Contributo unificato - Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale

provvedimento 10 novembre 2015

La parte che per prima si costituisce in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tenuta a pagare il contributo unificato, in misura dimezzata rispetto all’importo di legge per lo scaglione di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002; qualora si costituisca per primo l’opponente e questi, oltre a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proponga domanda riconvenzionale, si applica anche il disposto dell’art. 14, comma 3, del medesimo testo unico.

In questo caso, la parte opponente è tenuta a versare un contributo unificato d’importo a) pari a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, qualora la domanda riconvenzionale non comporti un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato; b) pari a quello dovuto per la proposizione della riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore: in tal caso il contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione della opposizione a D.I. (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13, comma 3) e in parte (per l’eccedenza) alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento “integrativo” ex art. 14 comma 3, prima parte).