Circolare 10 ottobre 2008 - Attuazione del SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale) relativo alla banca dati dei beni sequestrati e confiscati. Legge 7 marzo 1996, n.109. - Misure di prevenzione personali e patrimoniali Legge 13 settembre 1982 n. 646. Sospensione invio moduli cartacei di rilevazione

10 ottobre 2008

Prot. n. m_dg.DAG.10/10/2008.132542.U

Al Signor Presidente della Corte di Appello di BARI
Al Signor Presidente della Corte di Appello di CAGLIARI
Al Signor Presidente della Corte di Appello di CALTANISSETTA
Al Signor Presidente della Corte di Appello di CATANIA
Al Signor Presidente della Corte di Appello di CATANZARO
Al Signor Presidente della Corte di Appello di LECCE
Al Signor Presidente della Corte di Appello di MESSINA
Al Signor Presidente della Corte di Appello di NAPOLI
Al Signor Presidente della Corte di Appello di PALERMO
Al Signor Presidente della Corte di Appello di POTENZA
Al Signor Presidente della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA
Al Signor Presidente della Corte di Appello di SALERNO
Al Signor Presidente della Corte di Appello di SASSARI
Al Signor Presidente della Corte di Appello di TARANTO


Come è noto questa Direzione Generale, attraverso l'ufficio I Reparto Monitoraggio (ex ufficio V) e giovandosi delle SS.VV. Ill.me, ha portato a termine alcune delle importanti indagini sull'applicazione pratica dell'attuale normativa costituita dalla legge 7 marzo 1996, N. 109 recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223.Abrogazione dell'art. 4 del decreto legge 14 giugno 1989 n. 230 convertito, con modifiche dalla legge 4 agosto 1989 n. 282".

Mediante tale legge il legislatore ha soddisfatto l'esigenza di realizzare un monitoraggio permanente di detti beni al fine di poter controllare in maniera continuativa lo stato di un settore considerato strategico nella lotta alle organizzazioni criminali e a tal fine il regolamento, emanato con D.M. 24 febbraio 1997 n. 73, stabilisce che il Ministro della Giustizia trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale (febbraio-agosto), una Relazione con i dati necessari a redigere la relazione finale al Parlamento.

Il regolamento ha inoltre individuato in questa Direzione Generale il gestore della Banca dati centrale. Le modalità della raccolta dei dati sono state poi disciplinate di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Finanze, e della Difesa.

La raccolta e la conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati era stata prevista fin dall'origine per mezzo di un sistema informatizzato che adesso con la realizzazione del progetto SIPPI può essere attuato.

Con precedente nota del 5/11/2007 questa Direzione Generale ha già previsto la sospensione dell'inoltro dei modelli cartacei da parte di quegli uffici che sarebbero stati in grado di alimentare direttamente il nuovo sistema informativo.

Considerato che l'applicativo SIPPI è stato certificato ai sensi dell'art.3 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000 n.264, con decreto D.G.S.I.A. del 23 aprile 2008 e avendo ricevuto dalla D.G.S.I.A. conferma dell'imminente conclusione delle attività di caricamento e validazione dei dati sull'applicativo SIPPI, si dispone che gli Uffici del Sud/Uffici coinvolti dal 2 gennaio 2009 utilizzino esclusivamente il registro informatico e sospendano definitivamente l'invio delle schede cartacee di rilevamento dei dati. Fino a tale data gli uffici interessati dovranno proseguire con l'uso in parallelo del SIPPI e del registro cartaceo.

Si pregano le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente nota sia trasmessa a tutti gli uffici del proprio distretto competenti per i monitoraggi in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.


Roma, 10 ottobre 2008

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Laudati