Convenzione per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti - Art. 1 commi 1015-1022 legge del 30/12/2020 n. 178 - 21 novembre 2022

21 novembre 2022

 

tra

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo di Gabinetto, Presidente Alberto Rizzo

e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n.4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Paolo Bernardini, domiciliato per la carica in Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma;

Premesso che:

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 367, legge 24/12/2007, n. 244, il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, prevedendo altresì, al comma 370, che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
  • il comma 369 dell’articolo sopra citato autorizza il Ministero della giustizia ad incaricare, con apposite convenzioni, Equitalia Giustizia S.p.A. di svolgere altre attività strumentali ai propri compiti, oltre a quelle già previste dal precedente comma 367;
  • ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione sottoscritta in data 3 agosto 2022, tra Equitalia giustizia spa e il Ministero della giustizia, recante “Modifica dell’art. 23 e dell’art. 28-bis” della Convenzione 28 dicembre 2017, è stato revisionato il sistema di remunerazione del ramo business “Crediti di giustizia”;
  • per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2016, n. 225, Equitalia Giustizia S.p.A. è una società a controllo pubblico interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposta al controllo analogo del Ministero di giustizia;
  • come previsto all’art. 4.1, lett. c) dello statuto sociale, rientra nell’oggetto sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. lo svolgimento, su incarico del Ministero della giustizia, di altre attività strumentali ai sensi dell’art.1, comma 369, legge 24/12/2007, n. 244;
  • il Ministero di giustizia, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, può operare affidamenti diretti ad Equitalia Giustizia S.p.A. in qualità di società in house;
  • l’art. 1, commi 1015-1022, legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di bilancio per l’anno 2021), ha previsto il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti nel processo penale, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
  • a tale scopo, il comma 1020 del medesimo articolo, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015;
  • con Decreto del 20 dicembre 2021, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità dei rimborsi di cui all’art. 1, comma 1015 della Legge del 30/12/2020, n. 178;
  • in particolare, l’art. 5, comma 1 del citato Decreto interministeriale stabilisce che, ai fini dell’individuazione delle istanze che possono essere accolte, il Ministero della giustizia procede al controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato dall’istante nella domanda e la documentazione allegata a supporto, “tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.A.”;

considerato che

  • Equitalia giustizia S.p.A. è organismo in house del Ministero della giustizia, sul quale il medesimo Ministero esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs.175/2016;
  • il Ministero della giustizia risulta iscritto nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui all’articolo 192 del D.lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti diretti all’organismo in house Equitalia giustizia S.p.A.;
  • il Ministero della giustizia intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 369 della legge 24/12/2007, n. 244 ed incaricare mediante affidamento diretto Equitalia giustizia S.p.A. a svolgere le attività previste dall’art. 5 comma del 1 Decreto interministeriale 20 dicembre 2021;

convengono quanto segue:

Art. 1
(Oggetto e Definizioni)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria e tecnica affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. nell’ambito del procedimento amministrativo di rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

  1. “Ministero”: il Ministero della giustizia;
  2. “società”: Equitalia Giustizia spa;
  3. “parti”: i soggetti contraenti la presente convenzione;
  4. “decreto”: il decreto del 20 dicembre 2021, adottato dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1019, legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022.

Art. 2
(Abilitazioni all’accesso alle procedure informatiche)

Il Ministero abilita il personale della società all’accesso al portale LSG – Liquidazione Spese Giustizia - sezione “Gestione Istanze imputati assolti”, ai fini della consultazione, istruttoria e gestione delle istanze presentate, dagli imputati assolti, per beneficiare delle provvidenze del fondo.

Art. 3
(Descrizione attività)

Equitalia Giustizia S.p.A. procede all’istruttoria delle istanze individuate dal Ministero ai sensi dell’art. 4 del Decreto, visualizzate nella Sezione “Gestione Istanze imputati assolti” del portale LGS- Liquidazione Spese di Giustizia, verificando, anche tramite l’analisi dei documenti prodotti dall’istante, la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e quanto effettivamente allegato.

Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso l’istruttoria documentale, riscontra la correttezza e la regolarità della documentazione allegata ed in particolare:

  • verifica la sussistenza di tutti i requisiti di accesso al fondo, di cui all’art. 2 del decreto, quali tra l’altro, a mero titolo esemplificativo: che le formule d’assoluzione rientrino tra quelle previste dall’art. 2, comma 2, lett. a) ed art. 1, comma 2, lett. e); che la sentenza sia divenuta irrevocabile nell’anno precedente alla data di presentazione dell’istanza; b) che per nessuna delle imputazioni oggetto dello stesso processo, a carico dell’istante, sia intervenuta condanna, prescrizione o amnistia;
  • verifica la legittimazione alla presentazione dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, decreto;
  • verifica la presenza e l’esattezza delle dichiarazioni previste dall’art. 3 comma 3, del decreto, e la loro coerenza con la documentazione allegata all’istanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto;
  • verifica la completezza ed esaustività della documentazione allegata ai sensi dell’art 3, comma 6, del decreto;
  • valida le istanze che possono essere ammesse al rimborso ai sensi dell’art. 5, comma 1, e indica l’importo finale per cui l’istanza può essere ammessa al rimborso previsto dal fondo, fermo restando il limite previsto dall’art. 2, comma 4;
  • non valida le domande per le quali mancano i presupposti di accesso al fondo previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale, o per le quali non vi è corrispondenza o congruenza tra quanto dichiarato ed effettivamente accertato all’esito dell’istruttoria documentale;
  • nel corso dell’istruttoria, sottopone all’attenzione del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, , le eventuali casistiche non espressamente disciplinate dal Decreto e per le quali la validazione dell’istanza dipende da interpretazioni giuridico normative del decreto stesso.

Art. 4
(Personale impiegato e copertura dei costi)

Al fine di eseguire le attività di istruttoria, gestione e verifica delle istanze presentate dagli imputati assolti, ai sensi degli articoli 2 e 3, la società si avvale del personale già in servizio o per il quale siano state già previste procedure di reclutamento alla data della stipula della presente convenzione, cui affidare le mansioni necessarie al corretto espletamento degli adempimenti, da individuare sulla base di specifici requisiti di professionalità.

La Società si impegna a rendicontare al Comitato del Controllo Analogo e al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, entro trenta giorni dalla lavorazione di tutte le istanze presentate, il dettaglio, effort per risorsa, dell’impegno svolto per l’intera gestione del servizio, dalla fase di analisi, alla formazione del personale fino alle fasi di lavorazione.

Per l’anno 2022 le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione sono riconosciute, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nell’ambito del meccanismo di copertura dei costi previsto dalla Convenzione tra Equitalia giustizia S.p.A. e il Ministero della giustizia 28 dicembre 2017, come da ultimo modificata dalla Convenzione sottoscritta in data 3 agosto 2022, recante “Modifica dell’art. 23 e dell’art. 28-bis”, per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Fatto salvo quanto previsto per il regime sperimentale di cui all’art.28-bis della suddetta convenzione, per l’anno 2022, le Parti si impegnano a rinegoziare la presente convenzione nel secondo semestre dell’anno 2024, alla luce della consistenza delle istanze pervenute nel biennio 2022-2023.

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività regolate dal presente accordo è il Ministero della Giustizia.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che:

(a) il trattamento dei dati personali dei richiedenti, implicato dal controllo di regolarità amministrativa e contabile, trova la sua base giuridica nelle disposizioni normative indicate nella premessa e, in particolare, nell’art. 1, commi 1015-1022, legge 30/12/2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”;

 (b) ulteriore base giuridica del trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo è fornita dall’art. 5, comma 1, del decreto adottato, in data 20 dicembre 2021, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui stati definiti i criteri e le modalità dei rimborsi di cui all’art.1 comma 1015 della Legge del 30/12/2020 n. 178;

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela di trattamento dei dati personali.

Il Ministero della Giustizia, Titolare del Trattamento, designa Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679.

L’atto di designazione, che è parte integrante della presente convenzione, è sottoscritto dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile del Trattamento.

Art. 6
(Durata della Convenzione e modifiche)

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Le parti si riservano di rivedere i termini della presente convenzione, in base al concreto andamento della collaborazione e del flusso delle lavorazioni.

Roma, lì 21 novembre 2022

Per il Ministero della Giustizia
Il Capo di Gabinetto
Alberto Rizzo

Per Equitalia Giustizia S.p.A.
L’Amministratore delegato
Paolo Bernardini