Circolare 21 ottobre 2024 - Procedure esecutive contro amministrazioni dello Stato-vincoli pignoratizi presso la Banca d’Italia-richiamo disposizioni impartite con circolare DAG 145935.U del 4.11.2013
21 ottobre 2024
m_dg.DAG.21/10/2024.0213179.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
LORO SEDI
e, p.c.,
al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
al Direttore generale degli affari giuridici e legali
all’Avvocatura Generale dello Stato
Roma
alla Banca d’Italia
Servizio Tesoreria dello Stato
Roma
Oggetto: procedure esecutive contro amministrazioni dello Stato-vincoli pignoratizi presso la Banca d’Italia-richiamo disposizioni impartite con circolare DAG 145935.U del 4.11.2013
La Direzione generale della giustizia civile, con circolare n. prot. DAG 145935.U del 4.11.2013, che per maggiore comodità si allega alla presente (allegato 1), ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti di cancelleria connessi alle procedure esecutive attivate in danno della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato precisato che l’imposta di registro, dovuta sull’ordinanza di assegnazione emessa in danno dell’amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito, ritenendo che “motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito, rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive”.
L’osservanza di tale adempimento riveste particolare importanza in quanto laddove l’imposta di registro non fosse prenotata a debito e il relativo importo versato dal creditore procedente, ne scaturirebbe una procedura di rimborso, destinata spesso a sfociare in azioni legali, con conseguente aggravio di spese per l’erario.
In particolare, nelle espropriazioni presso terzi in cui il debitore pignorato è una Pubblica Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, la mancata applicazione dell’art. 158 del d.P.R. n.115 del 2002 dà luogo ad evitabili richieste di rimborso delle somme anticipate dai creditori procedenti successivamente al pagamento dell’ordinanza di assegnazione: segnatamente, la mancata prenotazione a debito dell’imposta di registro dovuta sulle ordinanze di assegnazione comporta che il creditore procedente ne debba anticipare l’importo, salvo rivalersi sul debitore (Amministrazione dello Stato) e/o sul terzo pignorato (Banca d’Italia), con effettivo esborso di somme da parte dello Stato, possibile duplicazione dei rimborsi, aggravio degli oneri finanziari e concreto rischio di generare contenzioso.
Ciò posto, considerando gli evidenti profili di responsabilità amministrativo-contabile che possono ravvisarsi, a carico del personale di cancelleria, in casi come quello sopra delineato, si raccomanda vivamente agli uffici giudiziari di attenersi alle disposizioni già impartite con la circolare DAG n. prot. 145935.U del 4.11.2013, sopra richiamata e trasmessa in allegato.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota.
Roma, 21 ottobre 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo