Circolare 22 dicembre 1999 - Giudice unico: adempimenti in previsione della scadenza del 2/1/2000

22 dicembre 1999

Sommario: 
  1. La materia lavoristica e l'assetto delle Corti di appello
  2. Le prossime innovazioni legislative in campo processuale penale
  3. La tenuta dei nuovi registri obbligatori
  4. La tenuta informatizzata dei registri generali
  5. La statistica giudiziaria
     

Allegato A - Tabelle degli eventi
Allegato B - Tipologia degli oggetti relativi alle controversie in materia di lavoro


Oggetto: Giudice unico: adempimenti in previsione della scadenza del 2/1/2000

Con l'approssimarsi della scadenza del 2 gennaio 2000, in cui verranno ad avere piena efficacia le norme contenute del D.Lgs. n.51 del 1998 anche nei settori della giustizia penale e del contenzioso in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, appare opportuno fornire a tutti i capi degli uffici ed ai dirigenti amministrativi informazioni e indicazioni circa i principali adempimenti che dovranno essere assicurati.

1. La materia lavoristica e l'assetto delle Corti di appello

Per quanto concerne il settore della giustizia del lavoro e previdenziale, dal 2 gennaio prossimo tutte le impugnazioni contro le sentenze emanate dal giudice di primo grado saranno devolute alla competenza delle Corti di appello, uffici cui si è provveduto ad attribuire un incremento di dotazione organica con i DM 17 maggio (personale di magistratura) e 1 giugno 1999 (personale amministrativo). Con circolare 17 maggio 1999, sono state diramate da parte del Ministero della Giustizia istruzioni relative alla mobilità del personale amministrativo, così da consentire un assestamento interno a ciascun distretto giudiziario.

Mentre la copertura dell'organico di magistratura portato in aumento presso le Corti di appello è stata curata dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministero nel corso del 1999 ha provveduto ad assumere circa 3.000 nuove unità destinate agli uffici di primo grado e alle Corti di appello. L'assunzione di ulteriori 570 unità è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri il giorno 10 dicembre scorso, e sarà quindi possibile provvedere all'assunzione di tutti i vincitori dei concorsi espletati in vista dell'attuazione della riforma del giudice unico.

Con riferimento alle richieste giunte da alcune sedi, si precisa che, per quanto di competenza del Ministero, non si ravvisa la "necessità" che presso le Corti di Appello le sezioni destinate alla trattazione della materia lavoristica abbiano in dotazione "almeno" 5 giudici. Giova osservare, a tal proposito, che le disposizioni concernenti la composizione minima delle sezioni, contenute nel D.Lgs. n.51/98, sono riferite agli uffici giudicanti di primo grado e non sono destinate ad un'automatica applicazione alle Corti di appello. Se, poi, si considera che per un numero consistente di Corti di appello in relazione alle nuove competenze non è stato previsto un aumento superiore a 3 unità di magistratura, ed anzi in alcuni casi l'aumento è stato escluso o contenuto in pochissime unità, appare evidente che le sezioni destinate a trattare gli appelli in materia di lavoro e previdenza possono avere un organico di sole 3 unità, e che i magistrati possono essere ad esse assegnati anche in via non esclusiva.

2. Le prossime innovazioni legislative in campo processuale penale

Benché non si tratti di innovazioni direttamente legate agli effetti del D.lgs. n.51/98, appare opportuno esaminare gli aspetti fondamentali dei provvedimenti in materia di depenalizzazione e di intervento sul rito penale.
2.1 - In materia di depenalizzazione si segnala che in data 13 gennaio 2000 scade il termine per l'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega conferita dal Parlamento. Come è noto, la depenalizzazione riguarderà numerose fattispecie di reato, fra cui quelle in tema di assegni e di circolazione stradale. Tali disposizioni avranno efficacia su tutti i procedimenti e i processi in corso, incidendo così su un numero assai rilevante di affari che gli uffici giudiziari stanno trattando. Al fine di evitare agli uffici adempimenti inutili, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, prevede che per i procedimenti in fase di indagine il Pubblico Ministero trasmetta direttamente all'autorità amministrativa i relativi atti; è altresì previsto che si proceda ad annotazione sul registro modello 21 dell'avvenuta trasmissione ad altra autorità soltanto per i procedimenti già iscritti e per i quali non debba procedersi con richiesta di archiviazione.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a valutare con particolare attenzione tutte le soluzioni processuali e organizzative che, fino all'entrata in vigore del provvedimento di legge, riducano al minimo indispensabile gli adempimento a carico dei magistrati e delle cancellerie e segreterie.

2.2. -
Per quanto concerne le modifiche al rito penale, fra le innovazioni introdotte dalla legge 16/12/99 n.479 (pubblicata sulla G.U. del 18/12/99), che presentano una più immediata incidenza sull'organizzazione del lavoro, si ricordano l'obbligo d'informazione della chiusura delle indagini e la previsione dell'udienza preliminare anche per alcuni dei reati trattati con rito monocratico.

Soprattutto quest'ultimo punto merita attenzione, in quanto per i reati di truffa aggravata, ai sensi del comma secondo dell'art. 640 c.p., di omicidio colposo e di maltrattamenti aggravato, nonché i reati previsti dagli articoli 379 e 614 c.p., la introduzione dell'udienza preliminare comporterà una pur limitata modifica dell'attuale organizzazione dei servizi.

In relazione alle modifiche processuali e organizzative, nonché alla completa attuazione del D.lgs. n.51/98 sul "Giudice unico, si è provveduto, come specificato in seguito, ad assumere le opportune iniziative sia per l'adeguamento dei registri penali sia per l'aggiornamento degli strumenti di rilevazione statistica.

3. La tenuta dei nuovi registri obbligatori

3.1 - Settore civile
Rispetto a quanto stabilito al punto 6, n.2 della circolare 21.5.1999 n. 142 si precisa quanto segue:

Il regolamento previsto dagli artt. 1, L. 2.12.1991, n. 399 e 17 D.Lgs. 19.2.1998, n.51 è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il parere. Di conseguenza, le cancellerie dei tribunali dovranno, in attesa della definizione dell'iter normativo, continuare a curare la tenuta dei registri indicati all'art. 30 disp. att. C.p.c. secondo quanto precisato nella circolare in parola.

Si segnala che una commissione mista del C.S.M. e del Ministero ha peraltro predisposto già lo schema dei moduli dei registri, la cui adozione avverrà con D.M. successivamente all'emanazione del regolamento in parola.

In attesa dell'informatizzazione dei registri, attualmente in fase sperimentale presso alcune sedi giudiziarie, le cancellerie dovranno continuare le annotazioni sui registri cartacei con le seguenti precisazioni.

Dal giorno 3.1.2000 relativamente al ruolo d'udienza, nella compilazione della sezione intitolata "decisione", dovrà essere registrato il provvedimento emesso dal giudice, secondo la casistica che emerge dalla tabella cd. degli eventi, formata anch'essa dalla citata commissione mista, la quale attribuisce particolare rilevanza a detta compilazione al fine di individuare gli eventi processuali più significativi per le rilevazioni statistiche (v. tab. A).

La commissione mista già ricordata ha provveduto alla individuazione degli eventi processuali più significativi ai fini delle rilevazioni statistiche.

3.2 - Settore lavoro


Anche in tale materia va richiamata la circolare 21.5.1999 n. 142 di questo Ministero con la quale si davano già indicazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. 19.2. 1998, n. 51.

Per quanto concerne la registrazione, in attesa dell'adozione del regolamento, cui si è prima accennato, si richiama l'attenzione sull'opportunità che i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello, in base al disposto dell'art. 33 disp. att. C.p.c., autorizzino la suddivisione per materia del ruolo generale degli affari contenziosi e della corrispondente rubrica alfabetica generale, affinché possano essere registrate a parte le controversie di lavoro e previdenziali.

La suddivisione che si propone per le controversie in questione potrà più utilmente avvenire se accompagnata da una numerazione progressiva iniziale per ciascun anno.

La compilazione del ruolo generale degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza sociale, sia in primo che in secondo grado, dovrà riportare anche l'indicazione dell' "oggetto" secondo l'elencazione e la ripartizione di cui all'allegata tabella B. Anche la relativa casistica è frutto dello studio dell'accennata commissione.

Tali indicazioni vanno inserite a cura della cancelleria sotto la casella di pari denominazione a cura delle cancellerie precisandosi che, ove trattisi di pluralità di "oggetto", sarà necessario procedere ad una loro completa annotazione.

Pertanto, nell'effettuare le iscrizioni a ruolo delle controversie si dovrà, nell'indicazione dell'oggetto, far riferimento esclusivamente ad una delle voci della tipologia degli oggetti di cui all'allegata tabella B.

Parimenti, sia le sezioni lavoro presso le Corti di Appello sia quelle presso i tribunali provvederanno nella compilazione del ruolo d'udienza all'annotazione della voce "eventi" secondo quanto già in precedenza menzionato.

E' ovvio che per la celebrazione delle udienze la sezione specializzata utilizzerà un autonomo ruolo delle udienze collegiali.

Le indicazioni relative all' "oggetto" e all' "evento" verranno annotate sia per le controversie di lavoro di primo che di secondo grado.

Si segnala, inoltre, che con separate circolari verranno regolate le sostanziali modifiche in materia di spese (diritto di iscrizione a ruolo e di bollo) apportate dal Parlamento in questi giorni mediante introduzione di un contributo unico, proporzionale al valore della controversia, con effetto dal giugno 2000, nonché gli incrementi e le nuove indennità dei giudici di pace dovute in base ai recenti provvedimenti legislativi introdotti in materia.

3.3 - Settore penale.

Per il settore penale si è proceduto alla ricognizione dei registri attualmente in uso, provvedendo con il decreto ministeriale in data 17/12/99 alla soppressione dei registri ormai inutili, e all'adeguamento degli altri rispetto alle innovazioni legislative.

Con separata circolare la Direzione generale degli Affari Penali ha provveduto in data 20/12/99 a illustrare agli uffici le modifiche alla disciplina dei registri penali contenute nel decreto ministeriale citato.

 

4. La tenuta informatizzata dei registri generali.

Per gli Uffici penali si ricorda che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e nella relativa circolare illustrativa dovranno essere attuate secondo le specifiche qui di seguito illustrate:

  • per i procedimenti che dovranno proseguire secondo le norme processuali attuali sarà necessario fare le relative ulteriori annotazioni sui registri ora in uso, vale a dire secondo la versione 2.1/e di Re.Ge. per gli ex Uffici di Procura presso il Tribunale e di Tribunale e la versione 1.8 di Re.Ge. per tutti gli ex Uffici di Procura presso la Pretura e di Pretura (per quest'ultima versione è appena stato rilasciato un aggiornamento al fine di consentire l'inserimento della sola data di definizione di tali procedimenti successiva al 31 dicembre 1999);
  • per tutti gli altri procedimenti iscritti entro il 31 dicembre 1999 dovrà effettuarsi la migrazione dei dati, sia dalla versione 1.8 (per l'area ex pretorile) sia dalla versione 2.1-e (per l'area ex tribunale) verso la versione unificata 2.2 di Re.Ge.; tale migrazione potrà avvenire di volta in volta, ad opera dell'Ufficio del P.M., del G.I.P. o del Tribunale, anche in occasione della formulazione di nuove richieste o della emissione di nuovi provvedimenti: in tale ipotesi i procedimenti manterranno i numeri di registro che già avevano, con la sola aggiunta di una lettera distintiva - P o T - per indicare il registro di provenienza, ma la loro successiva gestione avverrà seguendo le nuove norme, e quindi i relativi sviluppi processuali verso il rito monocratico o collegiale, con l'uso dei registri unificati ;
  • per i procedimenti nuovi, cioè iscritti a partire dall'1 gennaio 2000, dovrà utilizzarsi solo la versione 2.2, in via di installazione presso tutti gli Uffici, che, pur avendo la stessa struttura della 2.1, consentirà di gestire unitariamente le notizie di reato sia a carico di soggetti noti che di ignoti (per queste ultime è prevista anche la gestione per elenchi).


Per gli Uffici civili si fa presente che:

  • sono pronti per la installazione, cui si procederà appena risolte le urgenze della migrazione dei sistemi su main frame (resa indifferibile dal c.d. millennium bug), i programmi per la gestione del contenzioso civile, quello per la produzione e archiviazione dei provvedimenti del giudice ("Polis") nonché il programma che permette la cooperazione fra i due software (possibilità, quindi, di intestazione automatica dei provvedimenti ecc.);
  • è in fase di completamento la nuova versione del programma per le sezioni lavoro, ma può essere installata sin da ora la versione MAC II, pur priva di alcune funzionalità; in particolare, nelle Corti di Appello, dove deve essere istituito ex novo il registro, è possibile utilizzare la versione attuale del programma già testato in uffici di secondo grado;
  • per la volontaria giurisdizione il software standard sarà pronto nel corso del primo semestre del 2000; per intanto è possibile utilizzare gli attuali prodotti sul mercato ma è opportuno, se si deve procedere ad installazioni ex novo, accertarsi presso l'URSIA dei tempi esatti di disponibilità del prodotto standard;
  • per fallimenti ed esecuzioni, i programmi standard saranno pronti entro il prossimo anno (la gara è stata espletata e si devono firmare i relativi contratti); anche in questo caso valgono le considerazioni di cui al punto precedente.
     

5. La statistica giudiziaria

Le innovazioni concernenti il rito e i registri obbligatori potranno comportare difficoltà applicative nel primo periodo. In particolare potranno rivelarsi complesse le attività di rilevazione statistica, che già risentono dell'unificazione degli uffici e della soppressione delle sezioni distaccate di pretura. A fine di garantire una sufficiente qualità dei dati statistici si ritiene necessario richiamare le SS.LL. alla massima attenzione circa la correttezza degli adempimenti di cancelleria e segreteria, e si sollecita una fattiva collaborazione dei magistrati nella ricognizione delle pendenze esistenti.

In effetti, appare opportuno che tutti gli uffici effettuino, in primo luogo per potere essi stessi conoscere lo stato delle cose e programmare gli opportuni interventi organizzativi, una ricognizione dei procedimenti pendenti alla data dell'1/1/2000, avendo particolare attenzione ai procedimenti che potranno vedere immediata applicazione delle nuove disposizioni, così come di seguito specificato. La ricognizione successiva di tali procedimenti sarebbe difficilmente effettuabile dalle cancellerie e segreterie, sia per l'elevato numero dei procedimenti da esaminare, sia per la specificità tecnica di alcune delle rilevazioni. Una simile attività potrebbe risultare assai meno pesante per gli uffici e più proficua sul piano della qualità e tempestività, qualora ciascun presidente di sezione e ciascun giudice cooperasse con le cancellerie. Analogo discorso può essere fatto per i procuratori aggiunti e i sostituti procuratori rispetto alle segreterie.

Sulla base di tali elementi, si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di un tempestivo e puntuale rispetto di taluni adempimenti che risultano strettamente funzionali all'ottimizzazione delle risorse di ciascun ufficio e alla predisposizione di un programma di adeguamento dei modelli organizzativi alle nuove disposizioni normative.

In particolare, si ritiene opportuno che ciascun ufficio proceda, per la parte di propria competenza, ad effettuare tempestivamente:

A. NEL SETTORE PENALE:

  1. la ricognizione delle pendenze avanti la sezione Gip e i giudici del dibattimento alla data dell'1/1/2000, con particolare attenzione a
    1. procedimenti di rito monocratico con udienza dibattimentale già aperta alla data del 2/6/99 e che proseguono avanti il "pretore";
    2.  procedimenti di rito collegiale o di rito monocratico con udienza dibattimentale già aperta alla data del 2/1/2000;
    3.  procedimenti con udienza preliminare non iniziata o in corso per reati destinati al rito monocratico (ad esempio alcuni dei reati finanziari)
    4.  procedimenti con udienza dibattimentale non iniziata avanti il giudice monocratico per reati di rito monocratico e per i quali la nuova disciplina prevede l'udienza preliminare;
    5.  procedimenti concernenti esclusivamente reati oggetto dello schema di decreto legislativo in tema di depenalizzazione;
  2. la ricognizione delle pendenze avanti l'ufficio di procura della Repubblica riguardanti esclusivamente reati oggetto dello schema di decreto legislativo in tema di depenalizzazione;
  3. per le procure della Repubblica, si suggerisce di valutare con attenzione:
    1. l'opportunità di procedere ad una ricognizione delle notizie di reato riguardanti fatti oggetto di depenalizzazione, ivi comprese quelle non ancora registrate;
    2. l'opportunità di prestare la massima attenzione a che la trasmissione dei procedimenti contro ignoti al Gip mediante elenchi, prevista dalla nuova normativa, non comporti la perdita dell'informazione statistica.

B. NEL SETTORE CIVILE:

  1. la rilevazione dei procedimenti che, essendo state assunte le conclusioni alla data del 2/6/99, sono ancora pendenti presso gli uffici di primo grado e proseguono avanti il "pretore";
  2. la ricognizione delle sentenze in materia di lavoro e previdenza già emesse e suscettibili di impugnazione avanti la Corte di appello, e la ricognizione delle cause di lavoro e previdenza ragionevolmente suscettibili di giungere a sentenza entro il primo trimestre del 2000;
  3. la ricognizione dei procedimenti iscritti avanti l'Ufficio del Pretore in data anteriore al 30 aprile 1995, distinguendo, ai sensi dell'art.1 della legge 16/12/99 n.479, quelli destinati all'Ufficio del Giudice di Pace da quelli destinati alle Sezioni stralcio civili.
IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Franco Ippolito

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Fabrizio Hinna Danesi

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
Giorgio Lattanzi

UFFICIO RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
Floretta Rolleri
ALLEGATO A - TABELLE DEGLI EVENTI
 
TABELLA ALFABETICA DEGLI EVENTI

Assegnazione alla sezione - art.168 bis c.p.c.
Assegnazione dei termini ex art.183 c.5 c.p.c.
Cancellazione della causa dal ruolo
Conciliazione
Consulente tecnico di ufficio (giuramento del)
Consulente tecnico di ufficio (nomina del)
Contumacia (dichiarazione di)
Convalida di sfratto
Correzione di errore materiale
Curatore provvisorio (nomina/revoca)
Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c.
Designazione del giudice istruttore - art.168 bis c.p.c.
Differimento dell'udienza per chiamata del terzo - art.269 c.p.c.
Dispositivo in udienza (lettura del)
Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando
Esperimenti giudiziari
Estinzione del processo
Fissazione dell'udienza ex art.168 bis c.4 e c.5 c.p.c.
Giuramento decisorio (deferimento del)
Giuramento suppletorio (deferimento del)
Interrogatorio formale (ammissione dello)
Interrogatorio formale (assunzione dello)
Interrogatorio libero delle parti
Interruzione del processo
Iscrizione a ruolo - art.168 c.p.c.
Ispezione giudiziaria
Istanza di verificazione di scrittura privata
Modifica del rito
Omologazione di separazioni
Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Ordine di presentazione del conto
Prova delegata (delega al giudice del luogo per assunzione)
Prova testimoniale (ammissione della)
Prove testimoniali (assunzione delle)
Provvedimenti cautelari in corso di causa
Provvedimenti ex art.186 bis, ter, quater c.p.c.
Provedimenti ex art. 423 c.p.c.
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
Querela falso (autorizzazione alla presentazione ex art. 222 c.p.c.)
Riassunzione e prosecuzione del processo
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione
Rimessione alla Corte Costituzionale
Rimessione alla Corte di Giustizia
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c.
Rimessione della causa sul ruolo istruttorio (ordinanza di)
Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro
Rinvio ex art. 183 c.p.c.
Rivio ex art. 184 c.p.c.
Rinvio per altri motivi
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c. 2 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - art. 348 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c. 309 c.p.c.
Rinvio per precisazione delle conclusioni
Rinvio udienza per prosecuzione incombenti - art. 183 c.p.c.
Riserva (assunzione della causa in)
Riunione (ordinanza di)
Rogatoria internazionale
Sentenza (deposito della minuta della)
Sentenza (pubblicazione della)
Sentenza non definitiva (pubblicazione della)
Separazione delle cause ex art. 103 c. 2 c.p.c.
Sospensione del processo
Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado
Sostituzione del giudice e/o della sezione
Sostituzione del giudice istruttore - art.174 c.p.c.
Termini di cui all'art. 184 c.p.c. (assegnazione dei)
Terzo interveniente (costituzione del) art. 267 c.p.c.
Trasmissione alla (e dalla) sezione stralcio
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinques c.1 c.p.c.
Tutore provvisorio (nomina /revoca)
Udienza ex art. 180 c.p.c.

TABELLA SISTEMATICA DEGLI EVENTI

Iscrizione a ruolo - art. 168 c.p.c
Assegnazione alla sezione - art. 168 bis c.p.c.
Designazione del giudice istruttore - art. 168 bis c.p.c.
Sostituzione del giudice istruttore - art. 174 c.p.c.
Fissazione dell'udienza ex art. 168 bis c. 4 e c. 5 c.p.c.
Differimento dell'udienza per chiamata del terzo - art. 269 c.p.c.
Costituzione del terzo interveniente - art. 267 c.p.c.
Udienza ex art. 180 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c., 309 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - art. 348 c.p.c.
Dichiarazione di contumacia
Modifica del rito
Nomina / Revoca curatore provvisorio
Nomina / Revoca tutore provvisorio
Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro
Rinvio ex art. 183 c.p.c.
Interrogatorio libero delle parti
Conciliazione
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
Provvedimenti ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c.
Provvedimenti ex art. 423 c.p.c.
Provvedimenti cautelari in corso di causa
Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado
Rinvio udienza per prosecuzione incombenti - art. 183 c.p.c.
Assegnazione dei termini ex art. 183 c. 5 c.p.c.
Rinvio ex art. 184 c.p.c.
Assegnazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c.
Ammissione della prova testimoniale
Ammissione dell'interrogatorio formale
Nomina del consulente tecnico di ufficio
Deferimento del giuramento decisorio
Deferimento del giuramento suppletorio
Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
Istanza di verificazione di scrittura privata
Autorizzazione alla presentazione della querela di falso ex art. 222 c.p.c.
Ordine di presentazione del conto
Ispezione giudiziaria
Esperimenti giudiziari
Assunzione delle prove testimoniali
Assunzione dell'interrogatorio formale
Giuramento del consulente tecnico di ufficio
Delega al giudice del luogo per assunzione di prova delegata
Rogatoria internazionale
Rinvio per altri motivi
Sostituzione del giudice e/o della sezione
Trasmissione alla (e dalla) sezione stralcio
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione
Ordinanza di riunione
Rimessione alla Corte di Giustizia
Rimessione alla Corte Costituzionale
Separazione delle cause ex art. 103 c.2 c.p.c.
Assunzione della causa in riserva
Cancellazione della causa dal ruolo
Interruzione del processo
Sospensione del processo
Estinzione del processo
Riassunzione e prosecuzione del processo
Rinvio per precisazione delle conclusioni
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c.
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c.
Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinquies c. 1 c.p.c.
Ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio
Lettura del dispositivo in udienza
Deposito della minuta della sentenza
Pubblicazione della sentenza
Pubblicazione della sentenza non definitiva
Correzione di errore materiale
Omologazione di separazioni
Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando
Convalida di sfratto

 

ALLEGATO B
TIPOLOGIA DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA
DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Procedimenti speciali:

  • di ingiunzione ante causam:
    • di lavoro
    • di previdenza obbligatoria
    • di assistenza obbligatoria
  • ex art. 28 Statuto dei lavoratori:
    • fase sommaria
    • fase di opposizione
  • ex art. 18, 7° comma, Statuto dei lavoratori
  • ex art. 15, L. n. 903/1977 (parità uomo-donna)
  • altre ipotesi

Procedimenti cautelari ante causam:

  • sequestro conservativo
  • sequestro giudiziario
  • provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
    • per licenziamento
    • per dequalificazione
    • per altre ragioni
  • altre ipotesi

Rapporto di lavoro subordinato:

  • qualificazione
  • appalto di manodopera
  • lavoro interinale
  • avviamento obbligatorio
  • contratto a termine e di formazione lavoro
  • apprendistato
  • patto di prova
  • categoria e qualifica
  • mansione e jus variandi
  • trasferimento:
    • del lavoratore
    • di azienda
  • sanzione disciplinare conservativa
  • retribuzione
  • sospensione con intervento della Cassa Int. Guadagni
  • risarcimento danno
    • da infortunio
    • da dequalificazione
    • altre ipotesi
  • licenziamento individuale:
    • per giust. motivo soggettivo
    • per giust. motivo oggettivo
    • per giusta causa
    • del dirigente
  • licenziamento collettivo e mobilità
  • dimissione
  • altre ipotesi

Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.

Efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (D. Lgs n. 546/1993 e n. 80/198)

Previdenza obbligatoria:

  • prestazione
    • pensione - assegno di invalidità INPS, Inpdai, Enpals ecc.
    • indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente
    • altre ipotesi
  • obbligo contributivo del datore di lavoro
  • ripetizione di indebito

Assistenza obbligatoria:

  • assegno - pensione
  • indennità di accompagnamento
  • altre ipotesi

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie

Altre controversie in materia di lavoro

Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria