Circolare 10 novembre 2015 - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Riscossione del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale – Chiarimenti

10 novembre 2015

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile)

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Presidenti di Tribunale

e p.c.

al Sig. Capo di Gabinetto
al Sig. Capo dell’Ispettorato generale

Oggetto: Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Riscossione del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale – Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti volti ad ottenere chiarimenti in ordine all’importo del contributo unificato da riscuotere nel caso di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale, tema rispetto al quale sono state riscontrate prassi difformi nei vari uffici giudiziari.

Al riguardo giova premettere:

  • che, a norma dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. 115/2002, “Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (…)”;
  • che, a norma del successivo art. 14, “ La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (…) 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. 3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

A fronte, dunque, dell’introduzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che per prima si costituisce in giudizio (normalmente l’opponente, seppure in linea astratta non può escludersi che, nel rito ordinario civile, questa coincida con la parte opposta) è tenuta a pagare il contributo unificato, in misura tuttavia dimezzata rispetto all’importo previsto dalla legge per lo scaglione di valore di riferimento, in virtù del citato art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002.

Se tuttavia la parte opponente, in seno all’atto di opposizione, non si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma propone anche domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro, deve trovare applicazione anche la disposizione dell’art. 14 comma 3 citato.

Orbene, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti sulla questione in esame, va premesso che la norma dell’art. 14, comma 3, prima parte, cit., nel far riferimento alla “parte di cui al comma 1” (ovverosia a quella che per prima si è costituita in giudizio) e non semplicemente alla parte che propone la domanda riconvenzionale (come disposto dalla precedente versione della norma stessa, modificata con la legge n. 183 del 12.11.2011), ha chiaramente inteso valorizzare l’elemento fattuale della costituzione in giudizio “per prima” a discapito della assunzione della posizione di attore o di convenuto nell’ambito del processo.

Di conseguenza, con riguardo alla fattispecie tipica, per la quale sono pervenute le richieste di chiarimenti da parte degli uffici giudiziari – quella cioè in cui l’opponente si costituisce per primo in giudizio e formula anche domanda riconvenzionale – dovrà trovare applicazione la disposizione di cui alla prima parte del comma 3 dell’art. 14 citato.

Pertanto, la parte opponente sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo:

  1. corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall’applicazione dell’art. 13 comma 3 d.P.R. 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato;
  2. corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte).

Resta fermo che al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato, deve farsi riferimento a quello maggiore tra l’importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori.

Infatti, a norma dell’art. 10, comma 2, c.p.c., solo le domande proposte nei confronti del medesimo soggetto si sommano tra di loro ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, mentre quelle in esame (domanda di ingiunzione di pagamento e domanda riconvenzionale) sono rivolte dall’una parte nei confronti dell’altra e viceversa.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei rispettivi distretti quanto sopra rappresentato. 

Roma, 10 novembre 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti