Magistratura onoraria - Indennità di udienza – equiparazione, ai fini degli emolumenti riconoscibili per i giudici onorari, alle modalità di svolgimento di udienze civili a trattazione scritta – Sussiste

provvedimento 28 gennaio 2021

Magistratura onoraria - Indennità di udienza ex art. 4 d.lgs. 273/1989 ai sensi dell’art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020 e dell’art. 32-ter d.l. 137-20, conv. con mod. dalla l. 176/2020 – equiparazione, ai fini degli emolumenti riconoscibili per i giudici onorari, alle modalità di svolgimento di udienze civili a trattazione scritta – Sussiste 

Circolare 28 gennaio 2021 - Magistratura onoraria - Regime dell’indennità di udienza all’art. 4, dlgs 273/1989 a seguito dell’art. 221, c. 4, del dl 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020 e dell'art. 32-ter, dl 137/2020, conv con mod. dalla l. 176/2020

 

L’art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari) rende chiara l’equiparazione, alle udienze civili c.d. in presenza, della particolare modalità di trattazione processuale di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020, la quale ad ogni effetto deve aversi per espletata, e rilevante ai fini della spettanza della indennità di udienza ex art. 4 comma 1, d.lgs. 273/89, per il magistrato onorario che la disponga.

Con riguardo alla doppia indennità di cui al comma 1-bis del medesimo art. 4, d.lgs. 273/1989, in assenza di diversi elementi normativi non vi è motivo per escluderne la debenza anche in caso di trattazione scritta dell’udienza, alle condizioni già previste per legge, fermo il limite di due indennità di udienza giornaliera - ai cui fini non rileva il numero di procedimenti trattati, ma solo il tempo di complessiva durata dell’impegno di udienza, ove superiore a 5 ore. Poiché anche in tal caso le modalità di attestazione della durata dell’udienza devono risultare da elementi dotati di fede pubblica, in assenza di verbale redatto dal cancelliere ovvero di attestazione oraria dal dirigente di cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la globale durata delle udienze, si farà riferimento a quanto risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere, ai fini della corretta liquidazione dell’indennità dovuta.

Le trattazioni disposte con la modalità cartolare in esame non potranno, in ogni caso, superare il limite delle udienze tabellarmente previste per il singolo magistrato onorario.


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