Circolare 7 marzo 2024 - Modalità operative sul sistema SIAMM di liquidazione della indennità di cui all’art. 29, comma 2, d. lgs. 116/2017 in favore dei magistrati onorari cessati

7 marzo 2024

m_dg.DAG.07/03/2024.51832.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

 al sig. Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

al sig. Capo  del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati -
 

Oggetto: CIRCOLARE – Modalità operative sul sistema SIAMM di liquidazione della indennità di cui all’art. 29, comma 2, d. lgs. 116/2017 in favore dei magistrati onorari cessati.

Sono pervenute a questa Direzione generale le segnalazioni di alcuni Uffici giudiziari, in merito alle criticità operative riscontrate, in sede di utilizzo del sistema Siamm, per la liquidazione dell’indennità finale di cui all’art 29, comma 2, d lgs 116/2017, in favore dei magistrati onorari cessati per mancata presentazione della domanda di conferma, o per mancato superamento della prova valutativa.

In particolare, sono state segnalate criticità nella compilazione del modello di pagamento 1/A/SG e per quanto concerne l’indicazione dell’esatto importo complessivo da liquidare e la tipologia di trattamento fiscale da applicare.

Al riguardo, questa Direzione generale, dopo avere interpellato la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, comunica alle SS. LL. la soluzione operativa adottata dalla competente articolazione, che attualmente è pubblicata sul portale SIAMM nella sezione News.

“Magistrato Onorario Cessato - Liquidazione indennità ai magistrati onorari non confermati ex art. 29, co. 2 D. Lgs. 116/2017

È stata introdotta specifica voce nella qualifica dei componenti non togati per la liquidazione dei magistrati cessati.

Per poter effettuare l’emissione del provvedimento netto applicando le trattenute fiscali quale lavoro assimilato è necessario, in fase di inserimento dell’istanza di liquidazione apporre il flag su presenza partita stipendiale.

Si evidenzia che l’importo totale da liquidare deve essere indicato nel campo ‘Importo’ sulla riga ‘Indennità di Funzione I’, inserendo la cifra “1” nel campo “N° udienze””.

In breve, laddove il magistrato onorario cessato fosse titolare, in costanza di rapporto, di reddito assimilato (es. giudice di pace), in sede di compilazione della sua anagrafica andrà scelta, nella “qualifica”, la voce appositamente istituita per tale categoria di onorari (cessati), e andrà prescelta l’opzione “presenza partita stipendiale”; in ogni caso, sul registro 1/A/SG dovranno essere inseriti gli importi complessivi da liquidare al lordo delle ritenute fiscali, in quanto sulla base delle informazioni inserite nell’anagrafica del magistrato onorario il sistema opererà automaticamente le relative ritenute fiscali.

Ai fini della compilazione dell’anagrafica del magistrato onorario cessato, per la liquidazione della predetta indennità questo Ufficio, come da note DAG 210618.U del 19.10.2023 e DAG 212017.U del 23.10.2023, pubblicate sul sito della giustizia e consultabili sul sito giustizia ai seguenti link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_22_0.page?contentId=IGC447973. e https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_22_0.page?contentId=IGC447923, ha ritenuto, pur in assenza di espliciti riferimenti normativi sul tema, che l’indennità vada sottoposta allo stesso trattamento fiscale del reddito “sostituito”, quindi al trattamento dei compensi percepiti dal magistrato onorario in corso di rapporto (art. 6, comma 2, TUIR)

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente circolare presso tutti gli Uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 7 marzo 2024

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo