Circolare 28 gennaio 2021 - Magistratura onoraria - Regime dell’indennità di udienza all’art. 4, dlgs 273/1989 a seguito dell’art. 221, c. 4, del dl 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020 e dell'art. 32-ter, dl 137/2020, conv con mod. dalla l. 176/2020

28 gennaio 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Il Direttore generale

 

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello

 

OGGETTO: Regime dell’indennità di udienza di cui all’art. 4, d.lgs. 273/1989 a seguito dell’art. 221, comma 4, del d.l. nr. 34/2020, conv. con mod. dalla l. nr. 77/2020, recante “Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale” e dell’art. 32-ter, d.l. n. 137/2020, conv. con mod. dalla l. nr. 176/2020, in tema di “Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari”.

 

Sono pervenute a quest’Ufficio note di organismi associativi della magistratura onoraria, volte ad ottenere chiarimenti sulla portata dell’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 e sulle relative ripercussioni in ordine ai compensi del magistrato onorario, con particolare riguardo alla questione di un’analogia di trattamento rispetto al regime dell’udienza c.d. cartolare, già disciplinata dall’art. 83 comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020.

Tanto premesso, si osserva in via sistematica che:

  • il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (e s.m.i.) all’art. 83, comma 7, lett. h), prevedeva con vigenza fino al 30.6.2020, quale misura adottabile dal capo dell’Ufficio, “lo svolgimento di udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;
  • l’art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77 - senza modificazioni per la parte di interesse, salva la vigenza prorogata fino al 31.12.2020 (per effetto del d.l. 83/2020, conv. con mod. dalla l. 124/2020, come mod. dal d.l. 125/2020, stante il combinato di-sposto del comma 2 del citato art. 221 con i commi da 3 a 10 del medesimo articolo), ha previsto che“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedi-mento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;
  • l’art. 4, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e s.m.i. - applicabile ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - àncora la corresponsione dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un’ulteriore indennità qualora il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore, e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall’attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

 

Su tale quadro normativo si innesta l’art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (rubricato Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari), il quale testualmente dispone che 1. Al fine della corresponsione dell’indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Come chiarito da questa Direzione Generale (in riferimento alle fattispecie di cui all’art. 83, comma 7, lett. f) e h) del d.l. 18/2020) con circolare prot. DAG n. 60009U del 9 aprile 2020 (già trasmessa agli Uffici tramite il Foglio d’Informazione nr. 2/2020 e che per comodità si ri-acclude come allegato1),“le attività svolte dai giudici onorari, in favore dei quali sia prevista l’erogazione di un compenso commisurato all’udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), sia esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 16 aprile al 30 giugno 2020) devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie”.

Tanto premesso, dalla lettura coordinata delle norme in esame si evince l’inequivoca equiparazione della “modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta”, di cui all’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, con la modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, ai fini della spettanza dell’indennità di udienza di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. 273/1989.

L’art. 32-ter d.l. 137/2020 fuga dunque ogni dubbio paventato dalle associazioni di categoria, circa la non configurabilità come “udienza” della particolare modalità di trattazione di cui all’art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, la quale deve invece ritenersi- ad ogni effetto - (pur in “sostituzione” della canonica trattazione in presenza) espletata e suscettibile di rilevanza economica per il magistrato onorario che la disponga.

L’esame sistematico del contesto normativo rende infatti evidente come:

  • la locuzione “le udienze civili sono sostituite” (cfr. art. 221, comma 4, cit.) va riferita non all’udienza in senso tecnico-giuridico bensì a quella fisica, caratterizzata dalla presenza dei difensori delle parti innanzi al giudice, quale unità spazio-temporale di celebrazione processuale, la quale viene appunto sostituita da - nel senso di “espletata tramite” - un’udienza telematica/cartolare;
  • lungi dal risultare soppressa un’attività di ordine processuale, si attiva un meccanismo per cui il giudice, che si avvalga di tale trattazione, deve provvedere “entro i successivi cinque giorni”, previa verifica dunque dell’avvenuto deposito delle note delle parti (nel termine assegnato, rispetto al giorno di originaria fissazione dell’udienza), in difetto delle quali adotterà le statuizioni di cui al primo comma dell’art. 181 c.p.c.; e ciò, in termini che - anziché smentire la tenuta di un’udienza (sia pure “ficta”), la confermano, laddove evidenziano la necessità di provvedere al suo esito (vd. sempre art. 221, comma 4, d.l. 34/2020).

 

Non può che concludersi che il legislatore ha inteso disciplinare lo svolgimento del processo secondo modalità analoghe a quelle invalse per la c.d. udienza a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83 comma 7, lett. h) d.l. 18/2020, e che la fattispecie dell’art. 221 comma 4, d.l. 34/2020, al di là della terminologia adoperata, sia identica quanto agli effetti, nel senso che il deposito telematico di note, lungi dall’implicare una “eliminazione” dell’udienza tiene luogo della sua celebrazione in presenza, pur tuttavia sovrapponendosi, in tutto e per tutto, ad una modalità di trattazione “ordinaria”.

Quanto all’asseverazione della attività di udienza, ai fini delle indennità del caso, nonché della eventuale cumulabilità delle indennità di cui al comma 1 e comma 1 bis dell’art. 4, d.lgs. 273/1989, va ribadito che in considerazione del peculiare modo di fissazione di siffatta trattazione (rimesso allo stesso giudicante, con comunicazione alle parti fino a trenta giorni prima la data dell’udienza già fissata), va ribadito che “ai fini della liquidazione dell’indennità di udienza ai magistrati onorari di tribunale, sia idoneo un documento proveniente dall’Ufficio giudiziario e, nella specie, l’attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell’udienza “a trattazione scritta” in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di autocertificazione ..” (cfr. circolare DAG prot. 60009.U del 10 aprile 2020).

È evidente, poi, che il giorno di riferimento sia quello in cui si sarebbe dovuta celebrare l’udienza in presenza (dovendosi mantenere, secondo l’impianto dell’art. 221, co. 4, la data di udienza fissata ab origine) e non quello in cui il magistrato adotti il provvedimento, in quanto il dato normativo (art. 4 d.lgs. 273/1989) àncora la corresponsione dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”.

Va inoltre rammentato che l’indennità di cui al comma 1 bis, medesimo art. 4, d.lgs. 273/1989, resta dovuta qualora “il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore”.

È opinione di quest’Ufficio - in assenza di qualsiasi dato testuale o sistematico-teleologico militante per il contrario - che l’emolumento di cui al predetto comma 1bis, lungi dal venire eliminato rispetto alla fattispecie processuale di cui all’art. 221 comma 4, d.l. 137/2020, sia pur implicitamente richiamato (e dunque persistente) nell’assetto dell’art. 32-ter, d.l. 137/2020, poiché questa norma parifica tale peculiare modalità di tenuta dell’udienza, ai fini dell’indennità di cui al comma 1 dell’art. 4, d.lgs. 273/1989, e il comma 1bis di quest’ultima disposizione si rifà, a sua volta, alle attività di cui al primo comma dell’art. 4; inoltre, la previsione del comma 2 dell’art. 32-ter, d.l. 137/2020, nel blindare gli oneri di spesa connessi a tale modalità di trattazione, nulla dice in ordine alla indennità “suppletiva” di cui all’art. 4 , co. 1bis (il cui eventuale riconoscimento non potrà dunque comportare, del pari, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica), lasciandone intendere la piena vigenza alle condizioni già previste dal d.lgs. 273/1989. 

Tale ricostruzione risulta altresì condivisa dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero, con nota prot. LEG n. 559.U del 20.1.2021.

Riannodando i punti salienti della questione, va evidenziato che a) la liquidazione della doppia indennità di udienza è ammissibile anche nel caso di udienza a trattazione scritta (con il limite di due indennità di udienza giornaliera; b) in tale prospettiva, non rileva il numero di procedimenti trattati, ma solo il tempo di durata complessiva dell’impegno di udienza, se superiore a cinque ore (vd. nota prot. DAG 125077.U del 5.8.2020, allegato 2); c) anche in tal caso, le modalità di attestazione della durata dell’udienza cartolare debbono agganciarsi ad elementi aventi fede pubblica, con esclusione dunque dell’autocertificazione da parte del magistrato onorario: pertanto, in assenza del verbale di udienza redatto dal cancelliere, ovvero di un’attestazione oraria da parte del dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la durata globale delle udienze, occorrerà far riferimento alla durata dell’udienza risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere ai fini della corretta liquidazione dell’indennità spettante (vd. sempre nota prot. DAG n. 125077.U del 5.8.2020, all. 2).

Va infine richiamata l’attenzione sul fatto che la modalità gestionale dell’udienza in esame - proprio poiché equiparabile, sia pure in un contesto emergenziale, ad un’attività processuale ordinaria - deve contemperarsi con gli ordinari strumenti operativi e quindi col numero delle udienze tabellari previste nel Tribunale di servizio, al fine di evitare strumentalizzazioni di una siffatta modalità di “chiamata” dell’udienza.

Il singolo magistrato onorario avrà dunque cura di rispettare, nel disporre la “sostituzione” delle udienze con il deposito delle note scritte, ex art. 221 comma 4, del d.l. 34/2020, le udienze tabellari già in carico sul proprio ruolo. Ciò, in quanto tale modalità di trattazione non potrebbe in ogni caso comportare maggiori oneri di spesa, essendo i fondi devoluti alla remunerazione dei magistrati onorari calibrati sulla situazione “ordinaria”, come del resto desumibile dal disposto di cui all’art. 32-ter, comma 2, d.l. 137/2020.

All’uopo, si sensibilizzano i capi degli Uffici giudiziari a voler prestare opportuna vigilanza sulle modalità di riorganizzazione delle udienze da parte dei magistrati onorari e sulla corrispondenza con i previsti criteri tabellari.

Possono in conclusione trarsi i seguenti principi di rilievo:

  • ai fini della remunerazione della magistratura onoraria, secondo le disposizioni dell’art. 32-ter, d.l. 137/2020, le attività processuali svolte con la modalità di cui all’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, sono equiparate a quelle tenute nell’ambito di udienze civili in presenza;
  • resta possibile la corresponsione della doppia indennità, ai sensi dei commi 1 e 1bis, dell’art. 4, d.lgs. 273/1989, ai presupposti e condizioni ivi previsti;
  • ai fini del riscontro della durata dell’attività processuale (in vista dell’art. 4, comma 1bis, d.lgs. 273/1989), valgono i chiarimenti già resi da questa Direzione generale con riguardo alla trattazione cartolare di cui all’art. 83, co. 7, lett. h), dl. 18/2020 (vd. allegati 1 2), con riguardo all’attestazione oraria da parte del dirigente di cancelleria o alla necessaria redazione di un verbale a cura dello stesso magistrato onorario;
  • le trattazioni disposte con la modalità di cui all’art. 221 comma 4, d.l. 34/2020, non potranno in ogni caso superare il limite delle udienze tabellarmente previste per il magistrato onorario. 

 

Roma, il 28 gennaio 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo