Circolare 4 novembre 2013 - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158 – Procedure esecutive in danno delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito
4 novembre 2013
m_dg_DAG.04.11.2013.145935.U
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi
E p.c. Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00166 ROMA
Banca d’Italia
Tesoreria Centrale dello Stato
Via dei Mille, 52
00185 ROMA
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Via Cristoforo Colombo n. 426
00145 Roma
Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
Sede
Al Sig. Direttore Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
SEDE
Oggetto: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158 – Procedure esecutive in danno delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito.
La Direzione Generale del Contenzioso ha segnalato che non trova sistematica ed omogenea applicazione la disciplina della prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte l’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 158 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si fa riferimento, in particolare, alle procedure esecutive in danno dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
In tali giudizi, invero, le spese sono anticipate dal creditore pignorante e dagli intervenuti nel corso del giudizio e prelevate dall’attivo o rimborsate in sede di distribuzione. Pertanto, nel corso di tali processi, non si procede alla prenotazione a debito di spese a carico dell’amministrazione esecutata.
Il problema si pone con riferimento all’imposta di registro che, gravando sull’ordinanza di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito.
Si verifica, infatti, che alcuni uffici giudiziari non provvedano in tal senso e conseguentemente il creditore anticipa il pagamento richiedendone il rimborso, talvolta anche per le vie legali, con aggravio di spese per l’amministrazione.
Nell’espropriazione presso terzi, che invero è il tipo di giudizio in cui si verificano le criticità evidenziate dalla Direzione del Contenzioso, si assiste ad una ulteriore distorsione.
Presso la Banca d’Italia, che svolge il ruolo di tesoriere della pubblica amministrazione, restano accantonate somme, oggetto del vincolo pignoratizio, al solo scopo di assicurare il rimborso dell’imposta di registro in ragione di quanto disposto dal giudice nell’ordinanza di assegnazione.
Di conseguenza, motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito, rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica.
Si invitano le Corti di Appello a diramare la presente nota ai Tribunali del distretto vigilando sull’osservanza delle presenti disposizioni.
Roma, 4 novembre 2013
Il Capo Dipartimento
Simonetta Matone