Magistratura onoraria - artt. 83 e 119, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e art. 36, decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 – modalità di determinazione del contributo economico - Rinvio a circolare prot. DAG 60009.U del 9.4.2020

provvedimento 13 luglio 2020

Circolare 9 aprile 2020 - Artt. 83 e 119 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) - Compensi per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico. Art. 36 D.L. 23/2020

Circolare 2 aprile 2020 - Art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. Concessione contributo economico - magistrati onorari
 

Secondo l’interpretazione dell’art. 83, decreto legge 18/2020 invalsa nella circolare di questa Direzione Generale del 10 aprile 2020, il provvedimento di effettiva sospensione che giustifica il pagamento del contributo di cui al citato art. 83 anche per il periodo successivo all’11 maggio 2020, si collega all’adozione di provvedimento organizzativo dei capi degli uffici giudiziari, secondo le modalità di cui al sesto comma del medesimo art. 83 (che disponga il rinvio delle udienze in base al settimo comma lett. g); pertanto, l’adozione di tale misura costituisce, anche per i magistrati onorari che, quali vice procuratori onorari prestino servizio presso gli uffici di procura, requisito sufficiente per il pagamento del contributo straordinario, senza che sia richiesta l’adozione - da parte del Procuratore della Repubblica - di alcun ulteriore provvedimento, avendo il legislatore, in vista dell’uniformità delle modalità organizzative su un più esteso ambito territoriale, espressamente previsto che da parte dei capi degli uffici giudiziari “le misure siano adottate di intesa con il Presidente della Corte di appello e con il Procuratore generale presso la Corte di appello dei rispettivi distretti” (comma 6, ultimo periodo, art. 83 cit.).


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