Circolare 31 marzo 2023 - Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione - artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

31 marzo 2023

m_dg.DAG.31/03/2023.0072064.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Alla sig.ra Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 

Oggetto: contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione - artt. 281-decies e seguenti del c.p.c. - CIRCOLARE


Sono pervenuti a questa Direzione generale numerosi quesiti di diversi uffici giudiziari, volti a chiarire quale sia il contributo unificato da esigere per i giudizi introdotti nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione, di cui all’art. 281-decies e ss. c.p.c.; si chiede, in particolare, se possa riconoscersi anche per tali procedimenti il trattamento (di favore) proprio del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.[1].

L’incertezza interpretativa deriva dal fatto che i procedimenti instaurati nelle forme del rito sommario di cognizione – ora abrogato - beneficiavano di un dimezzamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. In altri termini, proprio la collocazione del rito sommario di cognizione tra i procedimenti speciali “previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile” (espressamente richiamati dall’art.13 cit.) aveva fatto sì che tali giudizi beneficiassero di una riduzione del contributo unificato, così come chiarito nella circolare emanata dalla Direzione generale della giustizia civile n. prot. DAG 101170.U del 4.08.2009.

La novità della questione, la sua rilevanza in ambito nazionale e la necessità di fornire agli uffici indicazioni uniformi, unitamente all’esigenza di scongiurare possibili danni erariali, rendono opportuni i seguenti chiarimenti.

In via sistematica, giova evidenziare che il comma 21 dell’art. 3 del d.lgs. n.149/2022 ha introdotto, al Libro II (“Del processo di cognizione”) Titolo I (“Del procedimento davanti al tribunale”) codice di procedura civile, il Capo III-quater intitolato “del procedimento semplificato di cognizione”.

La collocazione di tale procedimento nell’alveo del processo di cognizione (e non più tra i procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, espressamente richiamati dall’art.13, comma 3, cit.) esprime una precisa scelta legislativa, che non può non avere ricadute anche sotto il profilo del trattamento tributario e della questione in disamina.

La relazione illustrativa al d.lgs. n.149/2022 riconosce al rito semplificato “la natura di giudizio a cognizione piena”, così istituendolo a strumento pienamente alternativo al rito ordinario di cognizione, di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c.

Inoltre, il procedimento semplificato, sia per le espresse previsioni del codice di rito, sia per le caratteristiche di maggiore snellezza che lo connotano, è presumibilmente destinato a trovare ampia applicazione, potendo essere prescelto “sempre” (ossia a prescindere dalla complessità soggettiva ovvero oggettiva della lite) nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, nonché, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, o infine quando non sia richiesta un'istruzione non complessa [2].

Infine, a norma del parimenti novellato art. 316, c.p.c. davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del relativo titolo.

Anche con specifico riferimento alla fase decisoria si registra una chiara equiparazione al rito ordinario, dovendosi concludere il giudizio con provvedimento reso in forma di sentenza, ai sensi dell’art. 281-terdecies c.p.c., soggetta ai comuni mezzi di gravame.

Ciò posto, se si considera che, come noto, il contributo unificato configura un’entrata tributaria (v. ex plurimis Corte Cost. n. 73/2005) e che esso è dovuto – di regola – per intero, in base al valore della lite (art. 13, comma 1, d.P.R. n.115/2002), in assenza di esplicita norma eccezionale che ne consenta, in questo caso, il dimezzamento, deve concludersi per l’applicazione, alle procedure instaurate nelle forme dell’art. 281-decies c.p.c., del contributo unificato per intero, da calcolare in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Del resto, la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria (quale quella prevista dall’art. 13, comma 3, d.P.R. cit.) non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica, a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis, Cass. civ. 40233 del 15.12.2021).

Deve dunque concludersi che – a prescindere da ulteriori norme di esenzione o di agevolazione, per la particolare materia dedotta in giudizio - i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile) siano assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

Per le stesse ragioni, avuto riguardo ai quesiti proposti con riferimento ad alcuni procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e, in particolare, per i giudizi disciplinati dagli artt.16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 31 marzo 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo

[1] abrogati dall’art. 3, comma 48, del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che ha interamente soppresso il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile.

[2] tanto si desume dalla lettera dell’art. 281-decies c.p.c., secondo il quale: “[I] Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. [II]. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”. Si vedano anche l’art. 171-bis c.p.c., laddove assegna al giudice il compito di segnalare alle parti, laddove il caso, “la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato”, nonché l’art. 183-bis c.p.c., che regola, invece, il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione.