Decreto 20 ottobre 2016 - Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art.1 c2-bis e c2-ter, del d.l. 30 giugno 2016 n. 117 convertito con modificazioni dalla l. 161/2016 nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall’art.1 c2-quater del medesimo d.l.

20 ottobre 2016

 

Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante l’individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall’articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.

 

Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico” e, in particolare, l’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-septies;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento  recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

RITENUTA la necessità di procedere all’individuazione dei criteri e delle modalità che regolano le procedure di assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;

RITENUTO che, nell’attuazione del predetto decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, devono trovare prioritaria considerazione le finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

CONSIDERATE le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità alla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, per lo svolgimento delle procedure di assunzione è autorizzata la spesa nel limite di 5.606.324 per l’anno 2016 e di 33.637.944 annui a decorrere dall’anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto disciplina le procedure di assunzione da parte del Ministero della giustizia (di seguito “Ministero”) di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché le ulteriori procedure assunzionali per il contingente di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge n. 117 del 2016.
  2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive carenze in dotazione organica, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2016, le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali.
  3. Le procedure selettive e per pubblico concorso, per titoli ed esami, sono disposte, a decorrere dal 21 novembre 2016, con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero in relazione ai profili resi disponibili, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del presente decreto e, per quanto compatibile, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2
(Posti e profili disponibili)

  1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all’articolo 1 sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III.
  2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale, prevista nell’ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.
  3. In relazione alle vacanze della dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria alla data di pubblicazione del presente decreto e in considerazione dell’attuazione delle procedure di passaggio dall’Area funzionale II all’Area funzionale III, avviate ai sensi dell’articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, nelle procedure di cui all’articolo 1 è data prevalenza alla copertura di posti in Area funzionale II rispetto a quella in Area funzionale III.

Art. 3
(Ripartizione del contingente)

  1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità nonchè delle disponibilità riscontrate nelle graduatorie vigenti corrispondenti ai predetti fabbisogni, la ripartizione del contingente di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016, è determinata nel modo seguente:
    1. 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità, così ripartiti:
      1. 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2;
      2. 55 per Funzionario informatico, Area funzionale III, fascia retributiva F1;
      3. 30 per Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia retributiva F1;
    2. 800 posti destinati all’assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico del profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, i posti che non trovano copertura con la procedura di scorrimento disposta nel limite del contingente di cui al comma 1, lettera a), possono essere resi disponibili nelle procedure disposte con il bando di cui all’articolo 1, comma 3, ove possibile, ed in ogni caso con le ulteriori procedure di assunzione disposte in attuazione dell’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge  n. 117 del 2016.

Art. 4
(Criteri per l’individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento)

  1. Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate tra quelle in corso di validità per concorsi banditi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se le graduatorie di cui al periodo precedente non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero può individuare anche graduatorie di concorsi banditi da Regioni ed enti locali esclusivamente tramite la predetta Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM.
  2. Nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 1 sono individuate quelle corrispondenti alle fasce economiche e ai profili di cui all’articolo 3, assicurando che i titoli richiesti nei rispettivi concorsi siano comparabili a quelli di accesso ai profili dell’amministrazione giudiziaria resi disponibili ai sensi del presente decreto.
  3. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall’articolo 3, è accordata precedenza a quelle in corso di validità di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.

Art. 5
(Modalità e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie vigenti)

  1. Le graduatorie dalle quali il Ministero è autorizzato a procedere allo scorrimento sono individuate con uno o più provvedimenti del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Con i medesimi provvedimenti è altresì determinato l’ordine di priorità di scorrimento sulla base dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4.
  2. Il Ministero invia all’amministrazione interessata la richiesta di scorrimento della graduatoria individuata ai sensi del comma 1, indicando anche il termine entro il quale rendere il relativo consenso.
  3. Con il consenso di cui al comma 2, si determina la completa utilizzabilità della graduatoria sino all’esaurimento dei posti resi disponibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
  4. Nel caso di mancato riscontro nel termine di cui al comma 2 o nel caso di insufficienza della graduatoria si procede allo scorrimento delle altre graduatorie, secondo l’ordine di priorità determinato ai sensi del comma 1.
  5. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma della predetta disposizione.
     

Art. 6
(Specifici titoli preferenziali)

  1. Fatti salvi i titoli di preferenza previsti in via generale dalla normativa vigente, nelle procedure disposte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono individuati i titoli preferenziali di cui all’articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
     

Articolo 7
(Preselezione e modalità di svolgimento delle prove)

  1. Il Ministero si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a cinque volte il numero dei posti banditi. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e può essere gestita con l’ausilio di società specializzate. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
  3. Le materie, le modalità e i tempi di svolgimento della prova preselettiva sono indicati nel bando di concorso.
  4. In considerazione dell’urgenza di garantire la copertura dei posti resi disponibili in relazione alle esigenze organizzative del Ministero, per i profili dell’Area II, possono essere previste forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla.
  5. La prova orale di esame consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando, con l’aggiunta di una conversazione in una lingua straniera.
     

Art. 8
(Costituzione del rapporto di lavoro)

  1. I candidati reclutati con le procedure di cui all’articolo 3 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all’Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.
     

Art. 9
(Ulteriori procedure di assunzione)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle ulteriori procedure assunzionali di cui all’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 117 del 2016.
  2. Le procedure assunzionali di cui al comma 1 sono avviate entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione delle procedure di mobilità di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e sono destinate, in via prioritaria, alla copertura dei profili di Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1; Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; Assistente contabile, Area funzionale II, fascia retributiva F2, ferma la possibilità della destinazione alla copertura di differenti profili in ragione di sopraggiunte esigenze organizzative.
     

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, il 20 ottobre 2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Andrea Orlando

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Maria Anna Madia