Contributo unificato - Per il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

provvedimento 31 marzo 2023

I procedimenti semplificati di cognizione di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile, instaurati nelle forme dell’art. 281-decies e ss. c.p.c., sono assoggettati al contributo unificato determinato per intero in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. I giudizi disciplinati dagli artt.16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n.150/2011, attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, sono assoggettati al contributo unificato determinato per intero in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.