Contributo unificato - Rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato - Regime e presupposti

provvedimento 9 febbraio 2021

Nel caso di pagamento del contributo unificato con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l’errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell’ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l’istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare MEF nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l’allegazione – quanto al documento attestante l’avvenuto pagamento telematico del contributo unificato oggetto di rimborso – di una copia della Ricevuta Telematica (RT).

Per procedere al rimborso ed escludere ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, l’Ufficio deve provvedere alla "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica con causale “rimborso”.

In alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l’avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell’ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell’eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.