Circolare 6 febbraio 2024 - Competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito dei processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia. - Rif. Prot. DAG n. 256215E del 21 dicembre 2023

6 febbraio 2024

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO II – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE

 

Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Venezia
ai sig.ri Presidenti di Corte d’appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le corti d’appello
LORO SEDI

e, per conoscenza

al sig. Capo del Dipartimento
al sig. Capo del Dipartimento della transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati


Oggetto: Competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito dei processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia. - Rif. Prot. DAG n. 256215E del 21 dicembre 2023

  1. Codesta Corte d’Appello, con nota prot.n.21626.U del 21 dicembre 2023, ha segnalato alcune criticità operative riscontrate da un ufficio giudiziario del proprio distretto in sede di attuazione dell’art. 86 disp. att. c.p.p. come modificato dalla Riforma Cartabia, chiedendo a quest’articolazione ministeriale di indicare, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, rispetto a quello considerato nella nota del 2.12.2020 della Direzione generale della giustizia civile, la soluzione da adottare in risposta ai quesiti.

Giova premettere che, come reso esplicito nel titolo del quesito, si verte in tema di competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito dei processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011, art. 25 (Codice Antimafia).

In particolare, l’ufficio giudiziario del distretto di Venezia ha sottoposto alla Corte i quesiti di seguito riportati:

  • quale soggetto (giudice o cancelleria) sia competente a delegare le operazioni di vendita;
  • quale giudice debba essere individuato come tabellarmente competente all’esecuzione della misura penale;
  • se le operazioni di vendita (di immobili, aziende o quote societarie) debbano essere delegate ad uno dei professionisti indicati all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.;
  • se debba procedersi alla nomina di un custode e, nel caso, secondo quali criteri; più in generale si chiede di indicare se il rinvio alle modalità di vendita previste dall’art. 591 bis c.p.c. debba intendersi come rinvio sistematico alle norme del codice di procedura civile relative alla gestione del compendio sottoposto al vincolo pignoratizio;
  • secondo quali criteri debba essere fissato il prezzo a base d’asta;
  • con quali modalità debba svolgersi la vendita/liquidazione;
  • come debba essere gestito il ricavato della vendita, ossia, se ci si debba avvalere di Equitalia Giustizia, con versamento su un conto intestato al procedimento e comunicato al Fondo unico giustizia;
  • come debba concludersi la procedura a seguito dell’aggiudicazione, con particolare riferimento: a) alle modalità di stipula dell’atto traslativo e soggetti della stipula; b) alla confisca della somma ricavata, se debba procedersi tramite il Fug; c) alla eventuale restituzione del residuo, se debba procedersi tramite il Fug; d) alla assegnazione delle somme in base alle eventuali cause legittime di prelazione e solo all’esito alla confisca in favore dello Stato;
  • se, in caso di confisca per equivalente, possa/debba essere assegnato un termine al soggetto esecutato per eventualmente provvedere al pagamento della somma fino a concorrenza della quale è disposta la confisca; si chiede, in tal caso, in quale fase e con quali modalità;
  • quali soggetti siano legittimati a far valere eventuali vizi del sub-procedimento di vendita e davanti a quale ufficio giudicante.

Codesta Corte ha soggiunto di aver raccolto i riscontri dei Tribunali di Padova e Venezia e ha posto i quesiti sopra elencati all’attenzione di questa Direzione, chiedendo all’Amministrazione di indicare quale soluzione adottare.

Per quanto occorra, codesta Presidenza, in tema di competenza all’esecuzione delle confische ex art. 86 disp. att. c.p.p., a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n.150/2022, ha prospettato la seguente soluzione:

  • l’Autorità Giudiziaria procedente sarebbe competente per la gestione delle operazioni di vendita dei beni sequestrati nel corso del giudizio e confiscati definitivamente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. “In particolare si ritiene che le operazioni di vendita possano essere delegate a cura del Giudice dell’esecuzione all’Istituto Vendite Giudiziarie (beni mobili o immobili) o a professionista abilitato”;
  • l’attivazione della procedura di vendita, in tesi dinanzi al giudice civile competente per la vendita forzata dei beni oggetto di confisca per equivalente, individuati successivamente, spetterebbe invece al Pubblico Ministero.
  1. Tali i quesiti sottoposti a questa Direzione, si osserva come la soluzione prospettata da codesta Corte attenga specificamente all’individuazione del soggetto competente a delegare le operazioni di vendita dei beni oggetto di confisca e di confisca per equivalente nonché all’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a procedere, in sede esecutiva, alla vendita e/o alla liquidazione dei beni nei casi di confisca in via definitiva o di confisca per equivalente.

Ciò posto, la soluzione presuppone un’attività interpretativa di norme giuridiche procedurali, in particolare dell’art. 86 disp. att. c.p.p., così come riformulato dal d. lgs. n.150/2022, che richiama norme dei codici di rito destinate alla Autorità Giudiziaria medesima, e la cui applicazione è pertanto riservata alla giurisdizione: trattasi all’evidenza di materia che esula dalle attribuzioni dell’Amministrazione in genere, e di questa Direzione Generale nello specifico, attenendo ad un ambito di competenza proprio dell’Autorità Giudiziaria, che la Pubblica Amministrazione non può in alcun modo valicare; ragion per cui, sulla soluzione prospettata da codesta Corte, involgente la individuazione dell’organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione di confisca definitiva di beni e di confisca per equivalente, questa Direzione Generale non ha titolo ad interloquire.

Ciò premesso, per scrupolo di collaborazione, si riporta uno stralcio della Relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” che si spera utile agli scopi intesi da codesto Ufficio.

Dalla lettura della citata Relazione si evince che: “in attuazione dello specifico criterio di delega, con la modifica al comma 1 dell’art. 86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, che hanno dato buona prova di sé in quell’ambito della giurisdizione. Come per la vendita disciplinata in detti articoli, quindi, le cancellerie potranno procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati (come già oggi fanno, avvalendosi dell’istituto all’uopo autorizzato oppure delegarla a professionisti esterni (come prevedono le norme del codice di procedura civile in alternativa alla vendita diretta). Il caso particolare dell’esecuzione della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, viene invece disciplinato nel comma 1-bis dell’art. 86 disp. att. c.p.p., in aderenza alla stessa direttiva di cui alla lett. a). In questo caso si prevede che l’esecuzione della confisca avvenga secondo le modalità proprie dell’esecuzione delle pene pecuniarie. Omissis

La volontà della legge delega [omissis] è di introdurre meccanismi efficaci per l’esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell’ipotesi di cui si è detto. In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per la confisca per equivalente. Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell’adempimento, ove possibile, è d’altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET). Essa è d’altra già prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dal citato art. 735 bis c.p.p.”.

  1. Codesta Corte ha inoltre richiesto a quest’articolazione ministeriale di “indicare quale soluzione adottare per i quesiti proposti dall’Ufficio Giudiziario in premessa”.

Sul punto, giova ribadire che, tra i quesiti formulati dall’ufficio giudiziario distrettuale, quelli indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), e 10) sostanzialmente involgono questioni demandate alla valutazione e ai poteri decisori dell’Autorità Giudiziaria, che non possono essere risolte tramite direttive indirizzate agli Uffici di segreteria del Pubblico Ministero ovvero agli Uffici di cancelleria del giudice, trattandosi dell’applicazione di norme processuali la cui interpretazione è di prerogativa dell’Autorità Giudiziaria.

 Con i quesiti in esame, infatti, sostanzialmente si chiede a questa Direzione Generale un’attività interpretativa delle seguenti norme giuridiche processuali:

  • 86 disp. att. c.p.p., come riformulato dal d. lgs. n.150/2022;
  • 534 bis e 591 bis c.p.c. richiamati dal cit. art. 86 disp. att. comma 1 che disciplina la vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca e applicabili in quanto compatibili;
  • 660 c.p.p. che disciplina anche l’esecuzione della confisca per equivalente (ovvero di beni non originariamente sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca e non individuati successivamente) per effetto del richiamo dell’art. 86 disp. att. co.2. secondo cui l’esecuzione di detto tipo di confisca “si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie”;
  • 104 bis disp. att. c.p.p., nuova formulazione, che disciplina l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca e la tutela dei terzi nel giudizio.

La gran parte dei quesiti formulati dall’Ufficio del distretto di Venezia troveranno la loro fisiologica soluzione in sede di interpretazione e applicazione delle norme sopra richiamate, da parte dell’autorità giudiziaria.

Sempre per spirito collaborativo si intende, tuttavia, di seguito riportare più in dettaglio il quadro normativo di riferimento, senza alcuna pretesa di esaustività:

-art. 86 disp. att. c.p.p., nuova formulazione, disciplina “l’esecuzione delle confische”: “1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili”. 2 bis. “Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente”.

Si rammenti, inoltre, che a norma dell’art. 13 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale: “La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.”

Ne consegue che il compimento delle operazioni di vendita delle cose confiscate può essere delegato ad un istituto all’uopo autorizzato (IVG) o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili[1].

Per risolvere l’annosa questione delle competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali in ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, con la Riforma si è estesa al settore penale la possibilità di delega delle operazioni di vendita già prevista dalle disposizioni degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Come noto, il criterio di delega originava dalla esigenza di “decongestionare” le cancellerie degli uffici giudiziari che sono uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di attività, in tutti i casi nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell’IVG, in forza dell’art. 13 del reg. di esecuzione del c.p.p. o dell’art. 152 del TU spese di giustizia. Questioni delicate si sono poste, ad esempio, per la liquidazione di aziende o quote societarie e problemi analoghi si sono posti anche con riferimento alla liquidazione di beni immobili. In conclusione, con la modifica al comma 1 dell’art.86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.

Giova, inoltre, segnalare che a norma del co. 1 dell’art. 665 c.p.p. (Giudice competente) “Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato” e che il comma 1 dell’art. 676 c.p.p. (Altre competenze) espressamente prevede che “Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine…alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate… In questi casi, il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 co.2.”

Da ultimo, si segnala che l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., nuova formulazione, disciplina l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca e la tutela dei terzi nel giudizio: nei casi in cui la confisca abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo Unico Giustizia, di cui si dirà meglio in seguito, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni . La norma prevede che “con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.

  1. Per quanto attiene specificamente al quesito n. 9) ossia “se, in caso di confisca per equivalente, possa/debba essere assegnato un termine al soggetto esecutato per eventualmente provvedere al pagamento della somma a concorrenza della quale è disposta la confisca; si chiede, in tal caso, in quale fase e con quali modalità”, si ritiene che la norma di riferimento possa pacificamente individuarsi nell’art. 660 c.p.p. nuova formulazione “Esecuzione delle pene pecuniarie” per effetto del rinvio dell’art. 86 disp. att. co. 1-bis, che stabilisce che l’esecuzione della confisca per equivalente “si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie”[2].

A tal proposito, giova segnalare che, grazie al rinvio esplicito contenuto al comma 1-bis del citato art. 86, in presenza di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, le disposizioni operative in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, per far spazio alle disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: in tali casi, pertanto, in forza dell’art. 660 c.p.p., nonché dell’art. 181-bis disp. att. c.p.p., quindi in virtù del decreto ministeriale 28 giugno 2023 -“Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell’emissione dell’ordine di esecuzione e dell’intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all’apposito capitolo istituito allo scopo, anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall’art. 79 d.lgs. n. 150/2022.

Trattasi del capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, art. 00, con denominazione: “Entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”, associato all’identificativo IBAN (IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00); in altri termini, l’utilizzo, ai fini del pagamento, della “piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 2, comma 1, d.m. 28 giugno 2023) e la devoluzione di tali pagamenti all’apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata, ostano alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca. È il caso di segnalare che, per tutti gli aspetti tecnico-informatici legati alle funzionalità dei sistemi operativi posti a disposizione degli Uffici giudiziari, ai fini della generazione dell’avviso di pagamento, potrà essere interpellata la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Inoltre, sebbene sia mutato il quadro normativo di riferimento per l’esecuzione della confisca per equivalente, si reputa utile segnalare, per un approfondimento sulla natura eminentemente sanzionatoria dell’istituto della “confisca penale per equivalente”, la nota m-dg DAG.21.4.2021 n. 0084416.U, da ritenersi sul punto ancora esaustiva e attuale.

Quanto, invece, al quesito indicato al punto n. 7), ossia “come debba essere gestito il ricavato della vendita, ossia, se ci si debba avvalere di Equitalia Giustizia, con versamento su un conto intestato al procedimento e comunicato al Fondo unico giustizia” nonché al quesito indicato al n. 8) come debba concludersi la procedura a seguito dell’aggiudicazione con riferimento ai profili di cui alle “lett. b) confisca della somma ricavata, se debba procedersi tramite il Fug; c) eventuale restituzione del residuo, se debba procedersi tramite il Fug”, trattandosi di fattispecie di confisca penale ordinaria, implicante la vendita a terzi del bene confiscato, la disciplina di riferimento resta individuata nel d.m. 30 luglio 2009, n. 127 (Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia).

L’art 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 prevede che “Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali… affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali Omissis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma”.

A norma dell’art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 143 del 2008, come integrato dalla legge n. 181 del 2008 il Fondo Unico Giustizia è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23: Equitalia Giustizia è quindi, per legge, il soggetto competente, in via esclusiva, a gestire le risorse intestate al Fondo Unico Giustizia.

L'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143 del 2008, come integrato dalla legge n. 181 del 2008, prevede che: “Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte”.

In altri termini, le risorse, somme di denaro e altri valori oggetto di confisca non per equivalente o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali affluiscono al FUG.

Per completezza informativa merita ancora richiamare:

- l’art. 2, del cit. d.m. 30 luglio 2009, n. 127, che disciplina le ipotesi di restituzione delle risorse in caso di revoca della confisca;

- l’art. 5 (Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca) del cit. d.m. 30 luglio 2009, n. 127, il cui co. 2 prevede che: “2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale”.

In conclusione, ferme restando le intangibili prerogative dell’autorità giudiziaria in materia, ai quesiti in oggetto va risposto come in parte motiva.

Si invitano codeste SS.LL. a divulgare la presente, presso tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Cordialità.

Roma, 6 febbraio 2024

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

 

[1]- art. 534 bis c.p.c. (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto) prevede che “Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione”.

- art. 591-bis c.p.c. (Delega delle operazioni di vendita) prevede che “Il giudice dell'esecuzione, …, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. Omissis. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma; 8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;…; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo…Omissis

[2] L’art. 660 c.p.p. prevede che: “1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.2.Omissis.3.L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica omissis Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma 4. Omissis Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi. Omissis (quesito n. 9)