Decreto 17 dicembre 1999 - Modifiche alla disciplina dei registri penali

17 dicembre 1999

Indice
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7

Visto
l'articolo 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione del codice di procedura penale;
visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, concernente il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale;
visto il decreto ministeriale 30 settembre 1989 concernente l'approvazione dei registri in materia penale;
visto il decreto ministeriale 9 novembre 1989, contenente l'autorizzazione alla tenuta informatizzata dei registri penali;
visto l'articolo 5 del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, sulla provvisoria applicazione per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica delle disposizioni previgenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri;
ritenuto che, in vista della piena efficacia di tutte le disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e della prossima entrata in vigore della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, appare necessario, in attesa di una nuova disciplina organica sulla tenuta dei registri, modificare il decreto ministeriale 30 settembre 1989,

D E C R E T A 

 Art. 1

1. Sono soppressi i seguenti modelli indicati nell'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale:

a) modello 9 (Registro delle indagini avocate dalla procura della Repubblica presso la pretura);
b) modello 22 (Registro delle notizie di reato);
c) modello 23 (Registro generale);
d) modello 26 (Registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari

Art. 2

1. I registri elencati nell'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, come modificato dal presente decreto, sono tenuti presso i seguenti uffici giudiziari:

modelli da 1 a 6: corti di appello;
modello 7: corti di appello e corti di assise d'appello;
modelli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15: procure generali presso le corti di appello;
modello 16: tribunali;
modelli 17 e 18: tribunali e tribunali per i minorenni;
modello 19: corti di assise;
modello 20: uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali;
modello 21: procure della Repubblica presso i tribunali;
modelli 24 e 25: tribunali;
modelli da 27 a 32: corti di appello, corti di assise di appello, tribunali, tribunali per i minorenni, corti di assise, uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni;
modelli 33 e 34: corti di appello, corti di assise di appello, tribunali, corti di assise, uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali;
modelli 35 e 36: procure generali, procure delle Repubblica presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni;
modelli 37 e 38: procure generali e procure della Repubblica presso i tribunali;
modelli 39 e 40: procure generali, procure della Repubblica presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali;
modello 41: tribunali e tribunali per i minorenni;
modello 42: tribunali, tribunali per i minorenni, procure della Repubblica presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni;
modello 43: uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali;
modelli da 44 a 46: procure della Repubblica presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni;
modelli da 47 a 51: tribunali per i minorenni;
modelli da 52 a 54: procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni;
modelli 55 e 56: uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali per i minorenni;
modelli da S1 a S3: tribunali di sorveglianza;
modelli da S4 a S7: tribunali e uffici di sorveglianza;
modelli da S8 a S28: uffici di sorveglianza.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, è soppresso.                                                  

Art. 3

1. Le annotazioni effettuate nei registri modelli 30 e 32 tenuti presso i tribunali devono contenere anche l'indicazione della composizione del giudice.                                             

Art. 4

1. I registri modelli 9, 22, 23 e 26 continuano ad essere tenuti per le annotazioni relative ai procedimenti penali che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ai sensi dell'articolo 219 comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 1998.
2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le annotazioni che, alla data di attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono contenute nei registri modelli 22, 23 e 26, devono essere rispettivamente riportate nei registri modelli 21, 16 e 20, conservando il numero progressivo del procedimento.
3. L'operazione indicata al comma 2 deve essere eseguita, al più tardi, in occasione della prima nuova annotazione relativa a ciascun procedimento.                                                  

Art. 5

1. I modelli 8, 16, 20 e 21 sono sostituiti dai modelli allegati al presente decreto.
2. Per le annotazioni relative ai procedimenti penali che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ai sensi dell'articolo 219 comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, continuano ad essere utilizzati i preesistenti modelli dei registri indicati nel comma che precede.
3. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le annotazioni che, alla data di attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono contenute nei preesistenti registri modelli 8, 16, 20 e 21 devono essere riportate nei nuovi modelli dei medesimi registri, conservando il numero progressivo del procedimento.
4. L'operazione indicata al comma 3 deve essere eseguita, al più tardi, in occasione della prima nuova annotazione relativa a ciascun procedimento.                                                  

Art. 6

1. Continua ad essere autorizzata la tenuta informatizzata dei registri con le modalità indicate nel decreto ministeriale 9 novembre 1989.                                                  

Art. 7

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno attuazione a partire dal 1° gennaio 2000.

Roma, 17 dicembre 1999


IL MINISTRO
Oliviero Diliberto