ARCHIVIO - Decreto 15 gennaio 2021 - Individuazione dei contenuti della relazione per la valutazione annuale del personale dirigente della carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria, compilazione, presentazione e parametri

15 gennaio 2021

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’art. 14 comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395”e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266” e s.m.i., ed in particolare l’articolo 16, recante “Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari”, così come modificato dall’articolo 32 del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Visto il Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recanteDisposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

Visto il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti della relazione sull’attività svolta dal personale dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale ai sensi dell’art. 16, comma 7, del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dell’area negoziale dei dirigenti della Polizia Penitenziaria;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto e finalità)

  1. Il presente decreto individua i contenuti della relazione per la valutazione annuale del personale dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, le modalità della compilazione della relazione, della presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale.
  2. Il sistema di valutazione del personale dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria entra in vigore a partire dall’anno 2021 e sostituisce il modello in uso per la redazione del rapporto informativo.

Art. 2
(Contenuti della relazione e modalità di presentazione)

  1. La relazione, finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi sull’incarico conferito al personale dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, verterà sull’attività effettivamente svolta, sui comportamenti organizzativi e gestionali assunti e sui risultati conseguiti in caso di attività aventi carattere straordinario.
  2. Allorquando saranno assegnati, dall’Amministrazione di appartenenza, gli obiettivi da conseguire con particolare riferimento ai risultati attesi, le azioni programmate, le risorse assegnate nonché i tempi per la loro attuazione, il suddetto personale dovrà indicarne, congiuntamente alle attività svolte, anche il relativo grado di rilevanza.
  3. La relazione dovrà essere redatta dai dirigenti aggiunti, dirigenti, primi dirigenti e dirigenti superiori di Polizia Penitenziaria. Sono esonerati da tale obbligo coloro che, alla data del 31 dicembre dell’anno cui la relazione si riferisce, si trovino in una delle seguenti situazioni:
  • abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi;
  • abbiano conseguito la promozione alla qualifica dirigenziale durante l’anno in esame, qualora non abbiano prestato servizio nelle nuove funzioni dirigenziali per un periodo di tre mesi;
  • prestino servizio presso altra Amministrazione in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la Relazione.
  1. La relazione corredata di dati anagrafici e professionali dovrà essere inoltrata al dirigente generale responsabile della struttura cui il dirigente appartiene, che entro i termini di cui al comma 2, dell’art. 16, del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, dovrà corredarla con proprie osservazioni e trasmetterla alla Direzione generale del personale e delle risorse.

Art. 3
(Comitato e giudizio valutativo finale)

  1. Il Comitato, costituito ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, entro il successivo 30 giugno, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale responsabile della struttura cui il dirigente appartiene, una scheda di valutazione che indichi, per ciascun parametro il grado di soddisfacimento e realizzazione.
  2. Il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ovvero il Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con riguardo ai rispettivi contingenti, letta la relazione del dirigente del Corpo, esaminate le osservazioni del vertice della struttura cui il dirigente di Polizia Penitenziaria appartiene e preso atto delle determinazioni del Comitato, esprime il giudizio valutativo finale.
  3. L’interessato potrà conseguire uno dei seguenti giudizi:
  • Con un punteggio da 80 a 90 Non conforme
  • Con un punteggio da 91 a 100 Parzialmente conforme
  • Con un punteggio da 101 a 110 Conforme
  • Con un punteggio da 111 a 120 Pienamente conforme
  1. Il giudizio “Non Conforme” comporta la revoca dell’incarico dirigenziale ricoperto e verrà considerato ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuovi incarichi.

Art. 4
(Modelli di rilevazione)

  1. La relazione sull’attività svolta dal dirigente di Polizia Penitenziaria, le osservazioni del dirigente generale responsabile della struttura cui il dirigente appartiene, la scheda di valutazione del Comitato e il giudizio valutativo finale sono elaborati in conformità alle schede allegate al presente decreto.

Art. 5
(Disposizioni finali)

  1. Avverso il giudizio valutativo finale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine, rispettivamente, di centoventi e sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione del giudizio valutativo finale, ovvero da quando risulti che l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma, il 15 gennaio 2021

vistato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2021

IL MINISTRO


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