Decreto 21 aprile 2017 - Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria

21 aprile 2017


Il Ministro della giustizia

di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;

Visto l'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-bis;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei
ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validita' o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161, nonche' recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 29 luglio 2010;

Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che, nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio
2017-2019, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 232 del 2016;

Ritenuto che la nuova facolta' assunzionale di cui al citato art.1, comma 372, si inserisce nel procedimento assunzionale gia' individuato nell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, disponendo, innovativamente, che lo stesso puo'
attivarsi nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consentendo quindi di procedere all'attivazione delle nuove procedure assunzionali; che, conseguentemente, le suddette procedure assunzionali sono regolate secondo le stesse modalita' previste
dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 117 del 2016, in particolare per quanto concerne l'adozione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per l'individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento e per la definizione dei criteri e delle priorita' delle procedure assunzionali da avviare;

Ritenuta, conseguentemente, la necessita' di procedere all'adozione di misure di coordinamento con i criteri e le modalita' che regolano le procedure assunzionali di cui al citato decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, mediante l'integrazione dei medesimi criteri e modalita' per l'assunzione di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale autorizzate dall'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Ritenuto che, nell'individuazione dei criteri di priorita', deve darsi rilevanza alle finalita' di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuto, inoltre, che deve darsi rilevanza a modalita' di regolazione delle procedure assunzionali che valorizzino il reclutamento nell'ambito delle graduatorie del Ministero della giustizia, ed in particolare di quella che sara' determinata all'esito del completamento del concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016 tenuto conto del fatto che non risultano vigenti ne' in corso di formazione, presso l'amministrazione della giustizia, ulteriori graduatorie per il medesimo profilo di assistente giudiziario, area funzionale II;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

  1. Al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia diconcerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al comma 1 e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresi' le procedure di assunzione da parte del Ministero di un contingente di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
      2. al comma 2, dopo le parole «n. 117 del 2016» sono aggiunte le seguenti: «e alla data di entrata in vigore della legge 11dicembre 2016, n. 232»;
    2. all'art. 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
    3. «(Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016)»;
    4. dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente:
      «Art. 3-bis (Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016). - 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalita' ed in considerazione della necessita'di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'cosi' determinata:
      1. 600 posti per assistente giudiziario, area funzionale II,fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria che sideterminera' all'esito del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
      2. Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidatiche risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
      3. 200 posti per funzionario giudiziario, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11dicembre 2016, n. 232;
      4. 30 posti per funzionario informatico, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017,emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;
      5. 50 posti per funzionario contabile, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;
      6. 120 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
        I contingenti di cui alle lettere c) e d) saranno oggetto di scorrimento all'esito della rimodulazione della dotazione del relativo profilo»;
    5. all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1,»;
      2. al comma 2 le parole «di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 3 e 3-bis»;
      3. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'art. 3-bis, e' accordata precedenza a quelle relative a concorsi banditi dal Ministero, in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
    6. all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al comma 1, le parole «articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti «articoli 3, 3-bis e 4»;
      2. al comma 3, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a)», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1»;
      3. al comma 5, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1,» e le parole «della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette disposizioni»;
      4. dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        «5-bis. Per il contingente determinato ai sensi dell'art.3-bis, comma 1, lettera a), per il profilo di assistente giudiziario, lo scorrimento della graduatoria che si determinera'all'esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, sara' determinato con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero entro trenta giorni dalla approvazione della graduatoria stessa.
        5-ter. Le procedure di assunzione autorizzate a norma dell'art.1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono disposte,con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero secondo le seguenti tempistiche:
        1. entro il 31 maggio 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contingenti individuati per i profili indicati dall'art. 3-bis, lettere b) ed e);
        2. entro il 30 giugno 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contigenti individuati per i profili indicati dall'art. 3-bis,lettere c) e d);
        3. entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria che si determinera' all'esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, è avviato lo scorrimento della medesima graduatoria»;
        1. all'art. 8, comma 1, dopo le parole «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 3 e 3-bis».

Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2017

 

Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1192