internati. Le Autorità indicate nel comma 1 dell'art 67 O.P. possono vistare ogni ambiente dell'istituto, compresi quelli in cui si trovano ristretti. Inoltre, dette Autorità possono rivolgere la parola ai detenuti e agli internati al fine di rendersi conto in maniera più compieta delle condizioni di vita degli stessi. Tali dialoghi, però, non possono travalicare in veri e propri colloqui e/o interviste , specialmente se vertenti sui contenuti espressamente vietati dall'art 117, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 230 del 2000. Nel caso in cui la disposizione del capoverso precedente non venga rispettata il direttore invita l'Autorità a non perseverare in tale condotta. Nel caso in cui questa non desista la vista viene immediatamente interrotta o, quantomeno, viene impedita la prosecuzione del contatto verbale con il detenuto in questione.In ogni caso, il dialogo tra l'Autorità in visita e il ristretto deve svolgersi in lingua italiana, in maniera da essere comprensibile al direttore dell'istituto, o al suo delegato, presente durante la vista. Ove il visitatore manifesti la volontà di comunicare con il detenuto che non conosca la lingua italiana può utilizzare la lingua straniera purché il colloquio avvenga alla presenza di un interprete che sia stato scelto dal visitatore stesso e dimostri di essere iscritto in un albo professionale. In tali ipotesi i costi per la retribuzione dell'attività professionale non possono essere assunti dalI'Amministrazione Penitenziaria.
     
  5. Identificazione e controlli. Tutte le persone che chiedono di accedere all'istituto devono essere compiutamente identificate. Tutte le persone che accedono agli istituti penitenziari debbono essere sottoposte a controlli volti ad impedire che , anche inconsapevolmente, possono introdurre nelle sezioni detentive oggetti non consentiti. Visto il ruolo istituzionale rivestito dai soggetti compresi nell'elenco di cui all'art 67, comma 1, O.P. si ritiene che nella generalità delle ipotesi sia sufficiente il solo controllo mediante il rilevatore dei metalli; è rimessa alla prudente valutazione del direttore dell'istituto la scelta, ove la particolarità del caso lo imponga, di ricorrere anche al controllo manuale. Non è, comunque, consentito alle Autorità in discorso di accedere alle sezioni detentive con borse, sacchi, borselli o altri oggetti idonei al trasporto di cose. Si raccomandano cortesia e professionalità nell'espletamento delle operazioni descritte al presente. 
     
  6. Comunicazione al Dipartimento. Di ogni ingresso in istituto da Parte delle Autorità legittimate deve essere data comunicazione al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, subito dopo la conclusione della visita, con le annotazioni di prassi e gli eventuali commenti. 
     
  7. Disposizioni finali. Salvo che non sia contrariamente disposto nei precedenti , tutte le precedenti disposizioni impartite sull'oggetto sono revocate e sostituite dalla presente circolare. In particolare sono revocate:
    1. lettera circolare 19 agosto 2004, Cod.id.OOI672, Visite e accesso degli Istituti Penitenziari;
    2. lettera circolare 22 agosto 2003 , GDAP-0337063, Visite in istituto ex art 670.P.-Possibilità di accesso degli accompagnatori ( art 670.P., 20 comma) ;
    3. lettera circolare 24 aprile 1997 , prot n. 139656/5-9, Visita agi istituti penitenziari da parte dei parlamentari europei;
    4. circolare 28 settembre 1993, n. 3372/5822,. Art 18 e art 67 Ordinamento Penitenziario.
    5. lettera circolare 4 febbraio 1992, prot 459796/2-3, Applicazione dell'art 67 ordinamento penitenziario;
    6. circolare 5 dicembre 1983 n.3003/5453;
    7. Trattamento penitenziario, ordine e disciplina negli istituti di pena, limitatamente al n.l pagg 4 e 5 ;
    8. circolare 14 novembre 1981, n. 2813/5263, accompagnatori dei visitatori degli istituti penitenziari previsti dal primo comma dell'art 67 dell'ordinamento penitenziario ( legge 26 luglio 1975, n. 354);
    9. circolare 13 febbraio 1978, n. 2498/4951 " Visite agli istituti penitenziari da parte dei membri del parlamento e dei consiglieri.