Circolare 23 novembre 2022 - Chiarimenti in merito all’espletamento da parte del personale dell’amministrazione giudiziaria di incarichi extraistituzionali, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione - Uffici interni e Uffici periferici

23 novembre 2022

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

 

m_dg.DOG. 23/11/2022.0268427.U

Al Gabinetto dell’On. Ministro
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Agli Uffici I, II del Capo Dipartimento
Agli Uffici I, II, III, IV e V della Direzione Generale del Personale e della Formazione

p.c. Al sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

m_dg.DOG. 23/11/2022.0268302.U

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici
LORO SEDE

p.c. Al sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
All’Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione
 

OGGETTO: Chiarimenti in merito all’espletamento – da parte del personale dell’amministrazione giudiziaria - di incarichi extraistituzionali, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione.

In materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali, l’articolo 53, co. 6, lettera f- bis) del D. Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che siano “escluse dal regime autorizzatorio le attività di formazione dirette ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

In considerazione del tenore letterale della norma che non limita in alcun modo il concetto di docenza, la Direzione si è recentemente orientata, nel senso di ritenere esclusa dal regime autorizzatorio ogni forma di docenza, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica dei soggetti conferenti e/o dei discenti.

Si rammenta, in ogni caso, che, come previsto all’articolo 8, co. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (di cui al decreto 23.02.2018), la partecipazione, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione è tuttavia oggetto di obbligo di comunicazione al competente direttore generale o suo delegato, “al fine di consentire la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse”.

Il dipendente interessato dovrà, pertanto, comunicare formalmente all’Ufficio di appartenenza, la sua partecipazione, in qualità di docente, tutor o relatore, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, indicando il soggetto conferente, l’oggetto, la natura della prestazione lavorativa (es. prestazione di lavoro autonomo), l’impegno e la retribuzione eventualmente prevista. L’Ufficio di appartenenza del dipendente interessato dovrà far pervenire, con immediatezza, alla Direzione la comunicazione pervenuta, unitamente al proprio parere espresso al riguardo. La Direzione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - dovrà valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente esclusivamente la necessità di un’istruttoria o il diniego allo svolgimento dell’incarico.

Le comunicazioni dovranno pervenire alla Direzione entro un congruo lasso di tempo rispetto all’inizio dell’incarico, per consentirne la tempestiva valutazione (almeno 10 giorni prima).

Gli incarichi in questione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dal comma 12 dello stesso articolo 53 sopra citato e dall’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n.33/2013.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi