Fondo unico di giustizia (FUG) + Corpi di reato - Inoperatività delle norme sul FUG nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca – applicazione delle modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 comma 1-bis disp. att. c.p.p. - Beni confiscati nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia - Competenza dell’autorità giudiziaria procedente

provvedimento 6 febbraio 2024

massime

  • Nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, applicandosi – per effetto di quanto previsto dall’art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - le disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: pertanto, in forza dell’art. 660 c.p.p., nonché dell’art. 181-bis disp. att. c.p.p., quindi in virtù del decreto ministeriale 28 giugno 2023 -“Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell’emissione dell’ordine di esecuzione e dell’intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all’apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall’art. 79 d.lgs. n. 150/2022
     
  • In tali casi, i pagamenti – da operare con le modalità indicate dal decreto ministeriale – sono destinati a confluire al capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, art. 00, “Entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”, associato all’identificativo IBAN (IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00)
     
  • La destinazione di tali pagamenti all’apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca
     
  • La gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia sono regolate dalle norme (riformulate dal d. lgs. n.150/2022) di cui agli artt.  86 disp. att. c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p.; pertanto ogni questione inerente all’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a procedere e alle modalità di liquidazione è devoluta alla giurisdizione.