Nota 21 dicembre 2005 - Sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2005 n. 220 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia di calcolo della indennità fissa ai giudici onorari aggregati

21 dicembre 2005

Prot. n. m_dg.DAG.21/12/2005.51611.U

A tutti i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

LORO SEDI

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. n. m_dg.Dag.20/10/2005.0027414.U 1/7193/U/44 del 18 ottobre u.s., numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, nella corresponsione degli arretrati ai giudici onorari aggregati, debba tenersi conto della prescrizione quinquennale, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Tanto posto, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato hanno efficacia retroattiva, dispiegando i propri effetti ex tunc. Esse, tuttavia, incontrano l'unico limite nelle situazioni giuridiche esaurite, ossia consolidate ed intangibili, come tali non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento (cfr. tra tutte, Cass., Sez. Unite, sent. 14541 del 19.11.2001, Rv. 550369; Cass., Sez. I, sent. 5240 del 21.4.2000, Rv. 535924; Cass., Sez. Unite, sent. 12061 del 27.11.1998, Rv. 521180).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che debba procedersi al pagamento delle indennità anche ai g.o.a., che ne facciano richiesta - pur se non più in servizio - ma nei limiti della prescrizione quinquennale. Invero, conformemente all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "il vizio di illegittimità costituzionale di una norma di legge non ancora dichiarato non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma, ma pone in essere solo una mera difficoltà di fatto a tale esercizio. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità della medesima, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale, inficia fin dall'origine la disposizione colpita, consentendo il decorso della prescrizione del diritto conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità anche durante il periodo anteriore alla pronuncia stessa" (cfr. Cass. 00/7289, 87/1814, 74/2141).

Inoltre, non si ritengono dovuti né gli interessi corrispettivi in quanto il credito non era liquido né esigibile (cfr. Cass. 86/3438), né la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

Roma, 21 dicembre 2005

 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele