Magistratura onoraria - Contributo economico di cui all’art. 119 D.L. 17.3.2020 n. 18 - Ambito soggettivo di applicazione - Requisiti per la fruizione - modalità di pagamento

provvedimento 2 aprile 2020

Circolare 2 aprile 2020 - Art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. Concessione contributo economico - magistrati onorari
 

L’art. 119, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - che ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico ,talune misure in favore dei magistrati onorari di servizio - si riferisce ai “magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”, con definizione da ritenersi dunque comprensiva sia della nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dal medesimo d.lgs. (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), sia dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, confermati ai sensi del d.lgs. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO) purché in servizio alla data di entrata in vigore del 17 marzo 2020, restando invece esclusi tutti i cessati dal servizio in data anteriore al 17 marzo 2020 (pur se ancora in servizio al momento dell’inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie).

Il contributo fisso mensile introdotto dalla predetta disposizione ammonta ad euro 600,00, non concorrenti alla formazione del reddito ai sensi del d.P.R. n. 917/1986, ed è concedibile per un periodo massimo di tre mesi parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83, ricollegandosi dunque la sua erogazione per un periodo di tre mesi alla maggiore (o quantomeno pari) durata dell’effettivo periodo di sospensione. 

Ai fini della “effettiva durata del periodo di sospensione”, vige anzitutto un periodo di sospensione ex lege (art. 83 d.l. 18/2020) dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (n.d.r. successivamente prorogato all’11.5.2020, ex art. 36 d.l. 23/2020), con onere di regolamentazione, nel periodo seguente, dello svolgimento delle udienze civili e penali (e facoltà di differimento delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020), per i capi degli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. g) stesso d.l. 18/2020. Il funzionario delegato del singolo ufficio è quindi tenuto a) considerare un primo periodo di sospensione valido a livello nazionale, b) verificare l’adozione, nel singolo ufficio giudiziario, di misure organizzative da parte dei capi del medesimo ufficio, per il periodo successivo. 

Il contributo in esame è incompatibile con la percezione, da parte del magistrato onorario,  di redditi da  lavoro dipendente, sia pubblico che privato, ovvero di trattamento pensionistico (pur sempre collegato all’attività di lavoratore subordinato), nonché con ogni altro intervento di sostegno al reddito disposto dallo stesso decreto legge n. 18 del 2020, comunque denominato, e l’accertamento di tali requisiti è demandabile, in logica di celerità istruttoria, ad una dichiarazione sostitutiva del medesimo beneficiario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.  

Il quarto comma dell’art. 119 nell’imputare gli oneri derivanti dalla stessa norma alle risorse iscritte nel Programma 1.4 “servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria-Azione magistratura onoraria” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si riferisce al capitolo di spesa n. 1362/01 gestito da questa Direzione generale; lo stesso è erogabile a ciascun ufficio sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 24.4.2020, con un’unica assegnazione in conto competenza ai funzionari delegati della rete, restando esclusa la possibilità di ulteriori fondi in periodi successivi.