Circolare 26 settembre 2008 - Contratto di brokeraggio assicurativo e relativa polizza

26 settembre 2008

Si comunica che questa Amministrazione in data 5 agosto 2008 ha provveduto alla stipula con l'A.T.I. Marsh s.p.a./Assigeco s.r.l. del contratto di brokeraggio e la relativa polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile dei dirigenti dell’Area 1 del comparto ministeri.

 

Le principali condizioni della polizza sono le seguenti:

  • Massimale totale per assicurati € 15.000.000,00
  • Massimale per sinistro in caso di corresponsabilità € 5.000.000,00
  • Massimale per singolo assicurato € 1.000.000,00
  • Franchigia assente
  • Durata annuale

La polizza ha durata annuale e consente a chi sia interessato di provvedere autonomamente alla copertura della responsabilità amministrativo – contabile.

Per ogni informazione si prega di rivolgersi a:
Paola Giroldini
Tel.: 06–54516357
Fax: 06–54516396

Ulteriori informazioni fornite dalla società contraente in merito alle predette integrazioni sono inserite sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare comunicazione della presente a tutto il personale interessato. Le Corti di Appello e le relative Procure Generali sono altresì pregate di diramare la presente a tutti gli uffici giudicanti e requirenti presenti nel distretto di appartenenza.

                                     
Roma, 26 settembre 2008                                      

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Belsito

                                     
ALLEGATO:                                      

Polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa e professionale dei dirigenti del Ministero della giustizia

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:


DEFINIZIONI
Denominazione Significato attribuito
Assicurazione il contratto di Assicurazione.
Polizza il documento che prova l'assicurazione.
Contraente Ministero della giustizia.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori La Società d'Assicurazione.
Sinistro comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile la responsabilità per i danni, ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C., che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione nell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa - Contabile la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione, anche per colpa grave.
Premio La somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.
Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

 Art. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. 

Art. 2
Altre assicurazioni

L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 

Art. 3
Pagamento del Premio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
Se l’Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30º giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 

Art. 4
Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 5
Aggravamento del rischio

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 C.C.). 

Art. 6
Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 

Art. 7
Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/l’Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

  1. ricevimento di informazione di garanzia;
  2. formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc..);
  3. ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.) 

Art. 8
Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 

Art. 9
Cessazione del contratto

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. 

Art. 10
Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. 

Art. 11
Foro competente
Foro competente:
  1. quello di Roma;
  2. quello del luogo in cui ha sede l’assicurazione. 
Art. 12
Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PROFESSIONALE
DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Art. 13
Oggetto dell’Assicurazione

  1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza).
    L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.
    Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
    Le garanzie di polizza s’intendono operanti, salvo il caso di dolo dell’Assicurato, senza diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’assicurato.
  2. Responsabilità per colpa grave e per danno erariale (adesione facoltativa con premio a carico dell’Assicurato).
    A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione s’intende estesa:
    1. agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell’assicurato;
    2. alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’assicurato all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L’Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonchè dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente stesso.

    Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

    Art. 14
    Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

    La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.

    Art. 15
    Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale

    L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
    Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.

    Art. 16
    Legittimazione

    Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall’Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.
    La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s’intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

    Art. 17
    Limiti di Indennizzo

    L’Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato di Euro 1.000.000,00 per persona assicurata con aggregato annuo di Euro 15.000.000,00, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.
    Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dell’Assicurato.

    Art. 18
    Rischi esclusi dall’Assicurazione

    L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

    1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
    2. danni materiali di qualsiasi tipo;
    3. attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 24;
    4. atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
    5. responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
    6. la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell’onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
    7. azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
    8. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
    9. calunnia, ingiuria, diffamazione;
    10. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
    11. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza;
    12. il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
    13. gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;

    nonché per i Danni:

    1. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
    2. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

    Art. 19
    Inizio e termine della garanzia

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni (ovvero il diverso termine superiore offerto) prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure all’Ente di Appartenenza dell’Assicurato.
    Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892–1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
    Nel caso di morte o pensionamento dell’Assicurato, o di cessazione da parte dell’Assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi (ovvero il diverso termine superiore offerto) alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
    Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
    La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
    Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

    Art. 20
    Estensione territoriale

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
    Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

    Art. 21
    Persone non considerate terzi

    Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 24 che segue.

    Art. 22
    Cessazione dell’Assicurazione

    Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 19 della presente Polizza, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell’Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall’incarico istituzionale.

    Art. 23
    Vincolo di solidarietà

    L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato.
    In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

    Art. 24
    Attività di rappresentanza

    Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 18 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

    Art. 25
    Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996

    A condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

    1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
    2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 26
    Sinistri in serie

    In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.

    Art. 27
    Copertura sostituti

    Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito.

    Art. 28
    Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

    Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
    Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
    La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Corti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
    Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

    Art. 29
    Clausola Broker

    Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, dichiara di aver affidato l’intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società.
    Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker.

     

    CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

    A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

    1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
    2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola s’intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

    La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
    Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato.
    Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.