Consulente tecnico d’ufficio - Formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nella formulazione in vigore prima della novella introdotta dal d.l. n. 59/2016) – Poteri del presidente del tribunale

provvedimento 5 marzo 2019

Premesso quanto già osservato in termini generali con la circolare prot. DAG n. 7288.U dell’11 gennaio 2018, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, il capo dell’ufficio giudiziario che riceva dal Consiglio del competente ordine professionale gli elenchi dei professionisti “disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili” deve limitarsi a formare l’elenco e trasmetterlo ai giudici dell’esecuzione “unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi” (contenenti l’indicazione delle “specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”).

La precedente formulazione della norma in esame, infatti, non attribuiva al presidente del tribunale alcun potere di effettuare verifiche o valutazioni in merito all’idoneità dei singoli professionisti dichiaratisi disponibili a svolgere l’attività di delegato alle operazioni di vendita.

 

 


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