Provvedimento 14 febbraio 2020 - Annotazione ex art. 2655 c.c. – obblighi del cancelliere - prenotazione a debito ex art. 16, comma 1), lett. c), del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 - esclusione

14 febbraio 2020


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino
(rif. nota prot. n. 17343/S/18)

e, p.c., all’Ispettorato generale
 

Oggetto: Annotazione ex art. 2655 c.c. – obblighi del cancelliere – prenotazione a debito ex art. 16, comma 1), lett. c), del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 – esclusione.
Rif. prot. DAG n. 192047.E dell’1.10.2018, n. 164513.U del 21.8.2019 e n. 230211.E del 2.12.2019.

Con nota prot. n. 17343/S/18 (prot. DAG n. 192047.E dell’1.10.2018 – allegato 1), codesta Corte di appello ha trasmesso le segnalazioni di alcuni Presidenti dei tribunali del distretto con cui si fa presente che alcuni Conservatori dei registri immobiliari hanno rifiutato di eseguire le annotazioni previste dall’articolo 2655 del codice civile con contestuale prenotazione a debito delle relative imposte. Secondo quanto riferito dagli uffici del distretto, “il diniego manifestato dai Conservatori dei registri immobiliari è stato motivato dalla considerazione che l’art. 16, comma 1), lett. c), del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990, prevede espressamente la prenotazione a debito esclusivamente per le trascrizioni e non anche per le annotazioni”.

Ciò posto, considerata la competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate nella materia delle trascrizioni, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG n. 164513.U del 21.8.2019, ha proposto all’Agenzia formale interpello per verificare quali siano gli obblighi a cui è tenuto il cancelliere rispetto alle annotazioni previste dall’articolo 2655 del codice civile.

Nel formulare tale richiesta, il predetto ufficio ha premesso che, con circolare prot. DAG n. 68357.U del 15.5.2008, emanata d’intesa con l’Agenzia del territorio, erano stati forniti chiarimenti in tema di trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali nei registri di pubblicità immobiliare, prevedendosi, nelle ipotesi di trascrizioni da eseguirsi ad opera della cancelleria nei casi in cui le parti avevano omesso il versamento spontaneo delle spese, che “Per il combinato disposto dell’art. 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.lgs 347/90, entro trenta giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione se questa è prevista” (ora 120 giorni – termine modificato dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015), “il cancelliere ha l’onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato. Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l’abrogazione dell’art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall’art. 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 347/90, “senza previo pagamento dell’imposta” e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e 1’imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari”.

Tenuto conto poi della formulazione degli articoli 2654 e 2655 del codice civile e della funzione di pubblicità accessoria rivestita dalle annotazioni, che postulano “l’adempimento della formalità principale, permettendo di accrescere la conoscibilità dell’atto annotato”, la Direzione generale della giustizia civile ha chiesto all’Agenzia delle entrate se anche per le annotazioni di domande o atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990 possa trovare applicazione l’istituto della prenotazione a debito delle relative imposte previsto per le trascrizioni dall’16 del d.lgs. n. 347 del 1990, secondo le modalità operative già indicate nella richiamata circolare del 15.5.2008, ovvero se debba richiamarsi la disciplina prevista espressamente per le annotazioni dall’articolo 15 del medesimo decreto legislativo (in forza del quale “Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri”), con successiva riscossione da parte degli uffici territorialmente competenti.

Con nota prot. DAG n. 230211.E del 2.12.2019, l’Agenzia delle entrate - Divisione contribuenti, ha risposto all’interpello in esame evidenziando quanto segue:

  • l’art. 7 del d.lgs. n. 374 del 1990 disciplina i “termini per le annotazioni” e, in proposito, dispone che “Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto”;
  • dal tenore letterale di tale norma “appare evidente che tra i soggetti obbligati a richiedere le formalità di annotazione suddette non figurano i cancellieri, obbligati invece, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, a richiedere le formalità di trascrizione per gli atti da essi ricevuti o ai quali abbiano partecipato”;
  • dunque, “nella disciplina positiva, in sostanza, manca una espressa previsione normativa per configurare un obbligo del cancelliere alla richiesta di dette annotazioni e affinché possa trovare applicazione l’istituto della prenotazione a debito – di cui al citato art. 16 – anche per le annotazioni in argomento”;
  • quanto alla possibilità di applicazione della disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 374 del 1990 (che prevede l’esecuzione di formalità da parte di “pubblici ufficiali” in virtù di “un obbligo loro imposto per legge” senza previo pagamento dell’imposta), la Direzione centrale dei servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare (consultata dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate) ha ritenuto che “per individuare tali «pubblici ufficiali» obbligati per legge alla richiesta di annotazione occorre fare riferimento all’articolo 7 del d.lgs. n.374 del 1990 il quale individua i soggetti tenuti alle annotazioni utilizzando la locuzione «altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto»; invero, tale locuzione sembrerebbe riferibile ai soli pubblici ufficiali che hanno formato, rogato o autenticato atti negoziali e ciò in quanto non pare attribuibile ad essa, nel contesto dell’art. 7, un significato diverso da quello del comma 1 del precedente articolo 6 che individua, tra gli altri, i pubblici ufficiali tenuti alla trascrizione. In tal senso, quindi, tra i pubblici ufficiali tenuti alle annotazioni non pare possano annoverarsi i cancellieri, i quali pertanto non potrebbero neanche avvalersi del regime disciplinato dal richiamato articolo 15 che prevede, per detti pubblici ufficiali obbligati per legge, l’esecuzione della formalità senza previo pagamento dell’imposta”;
  • di conseguenza – conclude l’Agenzia delle entrate – “notai ed altri pubblici ufficiali (riceventi o autenticanti) hanno l’obbligo di richiedere le formalità di trascrizione di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 347 del 1990 e le formalità di annotazione previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile richiamati dall’articolo 7 del medesimo d.lgs. entro il termine di 30 giorni dalla data dell’atto. I cancellieri, invece, hanno l’obbligo di richiedere la trascrizione, per gli atti e provvedimenti da essi ricevuti o ai quali abbiano comunque partecipato, entro il termine di 120 giorni dalla data dell’atto o della sua pubblicazione ove prescritta, mentre alcun obbligo incombe loro per la richiesta di annotazioni. In coerenza con tale impostazione, nella prassi è sostanzialmente diffusa la mancanza di simili richieste di annotazioni da parte dei cancellieri”.

Ciò posto, sulla base del parere reso dall’Agenzia delle entrate, non spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, trattandosi di soggetto non ricompreso nel novero dei pubblici ufficiali tenuti ad eseguire tale adempimento; sul cancelliere incombe, invece, l’obbligo di richiedere la trascrizione per gli atti e i provvedimenti ricevuti o ai quali abbia comunque partecipato, secondo quanto espressamente dispone l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990. L’onere di richiesta dell’annotazione sarà “a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali” (diversi dal cancelliere) “che hanno ricevuto o autenticato l’atto”, secondo quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 347 del 1990.

Roma, 14 febbraio 2020 

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo