Circolare 11 gennaio 2018 - Formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. – Indicazioni operative da seguire nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119.

11 gennaio 2018


Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione gnerale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni


 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale

e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo
(rif. nota DAG n. 224952.U del 29.11.2017)

 

Oggetto: formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. – Indicazioni operative da seguire nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119.

Pervengono a questa Direzione generale alcuni quesiti volti a chiarire se, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, il Presidente del Tribunale, investito della richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.), debba – nella ricorrenza dei prescritti requisiti – provvedere alla nuova iscrizione.

Attenendo il quesito in esame all’interpretazione di una normativa di nuovo conio, si rende necessario, anche al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari, fornire alcune indicazioni operative da valere fino all’emanazione del decreto ministeriale sopra richiamato.

Invero questa Direzione generale – d’intesa anche con l’Ufficio legislativo – ritiene che, allo stato, sia possibile procedere a nuove iscrizioni nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (e per un periodo di 12 mesi), “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Come noto, tale ultima disposizione prevedeva che “Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. (…) Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. (…)”.

Se dunque – all’interno del citato periodo – le operazioni di vendita continuano ad essere legittimamente delegate a uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali e formati secondo le modalità previgenti, non può negarsi la possibilità di procedere – in presenza dei prescritti requisiti – a nuove iscrizioni. Tanto più che, in ogni caso, decorso un anno dall’emanazione del predetto decreto ministeriale, la possibilità (anche) per tali professionisti di essere nuovamente nominati sarà ovviamente subordinata alla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di prima formazione e, previa valutazione dell’apposita commissione istituita presso ciascuna corte di appello, all’iscrizione nell’elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi del riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c.

In attesa quindi dell’emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 11 gennaio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati