Magistratura onoraria - liquidazione e pagamento dell’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento cessati ai sensi dello stesso comma – calcolo dell’importo sulla base dell’anno solare, con decorrenza dal verbale di immissione in possesso delle funzioni onorarie – computo dei periodi uguali ed inferiori a 6 mesi – trattamento fiscale dell’indennità
provvedimento 19 ottobre 2023
Risposta a quesito della Corte d'appello Campobasso – provvedimento DAG 210618.U del 19.10.2023
- Ai fini del calcolo dell’indennità deve farsi riferimento all’anno solare, inteso come periodo di 365 giorni decorrente dalla data del verbale di immissione in possesso delle funzioni onorarie, e non all’anno civile, ossia al periodo di 365 giorni compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
- in assenza di espressa indicazione normativa e configurando l’art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 una norma di spesa, il servizio prestato per periodi uguali o inferiori ai sei mesi non può essere considerato ai fini della liquidazione dell’indennità, a nulla rilevando il numero degli impegni di udienza osservati in detta frazione temporale (essendo questi ultimi già compensati a cottimo, secondo le norme previgenti e dettate per i viceprocuratori onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale).
- Con riguardo al trattamento fiscale da applicare alla predetta indennità, in attesa delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene, alla luce dei lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio 2022, che l’indennità in questione debba essere sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, TUIR, allo stesso trattamento fiscale del reddito “sostituito”, quindi al trattamento dei compensi percepiti dal magistrato onorario, in corso di rapporto.
Struttura di riferimento
Provvedimento 19 ottobre 2023 - Quesito - Magistrati onorari cessati - Trattamento fiscale della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma ex art. 29 d. lgs 116/2017. Rif. prot. DAG n. 201426.E del 9.10.2023
m_dg.DAG.19/10/2023.0210618.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Campobasso
all’Agenzia delle Entrate – Divisione centrale normativa
Oggetto: Quesito – Magistrati onorari cessati - Trattamento fiscale della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma ex art. 29 d. lgs 116/2017.
Rif.: prot. DAG n. 201426.E del 9.10.2023
1. Con mail del 9.10.2023 (acquisita al DAG 201426.E stessa data – all.1), codesto Ufficio ha chiesto di fornire, con urgenza, indicazioni in merito alle modalità di liquidazione della indennità di cui all’art. 29, comma 2, d lgs 116/2027 da erogare in favore dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento, cessati per non aver presentato istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui al comma 3, stesso articolo.
In particolare, nel richiamare l'articolo 29, comma 2, secondo cui “il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno” sono stati formulati i seguenti quesiti:
- Se “come periodo per il calcolo delle udienze tenute dobbiamo considerare l'anno solare o l'anno a partire dalla data di entrata in servizio del magistrato onorario”;
- Se “nel caso di servizio prestato per periodi inferiori a 6 mesi” non debba essere “corrisposta alcuna indennità, indipendentemente da quante udienze sono state tenute”;
- Se “essendo l'indennità in questione assimilabile ad un TFR” essa “debba essere sottoposta a ritenuta d'acconto (20%)”.
2. Al riguardo questa Direzione generale, facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare DAG 1618.U del 4.1.2023 (all. 2), rappresenta quanto segue.
2.1 Con riferimento al primo quesito, si ritiene che ai fini del calcolo dell’importo della detta indennità debba farsi riferimento all’anno solare, inteso come periodo di 365 giorni decorrente dalla data del verbale di immissione in possesso delle funzioni onorarie, e non all’anno civile, ossia al periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
Difatti, poiché il già citato art. 29, comma 2, prevede che l’indennità sia calcolata facendo riferimento a “ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza”, e sia differenziato a seconda del numero degli impegni effettivamente sostenuti, ossia del numero delle “giornate di udienza” che il magistrato onorario abbia tenuto o a cui abbia partecipato nel corso di ciascun anno di riferimento, l’anno in questione non può che decorrere dall’inizio effettivo del servizio, dunque dalla data di presa di possesso (risultante dall’apposito verbale) e non dal d.m. di nomina del magistrato onorario.
2.2 Con riguardo al secondo quesito si evidenzia (com’anche osservato da codesta Corte) che l’art. 29, comma 2, nel prevedere che l’indennità “di fine servizio” maturi (nel diverso ammontare indicato) “per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza” per “almeno ottanta giornate” o “per meno di ottanta giornate”, espressamente “parificando ad un anno” il servizio prestato “per periodi superiori a sei mesi”, nulla dice del caso in cui il servizio sia stato prestato per periodi uguali o inferiori a sei mesi.
Ciò posto, valorizzandosi il dato letterale (ubi lex tacuit, noluit) e la funzione della norma, intesa ad indennizzare l’onorario cessato per l’indebito rinnovo (e quindi protrazione) del rapporto di servizio a termine, mediante l’erogazione di una somma una tantum, commisurata al servizio effettivamente prestato, deve concludersi che il legislatore abbia ritenuto non rilevante, ai fini dell’indennità, il servizio prestato per periodi pari o inferiori a sei mesi, non reputando ricorrere, in tal caso, l’esigenza costituente ratio dell’intervento normativo.
Inoltre, configurando il citato art. 29, comma 2 una norma di spesa, essa è di stretta interpretazione, sì da non consentire la sua alcuna applicazione oltre i casi esplicitamente contemplati.
Pertanto, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso, si ritiene di dover escludere che il servizio prestato per periodi uguali o inferiori ai sei mesi possa essere considerato ai fini della liquidazione della indennità, a nulla rilevando il numero degli impegni di udienza osservati in detta frazione temporale (essendo tali impegni comunque già compensati secondo le norme previgenti e dettate per i viceprocuratori onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale).
2.3 Con riguardo, infine, al terzo quesito, relativo al trattamento fiscale da applicare alla indennità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, si rappresenta che, trattandosi di questione la cui soluzione è rimessa all’Agenzia delle Entrate, questa Direzione generale ha già formulato apposita richiesta di consulenza giuridica, all’Agenzia – Divisione normativa. Sarà cura di questo Ufficio comunicare alla S.V. l’esito della istruttoria, non appena disponibile.
E’ utile inoltre segnalare che anche gli Uffici giudiziari – al pari degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, delle associazioni sindacali e di categoria e degli ordini professionali, nonché delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, quali soggetti che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale – sono legittimati a rivolgere formali istanze di consulenza giuridica agli Uffici dell’Agenzia (si vedano, al riguardo, le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 99/E del 18.5.2000 e n. 50 del 31.5.2001, nonché la circolare della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 5.8.2011). Di conseguenza, ben potrà codesto Presidente formulare apposita istanza di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate - Direzione centrale di coordinamento normativo, dandone notizia dell’esito a questa articolazione ministeriale.
Nondimeno, considerata la novità della norma e l’urgenza di provvedere, questa Direzione ritiene indifferibile offrire talune indicazioni agli Uffici, cogliendo l’occasione per condividerle con la Divisione Normativa dell’Agenzia, auspicando un suo sollecito riscontro in tema.
In particolare, in assenza di esplicite indicazioni normative in merito al trattamento fiscale della indennità, questa Direzione generale è comunque dell’avviso di dover valorizzare i lavori parlamentari di approvazione della norma introduttiva, secondo cui l’indennità ex art. 29, comma 2, d. lgs 116/2017 ha carattere risarcitorio/compensativo (“ristoro”) delle perdite subite dagli onorari cessati, a motivo dell’indebita reiterazione del “rapporto onorario”, ossia del rapporto di servizio sottostante l’esercizio delle funzioni onorarie.
D’altronde, come già osservato, è previsto testualmente dalla norma che l’indennità in questione, da erogare una tantum in favore di tutti coloro che, pur essendo legittimati, non accedano alla conferma, debba essere calcolata considerando l’anzianità del pregresso rapporto onorario (ossia gli anni in cui siano state effettivamente esercitate le funzioni onorarie) e gli impegni sostenuti per anno dal magistrato.
Sulla scorta degli elementi evidenziati, questa Direzione generale è dell’avviso che l’indennità di che trattasi vada sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, TUIR, allo stesso trattamento fiscale del reddito “sostituito”, quindi al trattamento dei compensi percepiti dal magistrato onorario, in corso di rapporto.
Pertanto, trattandosi di giudici di pace, nonché di vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale del contingente ad esaurimento, il cui reddito, in costanza di rapporto, era (nel primo caso) sempre assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. f) TUIR, nella formulazione vigente fino al 15 agosto 2017) e (negli altri due casi) era di regola assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo che non svolgessero al contempo, in via prevalente, un’arte o professione (v. l’art. 53, comma 1, TUIR nella formulazione antevigente al d. lgs. 116/2017), il trattamento fiscale dell’indennità dovrebbe essere quello proprio dei redditi assimilati, salve le ipotesi già previste dal prefato art. 53.
Alle stesse conclusioni parrebbe condurre l’art. 51, comma 1, TUIR, per il quale “1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in sede d’interpretazione di entrambi tali disposizioni (artt. 6 e 51 TUIR), ha avuto modo di chiarire (così a seguire la risposta Agenzia delle Entrate del 23/06/2022, n. 344):
“Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve "in relazione al rapporto di lavoro".
Rientrano nella categoria reddituale di lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta ed i rimborsi spese (salvo i casi previsti dal comma 5 e seguenti dell'articolo 51 del Tuir e delle spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc.). La ragione dell'imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un'apposita detrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir.
Nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 viene evidenziato che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.
Conseguentemente, ad avviso di questo Ufficio, detta indennità dovrebbe essere soggetta a ritenuta d’acconto del 20% in caso di soggetto titolare di partita Iva sottoposto al regime ordinario, e a ritenuta fiscale ordinaria in caso di soggetto non titolare di partita Iva; nessuna ritenuta dovrebbe essere effettuata per il magistrato onorario titolare di partita Iva che abbia optato per il regime forfettario.
Inoltre, proprio perché l’indennità dovrebbe seguire integralmente il trattamento fiscale del compenso ordinario, si è dell’avviso che in caso di soggetto titolare di partita Iva e sottoposto al regime ordinario, sulla medesima dovrebbe essere corrisposta altresì l’Iva, mentre quest’ultima non andrebbe versata né al soggetto non titolare di partita Iva, né al titolare di partita Iva che abbia optato per il regime forfettario.
Come anticipato, la presente viene partecipata anche all’Agenzia delle Entrate – Divisione centrale normativa, auspicando il Suo autorevole avallo o altra indicazione, sulla tematica in esame.
Cordialmente
Roma, 19 ottobre 2023
il Direttore Generale
Giovanni Mimmo