Circolare 2 aprile 2020 - Art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. Concessione contributo economico - MAGISTRATI ONORARI

2 aprile 2020

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

 

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Procure generali della Repubblica

 

OGGETTO: Art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. Concessione contributo economico.

L’art. 119 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Cura Italia, in corso di conversione, ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico, talune misure destinate ai magistrati onorari in servizio.

La norma prevede: 1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.  3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma, la stessa fa riferimento ai magistrati onorari “di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il riferimento agli artt. 1 e 29 del d. lgs. n. 116/2017 consente di includere nella norma sia la nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dallo stesso decreto legislativo, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (art. 1 d. lgs. n. 116/2017), sia quei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che siano stati confermati ai sensi del d. lgs. n. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO).

Il tenore letterale della norma e la circostanza che siamo in presenza di una norma di spesa pubblica, non consente una interpretazione estensiva, in via analogica, a tutte le restanti categorie di magistrati onorari o figure ausiliarie non espressamente contemplate dalla norma (per esempio,  giudici ausiliari di corte d’appello, di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

La norma si applica ai magistrati onorari sopra specificati con l’unico presupposto che gli stessi siano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge del 17 marzo 2020: dunque, sono esclusi tutti coloro che siano cessati dal servizio in data anteriore al 17 marzo 2020, ma che erano ancora in servizio al momento dell’inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie.

Adempimenti del funzionario delegato:

  1. Ammontare del contributo

L’art. 119 introduce un contributo fisso mensile, pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La concessione del contributo economico in questione è prevista per un periodo massimo di tre mesi parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Ne consegue che un primo accertamento è collegato alla effettiva durata del periodo di sospensione, in quanto la concessione dello stesso per un periodo di tre mesi è subordinata alla maggiore (o quantomeno pari) durata dell’effettivo periodo di sospensione.

Relativamente alla effettiva durata del periodo di sospensione, l’art. 83 del D.L. 18 del 2020 struttura in maniera variegata la sospensione delle attività giudiziarie. Salvi ulteriori interventi normativi, il primo comma della norma prevede un periodo di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, valido su tutto il territorio nazionale; per il successivo periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 la legge attribuisce ai capi degli uffici giudiziari l’onere di disciplinare lo svolgimento delle udienze civili e penali, con la possibilità (comma 7, lett. g) di disporre il rinvio delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020.

Ai fini della quantificazione complessiva del contributo da destinare a ciascun magistrato onorario occorrerà che il funzionario delegato tenga presente:

  • di un primo periodo di sospensione valido su tutto il territorio nazionale dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
  • e, per la restante parte, dei periodi di sospensione eventualmente disposti dai capi degli uffici giudiziari; tale circostanza imporrà una verifica da compiersi su ciascun ufficio giudiziario.
     
  1. Requisiti soggettivi per la fruizione del contributo.

Il secondo comma dell’art. 119 ha introdotto dei requisiti soggettivi che riguardano ciascun magistrato onorario, posto che “Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto”.

Pertanto, requisito per la concessione del contributo consiste nel fatto che il magistrato onorario non deve essere percettore di reddito da lavoro dipendente, sia pubblico che privato, ovvero di trattamento pensionistico (pur sempre collegato all’attività di lavoratore subordinato).

Il contributo, inoltre, è incompatibile con ogni altro intervento di sostegno al reddito disposto dallo stesso decreto legge n. 18 del 2020, comunque denominato.

Nell’ambito dell’attività istruttoria posta in essere da ciascun funzionario delegato, stante la necessità di un celere pagamento della prestazione, l’accertamento dei suddetti requisiti può essere demandato ad una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario, il quale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 di non essere dipendente pubblico o privato, anche se in quiescenza, e di non trovarsi nelle condizioni per la fruizione di altri contributi o indennità, comunque denominati, erogati a norma del decreto legge n. 18 del 2020.

 

  1. Modalità di pagamento del contributo

Il quarto comma dell’art. 119 dispone che “Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia”. Il riferimento, pertanto, è fatto al capitolo di spesa n. 1362/01 gestito da questa Direzione generale.

Circa le modalità di pagamento dell’indennità, l’art. 119, terzo comma, del D.L. n. 18 del 2020, nel prevedere la concessione di tale contributo, ha imposto un limite complessivo di spesa pari a 9,72 milioni di euro.

Al fine di provvedere alla ripartizione delle risorse nell’ambito di tale limite di spesa, si pregano le S.V. di comunicare, entro e non oltre il giorno 24 aprile 2020, il numero totale dei magistrati onorari rientranti in una delle categorie disciplinate dagli artt. 1 e 29 del d. lgs. n. 216 del 2017 in servizio alla data del 17 marzo 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it, utilizzando il modello allegato.

Si fa presente, sin da ora, che il contributo economico di cui all’art. 119 del D.L. n. 18/2020 non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF e verrà erogato a ciascun ufficio sulla base delle comunicazioni pervenute entro la scadenza suddetta, con un’unica assegnazione in conto competenza ai funzionari delegati della rete, escludendo la possibilità di richiedere per questo contributo ulteriori fondi in periodi successivi.

Pertanto:

  • gli ordini di accreditamento saranno erogati distintamente dalle aperture di credito quadrimestrali disposte ai sensi della circolare di questa Direzione generale inviata con prot. DAG n. 244397.U del 20/12/2019;
  • le comunicazioni inerenti l’erogazione del contributo economico ex art. 119, comprese le eventuali integrazioni e/o rettifiche a note precedentemente inviate dai funzionari delegati (con esplicita indicazione della comunicazione che intendono sostituire), dovranno essere inviate entro il 24 aprile 2020 con nota distinta dalle richieste di fabbisogno per il II quadrimestre a valere sul capitolo 1362/01 aventi scadenza il prossimo 10 aprile 2020.

Da ultimo, si invitano i funzionari delegati a trasmettere a questa Amministrazione, entro e non oltre il 2 ottobre 2020, le eventuali richieste di riduzioni degli ordini di accreditamento già emessi per l’erogazione del contributo all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it, qualora l’apertura di credito disposta a favore dell’ufficio richiedente dovesse risultare in eccesso rispetto alle consuntivazioni scaturenti dall’attività istruttoria. Le richieste tardive di riduzione degli ordini di accreditamento, oltre la data suddetta, non potranno essere evase dall’ufficio contabilità, considerate le scadenze contabili a cui l’Amministrazione deve far fronte con la chiusura dell’esercizio finanziario al 31.12.2020, al fine di evitare che le somme rimaste inutilizzate costituiscano economie di bilancio.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si resta in attesa delle comunicazioni richieste.

Roma, 2 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo