Servizi di cancelleria - Annotazioni ex art. 2655 c.c. - obblighi del Cancelliere - prenotazione a debito ex art. 16, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 347 del 31.10.1990 - Esclusione

provvedimento 14 febbraio 2020

In tema di annotazioni di atti soggetti a trascrizione, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990, e di possibilità di prenotazione a debito delle relative imposte (prevista per le trascrizioni dall’16 del d.lgs. n. 347 del 1990, secondo le modalità operative già indicate nella circolare prot. DAG 68357.U del 15.5.2008), non spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, trattandosi di soggetto non ricompreso nel novero dei pubblici ufficiali tenuti a tale adempimento; sul cancelliere incombe, invece, l’obbligo di richiedere la trascrizione per gli atti e i provvedimenti ricevuti o ai quali abbia comunque partecipato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990.

L’onere di richiesta dell’annotazione sarà “a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali” (diversi dal cancelliere) “che hanno ricevuto o autenticato l’atto”, secondo quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 347 del 1990.