Decreto 8 aprile 2020 - Rettifica parziale alla nomina dei vincitori concorso interno per titoli di servizio a 2851 Vice sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - Aliquota B

8 aprile 2020


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 44, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che prevede, nella fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo, che alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti si provvede mediante un concorso straordinario per titoli attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell’articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017 con il quale si è proceduto alla disciplina dell’accesso al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria a norma del citato articolo 44, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

VISTO il P.D.G. 19 dicembre 2017, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 22 dicembre 2017, con il quale è stato indetto il concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione a complessivi n. 2851 posti (2679 uomini e 172 donne), relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTI i decreti del Direttore Generale del Personale e delle Risorse 26 luglio 2018, 31 ottobre 2018 e 7 novembre 2018, con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione e delle Sottocommissioni esaminatrici del citato concorso interno straordinario;

VISTO il P.D.G. 29 agosto 2019, come risulta modificato a seguito delle valutazioni integrative della commissione esaminatrice di cui ai verbali n. 80 del 29 ottobre 2019 e n. 82 del 9 dicembre 2019, con il quale sono state approvate, in via definitiva, le graduatorie relative al concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione a complessivi n. 2851 posti (2679 uomini e 172 donne), relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il P.D.G. 30 agosto 2019 con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso chiamati a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale, secondo l’organizzazione disposta dalla competente Direzione Generale della Formazione;

VISTO il P.D.G. 17 marzo 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie relative all’esito della verifica finale dei corsi di formazione rivolti al personale vincitore del concorso, relativamente ai posti previsti ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexties, 2septies, 2octies e 2nonies del P.D.G. 19 dicembre 2017;

VISTO l’art. 44, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che prevede che i posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all’altra relativamente alla medesima annualità, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione e che gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva;

CONSIDERATO che, come emerge dal sopra citato P.D.G. 17 marzo 2020, risultano non coperti complessivamente 248 posti da devolversi alle varie annualità;

RITENUTO che una parte dei posti disponibili di cui sopra non possono essere devoluti in quanto da riservare al personale, già vincitore del concorso, che non ha potuto partecipare al relativo corso di formazione per giustificati motivi e precisamente: n. 1 posto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a); n. 1 posto di cui all’art. 2bis, comma 1, lettera a); n. 5 posti di cui all’art. 2ter comma 1, lettera a); n. 2 posti di cui all’art. 2quater, comma 1, lettera a); n. 5 posti di cui all’art. 2quinquies, comma 1, lettera a) e n. 1 posto di cui all’art. 2sexties, comma 1, lettera a);

VISTA l’ordinanza n. 00603/2020 con la quale il TAR Lazio Sezione Prima Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dal sig. Giuseppe Esposito avverso la mancata valutazione della domanda di partecipazione al concorso in quanto, seppur protocollata, non è stata trasmessa al competente ufficio nei termini prescritti;

PRESO ATTO del verbale del 26 febbraio 2020 con il quale la Commissione esaminatrice, in esecuzione della predetta ordinanza, ha proceduto alla valutazione della domanda presentata dal sig. Giuseppe Esposito e alla compilazione della scheda concorsuale con l’attribuzione del punteggio determinato in punti 18,00, risultando pertanto il medesimo vincitore per i posti di cui all’art. 2quater, comma 1, lettera a) ed avendo diritto alla conservazione, con riserva, del relativo posto;

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla rettifica del citato P.D.G. 30 agosto 2019 con la rimodulazione del numero dei posti e la conseguente nuova denominazione dei nominativi che risultano essere vincitori per effetto degli scorrimenti, relativamente ai commi 2, lettere a) e b) degli articoli 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexties, 2septies, 2octies e 2nonies del P.D.G. 19 dicembre 2017;

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura concorsuale;

VISTO l’art. 7, comma 3, del P.D.G. 19 dicembre 2017;

DECRETA

Art. 1

(omissis)

Art. 2

  1. Per il personale che supera il corso di formazione la nomina alla qualifica di vice sovrintendente è conferita con decorrenza giuridica differenziata corrispondente al primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’annualità in relazione alla quale si riferiscono i posti messi a concorso cui ciascun candidato risulta vincitore e decorrenza economica identica per tutte le annualità, corrispondente al giorno successivo alla data di conclusione del primo corso di formazione, determinata alla data del 26 ottobre 2019.
  2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dei commi 2 degli articoli 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexties, 2septies, 2octies e 2nonies seguono nel ruolo, per ogni annualità, quelli nominati in attuazione dei commi 1 dei medesimi articoli.

Roma, 8 aprile 2020

Il Direttore generale
Massimo Parisi

 

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