Circolare 11 aprile 2008 - Utilizzo negli uffici giudiziari di autovetture sequestrate

11 aprile 2008

 Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissariati Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici
Loro sedi

 
È stato posto a questo Ministero il quesito se sia legittimo l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di autovetture sequestrate nell'ambito di procedimenti penali.

La questione ha origine dal sequestro di un'autovettura nell'ambito di procedimento per violazione dell'art. 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 laddove il comma 8 prevede che "I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dallautorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria… agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale." Ai sensi del comma 8 quinquies del medesimo art. 12 i beni in questione – una volta acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca possono essere, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso.

Sulla scorta di tale dato normativo deve ritenersi che l'ipotesi di affidamento prima e di assegnazione poi di veicoli sequestrati ad uffici giudiziari per ordinarie esigenze di servizio possa pienamente essere ricondotta alla modalità sopra richiamata trattandosi di affidamento "ad altri organi dello Stato… per finalità di giustizia."

Tale ipotesi è praticabile unicamente nei casi nell'ambito di procedimenti penali per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni, consentano l'affidamento stesso anche "ad altri organi dello Stato… per finalità di giustizia": vengono quindi in rilievo non solo i veicoli sequestrati nel corso di procedimenti per delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche quelli sequestrati nell'ambito di procedimenti per reati in tema di contrabbando. Infatti l'art. 301 bis del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 contiene al comma 1 una disposizione sostanzialmente identica a quella sopra esaminata.

A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione sia ai veicoli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, sia ai veicoli sequestrati nell'ambito di "operazioni sotto copertura" legittimamente svolte ai sensi dell'art. 9 L. 16 marzo 2006 n. 146 che possono essere affidati ed assegnati unicamente agli organi di polizia impegnati nei relativi settori.

Gli uffici giudiziari possono quindi chiedere l'affidamento prima e l'assegnazione poi di veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti per violazione degli artt. 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 e 301 bis del DPR 23 gennaio 1973 n. 43.

In caso di veicoli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando dovranno essere seguite le disposizioni dettate dal Regolamento in materia di cui al Decreto Ministeriale 23 novembre 2005 n. 295 che per Vostra comodità allego, mentre in caso di sequestro nell'ambito di procedimenti per delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina le uniche disposizione del Regolamento applicabili sono gli artt. 4 e 5 relativi alla procedura per la distruzione del bene e al dissequestro dello stesso.

La possibilità di utilizzo di tali beni va rimarcata e raccomandata, trattandosi di una risorsa in un periodo di scarse disponibilità come l'attuale.

Tale utilizzo per essere conforme alla normativa deve essere comunque rispondente ai seguenti requisiti:

  • Il bene deve essere sequestrato in procedimento solo per i titoli di reato sopra indicati ovvero l'art. 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 e o l'art. 301 bis del DPR 23 gennaio 1973 n. 43.
  • L'affidamento prima e l'assegnazione poi deve essere disposta dall'Autorità giudiziaria competente su richiesta dell'ufficio nel caso di sequestro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
  • L'affidamento prima e l'assegnazione poi del veicolo sequestrato per contrabbando deve essere richiesto dall'ufficio giudiziario all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello stato ovvero all'Agenzia delle dogane. Va rimarcato che dette amministrazioni hanno l'obbligo di tenere un archivio informatico che dà pubblicità ai beni sequestrati e che le richieste devono avvenire entro i termini (quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico) dettati nello stesso decreto.
  • Va verificata la convenienza economica dell'acquisizione dell'autovettura, tenuto conto dello stato della stessa, degli interventi manutentivi necessari, della cilindrata e del consumo.
  • Una volta acquisita l'autovettura in via definitiva va operata una verifica amministrativa del mezzo presso la Motorizzazione Civile ove è avvenuta la prima immatricolazione e presso il Pubblico Registro Automobilistico ove è avvenuta l'iscrizione della proprietà del bene, onde acquisire tutti i necessari dati tecnici (numero del motore, numero del telaio, nazionalità del mezzo, eventuali sdoganamenti).
  • L'autovettura, una volta definitivamente assegnata, andrà cancellata presso il Pubblico Registro Automobilistico che ha provveduto all'ultimo aggiornamento della proprietà del mezzo sequestrato e quindi andrà reimmatricolata pagando la relativa tassa, se del caso provvedendo alla ripunzonatura del numero di telaio.
  • Prima dell'utilizzo l'autovettura andrà comunque sottoposta ad esame tecnico e collaudo, onde verificare non solo la sicurezza del mezzo, ma anche, come sopra già raccomandato, la convenienza economica dell'acquisizione.
  • Della reimmatricolazione dovrà essere data informazione e chiesta autorizzazione al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Beni e Servizi.
  • Prima dell'utilizzo dovrà essere stipulata la relativa assicurazione per la responsabilità civile.
  • L'autovettura dovrà comunque essere sempre guidata dall'autista, come per le normali autovetture assegnate.

 Ringrazio per l'attenzione.

Roma, 11 aprile 2008

IL CAPO DIPARTIMENTO
Claudio Castelli