Circolare 27 maggio 1999 - D.Lgs. 51/98 (giudice unico): assegnazione del personale amministrativo.

27 maggio 1999

1. Il prossimo 2 giugno diviene efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 145 - istitutivo del giudice unico di primo grado.

Come risulta chiaro dalla recente circolare 21.5.1999 n. 142/OG-DG/99 (in Gazz. Uff. n. 119 del 24 maggio 1999), anche l'organizzazione dei servizi dei nuovi uffici è ispirata al criterio di un avvio graduale e progressivo delle innovazioni, al fine di evitare un impatto troppo pesante per l'amministrazione giudiziaria.

Il decreto legislativo contiene, tra le altre, norme di organizzazione relative al personale delle qualifiche funzionali, la cui applicazione compete, per alcuni versi, all'amministrazione centrale e, per altri, ai presidenti delle corti di appello ed ai procuratori generali presso le stesse corti.

Anche a questo proposito va sottolineata, in un quadro di corrette relazioni sindacali, l'esigenza di mantenere contatti con i sindacati del personale sulle soluzioni organizzative che incidono sugli spostamenti e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e di adempiere ai doveri di informativa e di confronto, anche per ricevere dalle rappresentanze sindacali indicazioni utili in vista del miglior assetto organizzativo dell'ufficio e dei singoli servizi.

2. Con particolare riferimento al personale, l'art. 40 comma 3 D. Lgs. 51/98 prevede che "i posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello."

I commi 4 e 5 dello stesso articolo disciplinano, invece, la destinazione del personale attualmente presente negli uffici di pretura e procura circondariale soppressi. Analogamente l'art. 44 d. lgs. cit. disciplina la destinazione del personale delle cancellerie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, in servizio presso le sezioni distaccate di pretura.

La ripartizione dei posti è stata definita con decreto ministeriale in corso di registrazione, il cui testo sarà inviato nei prossimi giorni agli Uffici. E' stata colta l'occasione dell'intervento sulle piante organiche imposto dall'art. 40 comma 3 cit. per procedere anche a revisione delle piante organiche del personale amministrativo di tribunali e uffici di sorveglianza e di tribunali per i minorenni e relative procure, al fine di eliminare o almeno attenuare le più macroscopiche disuguaglianze e irrazionalità nella distribuzione dei posti. Nel fare ciò, si è tenuto conto sia di necessità organizzative - in primo luogo quelle imposte dalla riforma - sia dell'esigenza di contenere nei più stretti limiti possibili i movimenti di personale sul territorio, al fine di evitare o ridurre i sacrifici personali e familiari connessi ai trasferimenti di sede, in accoglimento delle istanze evidenziate dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti.

3. Ai presidenti di corte di appello ed ai procuratori generali competono i provvedimenti di destinazione del personale degli uffici soppressi che non implicano trasferimento ad una diversa sede di servizio (per sede intendendosi il comune ove è ubicato l'ufficio).

Con decorrenza 2 giugno 1999, pertanto, essi adotteranno, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti di assegnazione del personale previsti dagli artt. 40 comma 5 e 44 comma 3 del decreto legislativo, disponendo:

  1. l'assegnazione del personale di cancelleria e segreteria, presente nelle sedi principali delle preture e procure circondariali, alle sedi principali del tribunale e della procura accorpanti, provvisoriamente anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili in base alla nuova pianta organica;
  2. l'assegnazione, provvisoriamente anche in soprannumero, del personale di cancelleria e degli uffici N.E.P., presente nelle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni ove è istituita una sezione distaccata di tribunale, alla locale sezione distaccata di tribunale;
  3. l'assegnazione provvisoria, anche eventualmente in soprannumero, del personale di cancelleria e degli uffici N.E.P., presente nelle sezioni distaccate di pretura ubicate in comuni ove non è istituita una sezione distaccata di tribunale, alla sede principale ovvero alla sezione distaccata di tribunale cui sono state trasferite le funzioni della sezione distaccata di pretura soppressa.

I provvedimenti potranno anche avere contenuto generale, ossia essere riferiti complessivamente a tutto il personale di ciascun ufficio soppresso, destinato "in blocco" all'ufficio accorpante.

Per le prime due ipotesi di assegnazione, il verbale di immissione in possesso potrà essere sostituito da un'unica attestazione del dirigente della cancelleria o segreteria, in cui si dichiara che il personale assegnato dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale ha preso regolarmente servizio. Per il terzo caso, sarà invece necessario l'ordinario verbale di immissione in possesso.

4. In una seconda fase, immediatamente successiva, si provvederà alla definitiva destinazione del personale provvisoriamente assegnato di cui alla lett. C) del paragrafo precedente, nonché del personale di cui alle lettere A) e B), che risulti in soprannumero rispetto ai posti disponibili in base alla nuova pianta organica dell'ufficio o della sezione distaccata accorpante. Nell'intento di limitare i trasferimenti di sede allo stretto indispensabile e al fine di agevolare detto personale, si procederà contestualmente alla copertura di posti vacanti nel distretto, sulla base delle nuove piante organiche, in modo da disporre di un più ampio margine di scelta da parte degli interessati.

La destinazione del personale, infatti, può avvenire o mediante spostamento ad altro ufficio della medesima sede ovvero mediante trasferimento di sede del personale interessato.

Il trasferimento di sede si impone, inevitabilmente, per il personale attualmente in servizio presso le sezioni distaccate di pretura ubicate in comuni ove non è istituita una sezione distaccata di tribunale.

Quanto al restante personale degli uffici soppressi, al fine di ridurre il più possibile i trasferimenti di sede, le nuove piante organiche prevedono, in linea di massima, per ciascuna qualifica funzionale, posti disponibili in altri uffici ubicati nella stessa sede. Di fatto ciò si verifica per moltissime sedi, con talune limitate eccezioni, in cui il personale potrà essere interessato da trasferimenti in altri comuni.

I trasferimenti di sede, com'è noto, competono all'amministrazione centrale. Al fine, tuttavia, di evitare - in questa fase di avvio della riforma caratterizzata da delicati e complessi passaggi organizzativi - le ulteriori complicazioni derivanti dall'affiancarsi delle competenze delle amministrazioni centrale e periferica, si delegano anche i trasferimenti in questione ai presidenti delle corti di appello e ai procuratori generali (competenti, per legge, a disporre le altre assegnazioni), i quali procederanno, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di mobilità concordati con le Organizzazioni sindacali (v. accordo sulla mobilità interna siglato il 28 luglio 1998 in Boll. Uff. 30.9.1998 n. 18).

4.1. Spostamento del personale soprannumerario nell'ambito della stessa sede.

Si procederà a spostamento tra uffici situati nella stessa sede delle unità di personale che risultino soprannumerarie in base alle nuove piante degli uffici unificati allorché vi siano posti vacanti, nelle medesime qualifiche e profili professionali, in uffici giudiziari della stessa sede.

La materia è regolata dall'art. 15 del citato accordo sui criteri di mobilità, trattandosi di spostamenti di personale nella stessa sede, imposti da comprovate esigenze organizzative (assegnare una destinazione al personale soprannumerario).

Gli uffici in cui può verificasi il soprannumero sono evidentemente il tribunale e la procura della Repubblica, quali risultano dall'accorpamento, rispettivamente, della pretura circondariale e della relativa procura della Repubblica. A seguito della soppressione della pretura e relativa procura, infatti, vi è una sola pianta organica - quella, appunto, del tribunale o procura accorpante - rispetto alla quale si registra il soprannumero.

L'interpello di cui al comma 3 dell'art. 15 cit., andrà pertanto rivolto al personale dell'ufficio unificato, anche ai sensi del comma 2 art. cit., essendo quest'ultimo l'ufficio con la maggiore copertura di organico. L'interpello avrà ad oggetto tutti i posti disponibili negli uffici della stessa sede. Rimane chiaro che i movimenti saranno limitati alle unità di personale in soprannumero e che, nell'ipotesi di un numero di domande di spostamento superiore ai posti soprannumerari, si applicheranno i criteri di scelta espressamente indicati nel citato art. 15 comma 3 ult. parte.

Sarò necessario redigere il verbale di presa di possesso del personale destinatario dello spostamento.

4.2. Trasferimenti in altra sede.

L'art. 44 comma 2 d. lgs. 51/98 cit. prevede, per il personale delle sezioni distaccate di pretura ubicate in comuni ove non è prevista l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale, il trasferimento "nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario" e soltanto in subordine, "in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto".

Al trasferimento dovrà farsi luogo anche per il personale soprannumerario che non può (per mancanza di corrispondenti posti vacanti in altri uffici della stessa sede) avvalersi della procedura di spostamento prevista nel paragrafo precedente.

A tale personale, che ha perso il posto per soppressione dell'ufficio, va applicato l'art. 14 comma 6 del citato accordo sindacale 28.7.1998, secondo il quale "l'Amministrazione prenderà in considerazione le aspirazioni del personale in servizio negli uffici soppressi ad essere destinato ad altro ufficio del distretto, purché vi sia vacanza di posto nel corrispondente profilo professionale e per lo stesso non sia stata attivata la procedura per il trasferimento a domanda".

Occorrerà, pertanto, interpellare il personale in questione, con richiesta di esprimere anche eventuali preferenze subordinate, sottoponendogli tutti i posti relativi al profilo professionale disponibili nel distretto - compresi quelli delle piante organiche degli uffici non interessati dalla riforma - per i quali non sia stata attivata la procedura per i trasferimenti a domanda.

Destinatario dell'interpello sarà soltanto il personale degli uffici soppressi (preture e procure circondariali, sedi distaccate di pretura) e non già anche quello attualmente in forza agli uffici accorpanti.

Nel caso di disponibilità manifestate in numero superiore ai posti da coprire, in base a quanto previsto in generale per i trasferimenti di ufficio al comma 4 dell'art. 14 cit., "troveranno applicazione, nei limiti di compatibilità, i criteri di preferenza previsti per i trasferimenti a domanda" (criteri indicati negli artt. 8 ss. dello stesso accordo). In ogni caso, precedenza assoluta dovrà essere riconosciuta a chi abbia espresso disponibilità per un posto presso il tribunale, la procura della Repubblica o una sezione distaccata del circondario di appartenenza: al personale di sezione distaccata di pretura, infatti, è attribuito il diritto di essere trasferito anzitutto in ambito circondariale, e soltanto in subordine in ambito distrettuale (art. 44 comma 2 D. Lgs. 51/98); analogamente, il personale delle sedi principali deve essere assegnato "ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi" (art. 40 comma 4 D. Lgs. cit.), per cui la destinazione fuori circondario non può che essere l'esito di una scelta del dipendente.

Ovviamente sarà necessario redigere il verbale di presa di possesso del personale trasferito.

Tutti i provvedimenti adottati dai capi di corte (di assegnazione, di spostamento d'ufficio, di trasferimento di sede), nonché le attestazioni e i verbali di presa di possesso di cui ai punti precedenti, dovranno essere inviati alla Direzione generale O.G.- Ufficio II ed alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro per i conseguenti adempimenti.

5. Ordine degli interpelli.

Per ragioni di equità, opportunità ed economia amministrativa, si procederà innanzitutto agli spostamenti del personale soprannumerario nell'ambito della stessa sede e soltanto all'esito di tali spostamenti si procederà all'interpello per i trasferimenti di sede.

Ciò perché la preliminare copertura dei posti del capoluogo - con la connessa riduzione di posti disponibili - a seguito del trasferimento di personale proveniente dalle sezioni distaccate, potrebbe finire in concreto col determinare la necessità di trasferimenti di personale in servizio nelle sedi principali. Si imporrebbe, in definitiva, il sacrificio del trasferimento ad un maggior numero di dipendenti.

Ringraziando per la collaborazione, si prega di voler trasmettere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto.

Roma, 27 maggio 1999

IL DIRETTORE GENERALE