Decreto 14 dicembre 2022 - Approvazione della convenzione per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale, ai sensi dell’art. 1 commi 1015-1022 della legge 30 dicembre 2020, n.178

14 dicembre 2022

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Visto l’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, che dispone che il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché con riferimento alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi, provvede alla gestione del credito mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito;

Visto il comma 369 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, a norma del quale la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;

Vista la convenzione tra Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia sottoscritta, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in data 29 settembre 2010, dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e registrata alla Corte dei conti in data 14 marzo 2011 (registro n. 6, foglio n. 280) e le successive modificazioni alla predetta convenzione intervenute nel corso degli anni con specifico riferimento agli articoli 23, 28 e 28-bis;

Vista la quarta modifica dell’art. 28-bis (rubricato “Efficacia, periodo sperimentale e modifiche della convenzione”) e dell’art. 23 della convenzione stipulata in data 28 dicembre 2017, sottoscritta digitalmente in data 3 agosto 2022 dal Ministero della giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A.;

Visto il comma 369 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che autorizza il Ministero della giustizia ad incaricare, con apposite convenzioni Equitalia Giustizia S.p.A., di svolgere altre attività strumentali ai propri compiti, oltre a quelle già previste dal precedente comma 367;

Visto l’art. 1, commi 1015-1022, legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di bilancio per l’anno 2021), che ha previsto il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti nel processo penale, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;

Visto a tale scopo, il comma 1020 del medesimo articolo, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015;

Considerato che con Decreto del 20 dicembre 2021, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità dei rimborsi di cui all’art. 1, comma 1015 della Legge del 30/12/2020, n. 178;

Visto in particolare l’art. 5, comma 1, del citato Decreto interministeriale, dove si stabilisce che, ai fini dell’individuazione delle istanze che possono essere accolte, il Ministero della giustizia procede al controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato dall’istante nella domanda e la documentazione allegata a supporto, “tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.A.”;

Considerato che il Ministero della giustizia intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 369 della legge 24/12/2007, n. 244 ed incaricare con apposita convenzione Equitalia giustizia S.p.A. a svolgere le attività previste dall’art. 5 comma, 1, del Decreto interministeriale 20 dicembre 2021;

Rilevata la disponibilità di Equitalia giustizia S.p.A. a svolgere per conto del Ministero della giustizia, le attività istruttorie per la verifica dei requisiti nell’ambito del procedimento amministrativo di rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale ai sensi dell’art. 1 commi 1015-1022 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come da delibera consiliare del 22 novembre 2022;

APPROVA

la convenzione per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale, ai sensi dell’art. 1 commi 1015-1022 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sottoscritta digitalmente in data 21 novembre 2022 dal Ministero della giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Capo di Gabinetto
Alberto Rizzo

Registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 con il n. 258