Decreto 19 giugno 2024 - Regolamento per l’Albo docenti della Scuola Superiore dell’esecuzione penale Piersanti Mattarella
19 giugno 2024
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale della formazione
SCUOLA SUPERIORE DELL’ESECUZIONE PENALE
Piersanti Mattarella
REGOLAMENTO
Per
L’ALBO DOCENTI
SCHEMA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” che, all’art.6 comma 2, lettera c), attribuisce alla Direzione generale della formazione di curare “la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.446 per l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari e la formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali”;
VISTO il D.M. 2 marzo 2016 che, all’art. 7, comma 1, lettera a), prevede che l’Ufficio I della Direzione generale della formazione debba provvedere alla “regolamentazione e alle verifiche sull’albo dei docenti”, e demanda, ex art. 11 comma 2, a successivo decreto “la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni anche territoriali della Direzione Generale della Formazione per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni”;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2017 recante ridefinizione delle funzioni della Direzione generale della formazione e assegnazione alla Scuola Superiore dell’esecuzione penale delle attività attribuite ai cessati Istituto superiore di studi penitenziari e Istituto centrale di formazione della giustizia minorile;
VISTO il DM 26 aprile 2019, recante fra gli obiettivi del Direttore generale della formazione in carica quello del “miglioramento delle capacità selettive della formazione iniziale e dell’aggiornamento del personale”;
VISTO il P.C.D. 10 febbraio 2011, recante l’istituzione dell’ ”Albo docenti e collaboratori” del cessato Istituto superiore di studi penitenziari;
RITENUTO di dovere provvedere alla istituzione dell’Albo dei Docenti della Scuola Superiore dell’esecuzione penale che, in armonia con la normativa di riferimento, consenta, nell’individuazione di docenti, consulenti e collaboratori della Scuola, il rispetto dei principi rilevanti in materia di non discriminazione, rotazione degli incarichi, parità di trattamento e trasparenza;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti interessati, con nota prot. n. 5912 del 28 febbraio 2024;
SULLA PROPOSTA del Direttore Generale della formazione;
ADOTTA
il seguente Regolamento
Art. 1
(Istituzione dell’Albo e finalità)
- Il presente atto (di seguito, Regolamento) disciplina le modalità di iscrizione all’Albo docenti e collaboratori della Scuola Superiore dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella” (di seguito, Scuola).
- L’Albo della Scuola raccoglie i nomi delle persone abilitate all’insegnamento nei corsi iniziali e di aggiornamento impartiti dalla Scuola che non siano dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria né dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.
- L’Albo raccoglie altresì i nomi delle persone che possono essere incaricate di ricerca scientifica e di sostegno alla ricerca, anch’essi non dipendenti delle Amministrazioni di cui al comma 2.
- La Scuola conferisce docenze nei propri corsi alle persone iscritte all’Albo, salvo quanto previsto dall’ articolo 2, comma 4.
- L’iscrizione all’Albo della Scuola superiore abilita all’insegnamento e alla ricerca in ogni Scuola di formazione o Istituto di istruzione dell’Amministrazione nonché ai corsi di aggiornamento e di addestramento organizzati ed erogati dagli uffici territoriali delle Amministrazioni di cui al comma 2.
Art. 2
(Articolazione dell’Albo)
- L’Albo è suddiviso nelle seguenti Classi:
- di scienze penitenziarie e umanitarie;
- di scienze dell’amministrazione;
- di scienze giuridiche
- di scienze storiche e filosofiche;
- di scienze sociali e criminologiche;
- di scienze mediche e psicologiche;
- di scienze economiche;
- di scienze informatiche e di tecnologia applicata.
- I docenti possono essere iscritti ad una sola Classe.
- La Scuola conferisce, in via ordinaria, gli incarichi di docenza e di ricerca agli iscritti all’Albo per le discipline riferibili alla Classe di iscrizione.
- Il disposto del comma 3 non si applica in caso di corsi, seminari o conferenze organizzati in convenzione o in collaborazione con altri Enti o organi della pubblica amministrazione, nonché nei casi di approfondimenti didattici relativi a tematiche non ricomprese nell’elenco di cui al 1° comma.
Art. 3
(Requisiti per l’iscrizione)
- Possono essere iscritti all’ Albo, in una sola delle sue Classi:
- professori universitari emeriti, ordinari e associati;
- dirigenti generali dello Stato o dirigenti od ufficiali equiparati delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- consiglieri parlamentari;
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- dirigenti delle amministrazioni dello Stato;
- ricercatori universitari;
- dirigenti di azienda o professionisti con esperienza almeno quinquennale nella attività rilevante per la formazione;
- esperti di comprovata ed elevata professionalità.
- Le persone appartenenti alle categorie previste dal comma 1 che desiderino essere iscritte all’Albo docenti debbono altresì possedere i seguenti requisiti:
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato (ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale);
- non aver procedimenti in corso per delitti o essere sottoposti a procedimenti disciplinari;
- non essere state destituite, dispensate dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento ovvero dichiarate decadute dall’impiego in pubbliche amministrazioni.
- L’iscrizione all’Albo non integra una procedura concorsuale e non dà luogo alla predisposizione di graduatorie né all’attribuzione di punteggi o altre classificazioni.
Art. 4
(Domanda di iscrizione all’Albo)
- La domanda di iscrizione all’Albo è rivolta alla Scuola Superiore dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella”. La domanda è inviata esclusivamente in formato elettronico PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgf.dap@giustiziacert.it.
- La domanda è formulata compilando il modulo contenuto nell’allegato “A” del presente Regolamento.
- Nella domanda di iscrizione, il richiedente accorda espressamente il consenso all’uso dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE GDPR n. 2016/679. La Scuola fa uso dei dati per le sole finalità inerenti alle attività di docenza e collaborazione.
- Il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’iscrizione può essere oggetto di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Scuola ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all’Albo. Gli iscritti all’Albo devono comunicare alla Scuola ogni variazione delle informazioni fornite, nello stesso modo con il quale hanno presentato la domanda.
- L’iscrizione all’Albo è gratuita.
Art. 5
(Valutazione delle domande)
- La domanda di iscrizione all’Albo è valutata, in ragione dei titoli presentati dal candidato e della Classe di iscrizione richiesta.
- Alla valutazione provvede un Comitato formato dal Direttore della Scuola che lo presiede e dai direttori degli uffici della Direzione generale della formazione.
- Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta dal personale in servizio nella Scuola.
- Il candidato, reputato idoneo all’iscrizione nell’Albo e nella Classe, vi è iscritto con decreto del Direttore della Scuola e ne riceve comunicazione.
- Ove i titoli prodotti non siano considerati idonei alla iscrizione all’Albo ovvero alla Classe indicata, la procedura è sospesa per 90 giorni e la segreteria tecnica informa il candidato della necessità di integrazioni o variazioni della domanda. Decorso il termine senza che il candidato produca le necessarie integrazioni, la procedura è archiviata e la domanda si intende rigettata.
- Le domande sono esaminate in unica sessione nella primavera di ogni anno solare e sono inserite nell’Albo con effetto dal primo giugno di ogni anno di studi.
- L’iscrizione all’Albo ha durata triennale e può essere rinnovata a domanda del docente.
Art. 6
(Conferimento di incarichi)
- Gli incarichi di docenza o di collaborazione sono conferiti ai docenti in ragione della Classe di iscrizione e della disciplina da trattare durante il corso, nel seminario o nella conferenza.
- I direttori degli uffici della Direzione generale, di intesa con i direttori dei corsi, ove nominati, individuano i docenti secondo le specifiche necessità formative, attraverso la comparazione tra gli incarichi già conferiti, la rilevanza della specializzazione del docente per lo svolgimento dell’incarico e l’eventuale valutazione delle docenze o delle collaborazioni già svolte, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.
- Propongono quindi al Direttore della Scuola il conferimento dell’incarico. La proposta è altresì avanzata facendo applicazione dei principi di non discriminazione, rotazione degli incarichi, parità di trattamento e trasparenza.
- Se accoglie la proposta, il Direttore della Scuola con proprio decreto conferisce l’incarico di docenza o di collaborazione. Nel provvedimento sono indicati l’oggetto della prestazione e la relativa remunerazione se dovuta.
- Con analoga procedura potranno essere individuati ed incaricati, per una sola volta, anche docenti non inseriti nell’Albo in ragione di esigenze specifiche legate alla didattica e della particolare competenza degli stessi, qualora abbiano i requisiti previsti al precedente art. 3.
Ulteriori incarichi, tuttavia, non potranno prescindere dalla ordinaria iscrizione all’Albo. - Gli incarichi conferiti dalla Scuola sono remunerati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2005 emanato di concerto col Ministro dell’Economia e Finanze.
- Non sono conferiti incarichi che comportino remunerazioni eccedenti i quarantamila euro per ogni anno di studi.
- I docenti incaricati consentiranno al trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, per le finalità esclusivamente necessarie all’espletamento delle attività istituzionali, ai sensi del Regolamento europeo UE GDPR 679/2016.
- I docenti incaricati dovranno osservare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento del personale del Ministero della Giustizia.
Art. 7
(Valutazione della prestazione)
- All’inizio di ogni anno di studi, i direttori degli uffici della Direzione generale della formazione predispongono una tavola di valutazione di docenze e delle collaborazioni che è approvata dal Consiglio della Scuola.
- Le singole prestazioni sono valutate secondo la tavola di cui al comma 1 al termine dell’incarico.
- Il giudizio conseguito è utilizzato per la valutazione di cui all’art. 6, comma 2 oltreché per la complessiva valutazione del docente per quanto di eventuale utilità.
Art.8
(Pubblicità e Trasparenza)
- Dell’Albo e delle collaborazioni l’Amministrazione penitenziaria dà adeguata pubblicità sul sito web www.giustizia.it, con cadenza almeno annuale.
- Gli incarichi conferiti per attività di formazione sono assoggettati alle norme sulla pubblicità vigenti in materia.
Art.9
(Pubblicazione)
- Il presente Regolamento é pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, e sul sito internet www.giustizia.it ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- Decorso il trentesimo giorno dalla pubblicazione, la Scuola apre la raccolta delle domande di iscrizione all’Albo dandone avviso sul sito www.giustizia.it
Roma, 19 giugno 2024
Il Capo del Dipartimento
Giovanni Russo