Circolare 19 aprile 2018 - Decreto interministeriale 22 dicembre 2017 su determinazione annuale delle risorse destinate a interventi di cui all’art. 73 del d.l. 69/2013

19 aprile 2018


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione

Ai Signori Presidenti di Corte di appello

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Al Signor Segretario Generale della Giustizia amministrativa

Loro sedi


Oggetto: decreto interministeriale 22 dicembre 2017 recante la determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio anno 2017. Circolare recante istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.
 

Premessa

Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2017, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all’erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2017, individuandone i requisiti di attribuzione.

In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che – ammessi allo stage - ne facciano richiesta, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (€ 10.000.000,00, nell’ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell’esercizio finanziario 2017) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.

Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari ad apposita circolare di questa Direzione Generale.

Con la presente circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all’erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipui incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, sia permesso raccomandare alle SS.LL. di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.
 

  1. Presentazione ed eventuale integrazione della domanda

I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito sunteggiate.

Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, svolto nel corso dell’anno 2017, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all’Ufficio giudiziario ove ha svolto lo stage, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda – si ribadisce – da presentarsi esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:

  • le generalità , i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  • la data di inizio del tirocinio, il valore dell’indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario (cosiddetto ISEE-U);
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2018.

Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l’attestazione del valore ISEE-U al CAF, all’INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l’esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.

La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all’Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.

La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa dove è stato svolto il tirocinio (v. infra in caso di pluralità di sedi).  Le domande dovranno essere ricevute da ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.

La domanda produce effetti esclusivamente per la frazione di tirocinio formativo svolta nell’anno solare 2017, anche se esso abbia avuto inizio nel 2016 e/o si sia protratto anche nel 2018.

La presentazione dovrà, sempre a pena di inammissibilità, intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione, salvo imprevisti eventualmente sopravvenienti, è stata allo stato concordata con l’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del Dipartimento per gli Affari di Giustizia per il numero del 23 aprile 2018, Serie Generale (di modo che, in questo caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande verrebbe a scadere il 23 maggio 2018).

La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio.

In caso di domanda incompleta, gli Uffici giudiziari presso cui è stato svolto il tirocinio assegneranno, per una sola volta, al richiedente un termine perentorio per l’integrazione, precisando i dati ed i documenti mancanti. Tale ultimo termine non potrà cadere in data successiva al decimo giorno dalla scadenza dell’iniziale termine per la presentazione domanda (e, pertanto, secondo il cronoprogramma accennato, non oltre il 4 giugno 2018, date le festività che cadono nei giorni 2 e 3 giugno).

L’omessa integrazione, nel termine assegnato, determina la decadenza dal diritto a godere del beneficio.
 

  1. Trasmissione dai singoli uffici giudiziari ai Capi di Corte. Invio dei dati validati al Ministero

Gli Uffici giudiziari di primo grado della giustizia ordinaria trasmetteranno, come appresso specificato, al competente Ufficio di Corte (Corte di Appello e relativa Procura Generale, rispettivamente per gli Uffici giudicanti e requirenti) le domande di borsa di studio per l’anno 2017, comprensive degli allegati.

I Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e il Consiglio di Stato provvederanno alle medesime incombenze mediante invio al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

La Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale (per i propri rispettivi tirocinanti), tutti i suddetti Uffici di secondo grado della giustizia ordinaria e il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa trasmetteranno a questo Ministero – entro il termine perentorio del 12 giugno 2018 – i soli dati necessari per formare la graduatoria, immettendoli nell’apposito applicativo “Tirocini formativi” fornito dalla DGSIA.

La trasmissione, da parte dei soggetti di cui al capoverso che precede, a questa Direzione dei singoli nominativi, con indicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa, costituisce atto di formale validazione di ciascuna richiesta, equipollente all’attestazione della sua ammissibilità e di esistenza dei presupposti per il conseguimento della borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili.

Si richiama pertanto l’attenzione delle SS.LL. sulla precisa consistenza dei requisiti di ammissione al tirocinio previsti dall’art. 73, cit. e sui requisiti di ammissibilità della richiesta di borsa di studio previsti dall’art. 2 del decreto interministeriale menzionato (oltre a quanto sopra chiarito in merito alla attestazione ISEE-U).

Non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).

L’immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del software dedicato “Tirocini Formativi”, predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare.

Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l’uso del software, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (tirocini2017@giustizia.it), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.

Secondo le indicazioni della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il 10 maggio 2018, avverrà l’avvio in esercizio del suddetto applicativo. Quindi a partire da tale ultima data sarà possibile l’inserimento – anche progressivo e non simultaneo – dei dati per l’erogazione della borsa di studio da parte della Corte di Cassazione e della relativa Procura Generale, delle Corti d’Appello e delle relative Procure Generali e del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incombente.

In tale direzione, sia permesso anche ribadire che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante tale applicativo.
 

  1. Criteri essenziali di riferimento

Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:

  1. I periodi di sospensione dell’attività di stage (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell’Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che verrà però considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
  2. Al solo fine di garantire omogeneità di trattamento a tutti i tirocinanti e tenuto conto dell’ottemperanza data, ai soli fini della provvisoria esecuzione del dictum, da questa Amministrazione all’ordinanza del TAR del Lazio n. 256/2017, il mutamento in itinere della sede di svolgimento del tirocinio formativo verrà considerato non ostativo rispetto all’erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l’onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di stage svolto continuativamente. In casi di tal fatta, si formula tuttavia espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto, in caso di futura mancata conferma della predetta statuizione cautelare del TAR in sede di merito.
  3. In tutti i casi di eventuale interruzione in itinere dello stage o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell’ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 2, comma 9 del decreto). Resta fermo il diritto all’erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
  4. La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l’erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.
     
  1. La graduatoria finale

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l’invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, il 2 luglio 2018), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.

L’atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali.

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L’accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, formata, a norma dell’articolo 3 del decreto citato, in base al valore crescente dell’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un’unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di stage svolto, computato su base giornaliera.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale, agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all’articolo 73, comma 1, cit., nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.

Roma, 19 aprile 2018

Il Direttore generale