Circolare 21 maggio 1999 - Circolare congiunta per l'entrata in funzione della riforma del Giudice unico

21 maggio 1999

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999)

1. PREMESSA

La legge 16 giugno 1998 n. 188 fissa al 2 giugno prossimo la data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, che introduce nell'ordinamento il giudice unico di primo grado.

Si tratta, nel suo aspetto essenziale, di una riforma ordinamentale, che unifica in un solo ufficio la giurisdizione ordinaria di primo grado. L'unificazione, che comporta la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture, la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura, la trasformazione di altre 218 di esse in ben più consistenti sezioni distaccate di tribunale, rappresenta una prima razionalizzazione del reticolo giudiziario e una concentrazione delle limitate risorse umane e materiali disponibili, al fine di accrescere l'efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario.

Correlata alla unificazione ordinamentale è l'unificazione organizzativa degli uffici, con riferimento al personale amministrativo e di magistratura, ai beni e ai servizi.

A tali innovazioni il legislatore ha accompagnato una incisiva modificazione dei riti processuali in materia penale, civile, del lavoro e previdenza. Nel settore processual-penale l'intervento più rilevante concerne il riparto di competenza tra giudice collegiale e giudice monocratico, mentre nel settore civile e lavoristico l'aspetto essenziale è la concentrazione dei giudizi d'appello nella corte d'appello.

Infine, proprio per recuperare ogni energia alla funzione giurisdizionale, è stata prevista l'attribuzione alla pubblica amministrazione di funzioni amministrative finora svolte dal giudice.

Si tratta di un complesso di innovazioni che richiede all'amministrazione giudiziaria un grande impegno di intelligenza e di lavoro e che chiama in causa la capacità progettuale e organizzativa di quanti, a tutti i livelli, hanno la responsabilità di assicurare il buon andamento degli uffici.

Il compito è certamente gravoso, ma è stato e sarà affrontato con la convinzione della necessità e della doverosità di uno sforzo straordinario, ma possibile.

Il 2 giugno 1999 non rappresenta la data su cui misurare la realizzazione della riforma, ma il momento di inizio di un processo di recupero progressivo della funzionalità del sistema giudiziario.

A tal fine, è stato apprestato un complesso di misure per un più agevole decollo della riforma.

2. LA MATERIA PENALE

Si è preso atto della impossibilità di rendere efficace l'aumento di monocraticità del giudice in materia penale. Secondo gli artt. 190 e ss. del decreto legislativo attuativo della legge-delega, il tribunale in composizione monocratica, competente per i reati elencati nell'art. 169 d. lgs. 51/98, giudica secondo il rito pretorile. E' stato ritenuto da molti e, ciò che più conta, dalla Camera dei deputati -la quale ha approvato il d.d.l. 411/C, attualmente all'esame del Senato- che il rito pretorile non appare idoneo ad assicurare un livello adeguato di garanzie in rapporto a tipologie di reato di rilevante gravità.

L'impossibilità di approvazione definitiva di tale riforma processuale entro il 2 giugno, ha indotto il Governo ad approvare in data odierna un decreto-legge al fine di procrastinare sino al 2 gennaio 2000 la data di operatività degli artt. 33-bis e 33-ter, introdotti dall'art. 169 del d. lgs. n. 51/98, nonché di altre poche disposizioni connesse (artt. 220, 221 e 222 co. 2 d. lgs.).

Sino a tale data, il tribunale giudicherà, in base alle disposizioni vigenti, in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale, e in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore.

Lo slittamento della data di efficacia comprende anche ulteriori disposizioni del d.lgs. 51/98, segnatamente quelle relative all'incompatibilità Gip/Gup e, per alcuni aspetti, quelle relative ai magistrati onorari, che trovano la loro premessa logico-giuridica nel nuovo assetto dei rapporti collegiale/monocratico, e che non hanno pertanto ragione di essere applicate fino a quando tale nuovo assetto non divenga operativo.

Tutte le altre norme processuali contenute nel decreto legislativo n. 51 diverranno efficaci il 2 giugno. Acquisteranno efficacia anche le disposizioni recanti la disciplina transitoria, ed in particolare l'art. 222 -eccettuato, come già detto, il comma 2- che rende valida la precedente fissazione dell'udienza davanti al pretore, salvo il caso di mutamento della sede di trattazione del procedimento, e gli artt. 223 e 224, che disciplinano il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l'oblazione nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999.

L'art. 225 del decreto legislativo n. 51 è stato invece già abrogato dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, recante modifica degli artt. 599 e 602 c.p.p.

E' opportuno evidenziare che l'ufficio del pretore, pur soppresso, viene conservato per l'esaurimento di quegli affari pendenti, che devono essere trattati con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (artt. 1 e 42 decreto legislativo n. 51). Ciò in ossequio ad una precisa direttiva della legge di delega (art. 1, comma 2, l. n. 254/97).

Per quanto riguarda in particolare gli affari penali, il discrimine tra procedimenti che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti (e quindi giudicati dal pretore, con applicazione di tutte le attuali norme processuali, ivi comprese quelle che delineano in termini di competenza il rapporto con il tribunale) e procedimenti disciplinati dalle nuove regole è individuato, dall'art. 219 decreto legislativo n. 51, nell'avvenuto controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 c.p.p. .

Si segnala che l'art. 8 del recentissimo decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 (in Gazz. uff. n. 115 del 19 maggio 1999), di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 51, ha modificato l'art. 226 del decreto citato.

Questa disposizione, che consente al giudice, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, di pronunciare, anche nella fase delle indagini preliminari, in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere qualora il reato risulti estinto per prescrizione per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., è ora applicabile a tutti i procedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto n. 51 (ossia al 2 giugno 1999), indipendentemente dalla circostanza che si tratti di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni previgenti o di procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina.

Deve ancora essere richiamata l'attenzione sull'immediata efficacia della disposizione di cui all'art. 227 decreto legislativo n. 51, relativa all'individuazione di puntuali criteri di priorità nella trattazione e definizione delle pendenze, la cui tempestiva applicazione appare di estrema importanza per il buon avvio della riforma.

E' opportuno che gli uffici giudiziari, qualora non abbiano già provveduto, adottino tempestivamente i criteri di priorità, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo indicato, dovranno essere comunicati con sollecitudine al CSM.

Tenuto conto della particolare importanza della norma richiamata per la riuscita della riforma, ed al fine di verificare gli orientamenti che si vanno delineando, i presidenti delle corti d'appello e i procuratori generali sono pregati di fornire, con massima cortese urgenza, alla Direzione generale degli Affari penali (Ufficio I), notizie in ordine alle iniziative in proposito assunte dagli uffici dei rispettivi distretti, trasmettendo copia dei relativi ordini di servizio

3. LA MATERIA DEL LAVORO

Un parziale differimento è stato anche previsto per la riforma processuale in materia di lavoro e previdenza, al fine di rendere più agevole la riorganizzazione delle corti d'appello. La necessità di provvedere alla costituzione delle sezioni lavoro e alla nomina di magistrati specializzati ha consigliato di prefigurare un avvio delle innovazioni più graduale e meglio calibrato rispetto a quello delineato dal decreto n. 51/98. Secondo la nuova disposizione, introdotta dall'art. 2 del decreto legge, fino al 31.12.1999, nelle controversie introdotte prima del 2 giugno 1999, l'appello va proposto davanti al tribunale.

Tale disciplina faciliterà l'apprestamento delle strutture delle corti d'appello, che in questa fase transitoria saranno chiamate a decidere esclusivamente sulle (poche) impugnazioni relative a sentenze emesse in cause lavoristiche instaurate dopo il 2 giugno 1999. In attesa della costituzione delle sezioni e della nomina dei consiglieri "titolari", sarà così più agevole provvedere, nei pochi casi in cui sarà necessario, con l'istituto dell'applicazione.

4. LE TABELLE E I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

L'assunzione del 2 giugno come momento di avvio del processo di unificazione organizzativa e amministrativa è stato adottato anche per le tabelle e per i criteri di assegnazione degli affari previsti dagli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. A norma dell'art. 4 del decreto legge, in via transitoria e sino al termine massimo del 2 gennaio 2000, qualora non sia stato possibile stabilire le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del decreto legislativo n. 51, le tabelle e i criteri saranno costituiti dall'aggiunta di quelli della pretura a quelli del tribunale.

La norma, che intende venire incontro alle esigenze degli uffici che non sono stati in grado di predisporre tempestivamente le nuove tabelle e i nuovi criteri, ha una funzione transitoria il cui superamento deve avvenire nel modo più sollecito attraverso l'adozione delle nuove tabelle e dei nuovi moduli organizzativi, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò consentirà agli uffici, secondo i diversi livelli di riorganizzazione raggiunti, di meglio ponderare le previsioni tabellari e di poter tenere conto, in vista del 2 gennaio 2000, delle innovazioni processuali che saranno apportate dalla riforma del rito processuale penale in discussione dinanzi al Senato.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il medesimo criterio di avvio dal 2 giugno della graduale e progressiva integrazione organizzativa, da completarsi entro il prossimo dicembre, deve informare la disciplina più propriamente amministrativa. In proposito, il Ministero, in questa fase di avvio, non impone modelli organizzativi e rimette alle capacità dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi la ricerca e l'attuazione delle soluzioni più idonee in relazione alla quantità e qualità degli affari, alle esigenze del territorio, alle dimensioni dell'ufficio.

In proposito si raccomanda, in un quadro di corrette relazioni sindacali, di mantenere contatti con i sindacati del personale sulle soluzioni organizzative che incidono sugli spostamenti e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e di adempiere ai doveri di informativa e di confronto, non solo per obbligo contrattuale (art. 6 CCNL-comparto ministeri 16 febbraio 1999, in Gazz. Uff. 23 febbraio 1999), ma anche per ricevere dalle rappresentanze sindacali indicazioni utili in vista del miglior assetto organizzativo dell'ufficio e dei singoli servizi.

Dall'esperienza che si andrà maturando nei prossimi mesi sarà possibile per il Ministero trarre elementi di valutazione per individuare i moduli organizzativi più efficienti e funzionali, al fine di diffondere e far conoscere in tutto il reticolo giudiziario le soluzioni che si saranno empiricamente dimostrate più idonee a produrre efficacia ed efficienza nel sistema giudiziario.

5.1. I servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria.

In questa prima fase attuativa della riforma, l'esigenza di non disperdere esperienze e professionalità suggerisce di intervenire sul personale con i soli spostamenti necessari per eliminare duplicazioni dei servizi.

L'indicazione di una riorganizzazione dei servizi graduale e progressiva risponde all'esigenza di evitare un impatto eccessivamente traumatico con la riforma e le modifiche da essa imposte; occorre tuttavia prestare attenzione al rischio di vanificare la sostanza della riforma stessa con soluzioni che nei fatti ripropongano la situazione esistente. Le diverse soluzioni ipotizzabili non possono essere determinate dalla attuale organizzazione, ma devono mirare a realizzare le finalità di razionalizzare e ottimizzare le risorse per la funzionalità complessiva del servizio, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio.

Dall'unificazione dei servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria, i tribunali e le procure della Repubblica possono e devono conseguire un significativo recupero di personale, giacché la eliminazione delle attuali duplicazioni può garantire, con un idoneo coordinamento organizzativo, lo stesso risultato senza che sia necessaria la sommatoria delle unità di personale attualmente utilizzate.

Vero è che in molte sedi le possibilità di immediata unificazione è condizionata dalla dislocazione degli uffici in più edifici. Ma va considerato che per realizzare l'integrazione dei servizi, soprattutto di quelli generali, a volte è sufficiente lo spostamento di poche persone e di modeste strutture di supporto -unitamente al ricorso agli strumenti tecnici e informatici di comunicazione e a un adeguato servizio di trasferimento dei documenti- così che una più razionale utilizzazione delle risorse può rappresentare una risposta in concreto praticabile.

La realizzazione di tale obiettivo è evidentemente più o meno complessa a seconda dei servizi. La complessità è certamente maggiore per i servizi di cancelleria dei tribunali e di segreteria delle procure (tenuta dei registri e dei fascicoli processuali, assistenza alle udienze etc.). Può però affermarsi che, nell'ottica dell'accorpamento dei servizi e delle connesse economie di scala, sarà opportuno realizzare, anche progressivamente, l'unificazione delle preesistenti cancellerie della pretura e del tribunale, nonché segreterie dei rispettivi uffici requirenti, secondo il criterio della omogeneità degli affari (e quindi della professionalità degli addetti) in precedenza trattati dalle rispettive articolazioni interne, di modo che vi sia, per ciascun ufficio giudiziario, una sola unità organizzativa interna per ciascuno degli ambiti individuati.

Secondo moduli già realizzati in taluni uffici, soprattutto nelle sedi "sperimentali" individuate d'intesa tra CSM e Ministero, è possibile fornire sin da ora una sicura indicazione nel senso della rapida unificazione dei servizi relativi alle esecuzioni penali ed ai corpi di reato degli uffici giudicanti, nonché alle esecuzioni ed alle intercettazioni telefoniche degli uffici requirenti.

Minore complessità presenta l'integrazione nel settore dei servizi amministrativi generali, concernenti la gestione del personale (presenze, ferie, liquidazione di indennità e compensi accessori, etc.) e dei beni (inventario, manutenzione, acquisti, destinazione, spese di ufficio, automezzi, etc.) con i connessi servizi contabili. Dopo il 2 giugno la duplicità di tali servizi non può avere utilità alcuna. L'accorpamento e l'integrazione pertanto possono essere realizzati anche in tempi molto brevi.

5.2. Destinazione del personale e dei beni degli uffici soppressi

L'art. 41 bis del decreto legislativo 51/98, introdotto dal decreto legislativo 4 aprile1999 n. 138, prevede l'adozione, da parte dei presidente di tribunali e dei procuratori della Repubblica, di provvedimenti di assegnazione agli uffici accorpanti -tribunali e relative sezioni distaccate, nonché procure della Repubblica presso i tribunali- delle attrezzature già appartenenti alle soppresse preture (e relative sezioni distaccate) e procure circondariali. Analogamente dispone l'art. 46 del citato decreto per le attrezzature delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni ove non è prevista la presenza di una sezione distaccata di tribunale. E' necessario che i provvedimenti di assegnazione vengano adottati con la massima tempestività dai presidenti di tribunale e dai procuratori della Repubblica. I beni in questione dovranno poi essere presi in carico dal competente consegnatario dell'ufficio di destinazione.

Si ricorda, inoltre, che -ai sensi dell'art. 40, comma 5 e 44 comma 3, d. lgs. 51/98- ai presidenti delle corti di appello ed ai procuratori generali presso le stesse corti spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, la tempestiva adozione dei provvedimenti di assegnazione del personale amministrativo delle soppresse preture e procure circondariali, sezioni distaccate di pretura e del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

5.3. Le sezioni distaccate di pretura

L'efficacia del decreto legislativo n. 51/98 comporta la chiusura delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni non compresi nella tabella B allegata allo stesso decreto. Dal 2 giugno 1999, pertanto, non potrà essere svolta attività giurisdizionale presso le sezioni soppresse. Resta ovviamente ferma la possibilità di utilizzare -per il tempo occorrente- presso la sedi soppresse il personale ed i mezzi necessari all'esecuzione degli adempimenti connessi alla soppressione e passaggio della dotazione all'ufficio accorpante, nonché, nei casi di stretta necessità, la possibilità di attivare la procedura di cui all'art. 45 D. Lgs. 51/98.

6. REGISTRI

6.1 Settore penale

L'art. 5 del decreto legge stabilisce che sino all'emanazione di decreto del Ministro contenente le norme regolamentari sulla tenuta dei registri, e del decreto ministeriale di approvazione dei modelli dei nuovi registri, in relazione agli affari attribuiti al giudice monocratico, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in tema di registri penali e di modalità di formazione e tenuta dei fascicoli relative agli uffici di pretura e di procura circondariali soppressi.

Scopo della disposizione è di evitare possibili difficoltà applicative tenuto anche conto dello stato dell'automazione degli uffici di pretura e di tribunale e relative procure.

Le nuove disposizioni sui registri penali e sulla formazione, tenuta e conservazione dei fascicoli potranno essere adottate quando verrà definito il nuovo assetto processuale, che, tenuto conto dello stato dei lavori parlamentari sul rito monocratico e più in generale sul processo penale, verosimilmente è destinato a divergere in modo significativo dall'attuale.

La presenza di due serie numeriche -una del registro del tribunale e una del registro della soppressa pretura, con tutta probabilità almeno parzialmente coincidenti- riferite all'ufficio unificato, potrebbe creare problemi pratici di individuazione dei procedimenti e dei relativi fascicoli. E' pertanto necessario che venga integrata la numerazione con una sigla indicativa dell'attribuzione monocratica o collegiale del tribunale tale da evitare possibilità di equivoci.

Si ritiene opportuno quindi che, nei registri e nei fascicoli relativi ai procedimenti attribuiti al collegio, il numero progressivo sia seguito dalla lettera T, e in quelli relativi a procedimenti devoluti all'attribuzione del giudice monocratico dalla lettera P.

6.2. Settore civile

In materia civile, la legge 2 dicembre 1991, n. 399 ha previsto la c.d. delegificazione della disciplina dei registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

L'art. 7, comma 2, della medesima legge ha stabilito che le norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile abrogate dal comma 1 e regolanti la tenuta di detti registri, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliranno quali registri devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e determineranno le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari.

L'art. 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 stabilisce che "con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti pendenti".

Il Ministero ha redatto il regolamento relativo alla tenuta dei registri e, contemporaneamente, sta elaborando i modelli dei registri in materia civile da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate.

Nella imminenza della data di efficacia del d.lgs. n. 51/98, e in attesa dell'emanazione del regolamento, cui potrà seguire il provvedimento di approvazione dei nuovi modelli, è opportuno dare alcune indicazioni sui registri che devono essere tenuti in materia civile.

In difetto di nuove disposizioni normative, ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 399/91,deve ritenersi pienamente in vigore la disposizione di cui all'art. 30 delle disp. att. c.p.c.

Le cancellerie dei tribunali, quindi, dovranno continuare a curare la tenuta dei registri elencati dal citato art. 30, nei quali permangono le iscrizioni e le annotazioni relative ai procedimenti pendenti e verranno compiute le iscrizioni e le annotazioni relative a tutti i procedimenti che avranno inizio dal 2 giugno 1999.

Per quanto riguarda i registri in uso presso le preture, sugli stessi, di regola (e salvo quanto di seguito si dirà), essendo soppressi gli uffici, non potranno effettuarsi nuove iscrizioni, ma i registri continueranno ad essere utilizzati, ad esaurimento, per le annotazioni ancora necessarie.

Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 133 del d.lgs. n. 51/98, le cause pendenti alla data del 2 giugno p.v. sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione. A tal fine, l'art. 42 del d.lgs. n. 51/98 mantiene anche l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (disposizione analoga è dettata per le sezioni distaccate dall'art. 48). L'art. 132, inoltre, dispone che nei casi non previsti dall'art. 133 i procedimenti pendenti sono definiti dal tribunale.

Ne consegue che tutte le annotazioni relative alle cause di cui all'art. 133 devono continuare ad essere compiute sui registri della pretura (ufficio che, ai fini di quelle cause, rimane in vita). Tali registri, tuttavia, potranno continuare a tenersi anche per le cause di cui all'art. 132, e, cioè, per quelle pendenti che saranno definite dal tribunale sulla base delle nuove disposizioni, al fine di evitare inutili e defatiganti attività di trascrizione di dati dai registri della pretura in quelli del tribunale.

Si suggerisce in proposito, per maggiore chiarezza, di annotare sul ruolo generale degli affari contenziosi civili e sul ruolo di udienza della cause portate alla discussione se la controversia viene definita dal pretore ai sensi dell'art. 133 o dal tribunale ai sensi dell'art. 132.

Si rammenta inoltre che, a norma degli artt. 33 disp. att. c.p.c. e 3 legge 23.3.1956, n. 182, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Pertanto, negli uffici accorpanti aventi un numero rilevante di affari, ove ricorrano esigenze specifiche, potranno, in via transitoria e fin quando non si sarà perfettamente compiuto il processo di unificazione organizzativa degli uffici, anche distinguersi i processi per materia, indicando come criteri quelli che individuano la competenza del pretore fino al 2 giugno 1999. In tal modo sarà possibile utilizzare tutti i ruoli generali (degli affari contenziosi, non contenziosi e delle esecuzioni) in uso presso la pretura, iscrivendo sugli stessi anche i nuovi affari che sarebbero stati di competenza pretorile ratione materiae.

In tal caso sarà necessario usare accorgimenti analoghi a quelli in precedenza suggeriti riguardo alla tenuta dei registri penali, al fine di evitare rischi di confusione legati alla presenza di una doppia serie numerica: per gli affari iscritti a partire dal 2 giugno 1999, pertanto, al numero progressivo dovrà essere aggiunta una T se l'iscrizione viene eseguita nel registro già del tribunale e una P in caso di iscrizione nel registro della ex pretura.

La permanente utilizzazione dei registri pretorili si impone, peraltro, quanto ai procedimenti esecutivi. Le esecuzioni immobiliari si svolgono, infatti, secondo un rito notevolmente diverso da quello proprio delle altre forme di esecuzione; appare dunque evidente la difficoltà di utilizzare il ruolo generale delle esecuzioni in uso in tribunale anche per le esecuzioni già di competenza del pretore.

Si precisa, inoltre, che il ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio, già tenuto dal tribunale, potrà essere utilizzato per tutti gli affari non contenziosi, e cioè sia per quelli già di competenza del pretore che per quelli di competenza del tribunale. Poiché il ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio non contiene - a differenza dell'omologo ruolo generale degli affari civili non contenziosi previsto, per le preture, dall'art. 29 disp. att. c.p.c. - una colonna relativa al "numero del registro successioni al quale si riferisce l'atto", detto numero potrà essere riportato nella colonna "annotazioni".

Per quanto riguarda il registro cronologico, analogamente a quanto già esposto con riguardo ai ruoli generali, potrà esercitarsi la facoltà, ai sensi dell'art. 33, 2° comma disp. att. c.p.c., di mantenere in uso il registro della pretura per i provvedimenti emessi nel corso di procedimenti già di competenza del pretore, intesi quale criterio di ripartizione per materia. Il registro cronologico della pretura, inoltre, dovrà comunque essere mantenuto in uso, ad esaurimento, per l'iscrizione degli atti relativi a cause di competenza del superstite ufficio del pretore ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 51/98.

Il registro modello 12 dovrà essere unico e, cioè, rimarrà in uso in linea generale soltanto quello del tribunale, mentre quello della pretura dovrà essere chiuso. Tuttavia, in considerazione di specifiche esigenze organizzative ed a condizione che siano adottati opportuni accorgimenti allo scopo di evitare possibili confusioni nella numerazione (ad es. aggiungendo al numero progressivo di ciascuna iscrizione, dal 2 giugno 1999 in poi, una lettera T o P che consenta di distinguere se si tratta del registro del tribunale o di quello già in uso anche presso la pretura), potrà mantenersi in uso il registro della pretura.

Il registro del campione civile - ferma ed impregiudicata ogni altra questione in materia di riscossione dei crediti erariali - della pretura dovrà essere chiuso e dovranno effettuarsi nuove iscrizioni solo sul registro del tribunale. Tuttavia, le annotazioni relative agli articoli iscritti fino al 1° giugno 1999 dovranno continuare ad effettuarsi - fino ad esaurimento degli affari - sul registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito già in uso presso la pretura. Al fine di evitare possibili coincidenze di numeri, si avrà cura di aggiungere ai numeri degli articoli di credito non ancora estinti del registro della pretura una P o comunque un carattere identificativo.

Il registro repertorio dovrà, come per legge, essere unico e, pertanto, non potrà continuare ad essere usato quello istituito presso la pretura. Si rammenta, tuttavia, che - a norma dell'art. 67, 3° comma del T.U. n. 131/86 - è possibile, negli uffici amministrativi nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, tenere più registri repertorio, previa autorizzazione del competente ufficio locale finanziario.

Per quanto riguarda le sezioni distaccate, si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-quater dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 51/98, presso dette sezioni sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza.

Pertanto, presso le sezioni dovranno tenersi tutti i registri tenuti presso la sede centrale, compreso il registro modello 12, con esclusione del ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione e della relativa rubrica (art. 30, nn. 3 e 4 disp. att. c.p.c.) e del ruolo di udienza per ciascuna sezione nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione (art. 30, n. 8 disp. att. c.p.c.).

7. TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto attiene al trasferimento ad organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative svolte dall'autorità giudiziaria, alle quali si riferisce il titolo V del d.lgs. n. 51/98, si richiama l'attenzione sul fatto che la soppressione dei compiti di cui sopra produce immediatamente i suoi effetti a partire dal 2 giugno 1999, in cui diviene efficace la normativa che li riguarda contenuta negli artt. 228 e segg. del citato decreto legislativo.

Si sottolinea, in particolare, che gli atti amministrativi trasmessi al pretore per essere resi esecutivi per i quali non sia stato disposto in tal senso prima della suddetta data di efficacia, devono essere immediatamente restituiti alle autorità amministrative che li hanno emanati e senza l'emissione di alcun provvedimento, essendo tali atti divenuti nel frattempo esecutivi di diritto ai sensi dell'art. 229 del medesimo d.lgs. n. 51/98.

Altrettanto deve avvenire in base al successivo art. 230 per i registri inviati all'autorità giudiziaria per la vidimazione, se non ancora vidimati, essendo stato attribuito il relativo potere ai dirigenti dei competenti uffici amministrativi.

Si ricorda, poi, che dal 2 giugno 1999, il capo dell'archivio notarile del distretto si sostituirà al pretore nell'espletamento dei compiti trasferitigli in materia di notariato, in essi compresi l'apposizione e la rimozione dei sigilli, e che altrettanto avverrà per il prefetto in materia di vidimazione, visto e verificazione dei registri dello stato civile, nonché per il giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 235, comma 1, lett. c) qualora occorra riprodurre da uno dei due originali in corso dei registri dello stato civile la copia integrale di un atto mancante oppure qualora occorra ricostituire i registri dello stato civile andati distrutti il cui ripristino si presenti laborioso e complesso.

Nei casi predetti la sostituzione del pretore non consente deroghe e deve avvenire, all'occorrenza, anche per proseguirne l'attività che sia già in fase di espletamento.

Appare opportuno aggiungere che le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche per le inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno1965, n. 1124, per le quali sono state apportate le modificazioni di cui all'art. 236 del decreto legislativo in esame. Infatti, tutta la procedura riguardante le suddette inchieste è stata attribuita alle direzioni provinciali del lavoro - settore ispezione del lavoro - e queste perciò subentrano al pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di istruzione. Queste ultime andranno completate dalla competente autorità amministrativa nella parte ancora mancante (e con salvezza dell'attività già compiuta dal pretore, perché, nelle procedure in questione, lo stesso espleta attività di natura amministrativa e questa è soggetta a conservazione in tutti i casi in cui il soggetto che la svolge interviene nel legittimo esercizio di un'attività in quel momento rientrante nell'ambito della propria competenza).

8. DISPOSIZIONI FISCALI

Il decreto legislativo in esame sostituisce, con il titolo VI, le precedenti disposizioni concernenti la misura delle tasse per la iscrizione a ruolo delle cause civili, dei diritti di cancelleria e delle imposte di bollo. Si richiama l'attenzione sui nuovi importi determinati dall'art. 3 della legge 25 aprile1957, n. 283, come modificato dall'art. 240 del d.lgs. n. 51/98, e dagli allegati nn. 1 e 3 al medesimo d.lgs. n. 51/98.
Pertanto, dal 2 giugno 1999, per i nuovi procedimenti dovrà farsi riferimento alle nuove tariffe.


Roma, 21 maggio 1999

D.G. Organizzazione giudiziaria
F. Ippolito

 
D.G. Affari civili
F. Hinna Danesi
 

D.G. Affari penali
G. Lattanzi