Contributo unificato - Regime fiscale dei procedimenti civili per la dichiarazione di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

provvedimento 22 dicembre 2020

I procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche proposti da entrambi i coniugi sono assoggettati al contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad euro 98.

I procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche proposti da un solo coniuge devono scontare il contributo unificato di 518 euro previsto dall’art. 13, comma 1, lett. d), del medesimo Testo Unico, trattandosi di procedimento contenzioso di valore indeterminabile.

I provvedimenti che definiscono i procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche sono “esenti da imposta di registro, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l'imposta di registro è dovuta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002)”.